Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2954 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 03/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.03/02/2017),  n. 2954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9482-2012 proposto da:

MOTO STAR S.R.L., (c.f. (OMISSIS)), in persona del Liquidatore pro

tempore, B.G., nella qualità di socio della predetta,

L.P.G., C.R., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA SAN PANTALEO 3, presso l’avvocato FAUSTO MARIA AMATO,

rappresentati e difesi dall’avvocato MARCO ZUMMO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A., denominazione a seguito di fusione per

incorporazione del SANPAOLO IMI S.P.A. in BANCA INTESA S.P.A., nella

quale era stata precedentemente incorporata la BANCA COMMERCIALE

ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI 15,

presso l’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVANNI VALENTINO, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 193/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 17/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato R. CATALANO, con delega,

che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 17 febbraio 2011. la Corte d’appello di Palermo ha rigettato (appello proposto da Moto Star s.r.l.. dal socio B.G.. dalla moglie di lui L.P.G. e da C.R. avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Palermo aveva respinto la domanda da essi proposta nei confronti di Banca Intesa BCI s.p.a.. per la declaratoria di illegittimità della revoca con effetto immediato, disposta dalla convenuta con lettera del 9.7.2001 “causa l’insoddisfacente andamento del rapporto e l’uso irregolare del nostro titolo”, dell’affidamento del quale godeva la Moto Star s.r.l. e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti dalla società e di quelli, patrimoniali e non, subiti dal B., dalla L.P. e dalla C..

La Corte distrettuale, premesso che le norme regolanti i contratti dei consumatori non sono applicabili nella specie (non solo perchè il Codice del consumo, introdotto con D.Lgs. n. 206 del 2005, è successivo al contratto in questione, ma anche) perchè non può attribuirsi alla appellante Moto Star s.r.l. la qualità di consumatore che è propria della persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, eventualmente svolta, ha rilevato: alche erroneamente gli appellanti affermano che la situazione debitoria del conto corrente della Moto Star al momento della revoca (Lire 24.629.480) era ben al di sotto del fido di lire 40.000.000 concesso, dai documenti in atti invece risultando come il fido fosse stato concesso alla Moto Star sino a Lire 20.000.000 e tale limite non dovesse confondersi con l’importo massimo di Lire 30.000.000 garantito con fideiussione dal B. e dalla di lui moglie; b) che parimenti smentita dagli estratti conto in atti si mostra l’allegazione degli appellanti secondo cui la banca praticava normalmente una elasticità di affidamento sopra Lire 30.000.000; c) che le clausole contenute nell’art. 6 del contratto di conto corrente (riprodotte nella richiesta di concessione di fido), specificamente approvate per iscritto a norma dell’art. 341 c.c. attribuivano alla banca la facoltà – consentita anche dall’art. 1845 c.c. nel caso qui ricorrente, di apertura di Credito a tempo indeterminato – di recedere dall’apertura di credito in qualsiasi momento e con effetto immediato, con l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del fido; d) che peraltro il medesimo art. 6 del contratto di conto corrente include tra gli eventi convenzionalmente parificati alle ipotesi previste dall’art. 1186 c.c.l’elevazione di protesto, e negli estratti conto in atti risulta che nei quindici giorni antecedenti la data del recesso la Moto Star aveva, sconfinando oltre il limite dell’affidamento, rischiato per ben cinque volte il protesto di altrettanti propri assegni avendoli emessi senza autorizzazione e senta provvista, in violazione delle disposizioni della L. n. 386 del 1990, art. 11. Avverso tale sentenza gli appellanti hanno proposto ricorso a questa Corte affidato a due motivi, cui resiste con controricorso Intesa Sanpaolo spa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo, articolato motivo i ricorrenti deducono: a) la insufficienza della motivazione relativa alla inapplicabilità nella specie del Codice del consumo, in quanto la corte di merito avrebbe, da un lato, omesso di considerare la posizione rivestita dalla appellante signora L.P., che ha solo sottoscritto la fideiussione senza rivestire (a differenza di suo marito e della signora C.) la qualità di socia della Moto Star. dall’altro non avrebbe tenuto conto che l’atto di appello taceva riferimento anche alle disposizioni degli artt. 1469 bis e 1469 quinquies c.c. (certamente applicabili nella specie ratione temporis, e poi trasfuse nel Codice del consumo) circa il carattere vessatorio e quindi l’inefficacia delle clausole contrattuali che attribuiscono alla banca la facoltà di recedere in mancanti di un giustificato motivo e senza un congruo preavviso: b) la nullità delle statuizioni relative alle restanti censure esposte nell’atto di appello, per mancanza di motivazione ex art. 132 c.p.c., in quanto la corte di merito si sarebbe limitata ad aderire acriticamente alle tesi della parte appellata senza tenere conto delle contestazioni specifiche della controparte.

2. La doglianza è priva di fondamento, sotto entrambi i profili prospettati.

2.1. Sotto il primo profilo, giova evidenziare come il riferimento alle norme sui contratti del consumatore (introdotte nel codice civile dalla L. n. 512 del 1996 e poi trasfuse nel c.d. codice del consumo) risulti nella specie esclusivamente finalizzato dai ricorrenti a condurre alla affermazione della inefficacia della clausola regolante il recesso della banca dal rapporto di apertura di credito in conto corrente. E poichè tale rapporto e intercorso esclusivamente tra la banca e la Moto Star s.r.l., rettamente la corte di merito ha considerato, ai fini della verifica circa l’applicabilità nella specie di quella normativa, la sola posizione della società (escludendone la qualità di consumatore senza ricevere sul punto censure specifiche) e non anche quella della signora L.P. che ha solo sottoscritto la fideiussione, non essendo qui in discussione l’efficacia delle clausole di tale distinto contratto di ganzia, bensì di una clausola regolante il rapporto di apertura di eredito in conto corrente al quale la signora L.P. e rimasta estranea.

A ciò aggiungasi, per completezza, che alla stessa conclusione si giungerebbe anche sulla base del principio, più volte affermato da questa corte di legittimità (cfr. Sez. 3 n. 2512/11; Sez. 1 n. 16827 16), secondo cui, in presenza di un contratto di fideiussione, ai fini dell’applicabilità della specifica normativi a in materia di tutela del consumatore di cui agli artt. 1469 bis c.c. e segg. nel testo vigente “ratione temporis”, il requisito soggettivo della qualità di consumatore deve riferirsi all’obbligazione garantita (cioè nella specie quella gravante sulla società), cui quella del fideiussore è accessoria.

2.2. Nè con riguardo al secondo profilo di doglianza, può parlarsi di difetto assoluto di motivavione per il solo fatto che la corte di appello abbia fatto proprie, ritenendole fondate, le argomentate tesi sostenute da parte appellata. A ciò invero si riduce la prospettazione della doglianza ove si consideri che l’assunto, prospettato in ricorso, secondo cui la corte di merito non avrebbe tenuto conto delle contestazioni specifiche mosse alle tesi di controparte dagli odierni ricorrenti, e rimasto allo stadio di tale generica enunciazione il che non consente al Collegio di apprezzare la censura: altrettanto tale, del resto, anche per la doglianza relativa al mancato esame di imprecisate risultanze probatorie circa un uso costante da parte della banca di una elasticità di affidamento alla Moto Star sopra i 30 milioni di Lire, motivatamente negata dalla corte di merito.

3. Non merita accoglimento neppure il secondo motivo, con il quale i ricorrenti denunciano la violazione delle norme del codice civile regolanti l’esecuzione di buona fede del contratto, insistendo nell’affermare che il recesso dal rapporto di apertura di credito da parte della banca sarebbe stato arbitrario senza tuttavia tarsi carico di censurare gli elementi di fatto evidenziati in sentenza: se non – del tutto genericamente – con riguardo al limite di 20 milioni di Lire dell’affidamento documentalmente provato, che essi assumono risultasse di fatto normalmente superato con la tolleranza della banca (ma la corte distrettuale ha, come detto, fatto riferimento alle risultanze contrarie degli estratti conto in atti, senza ricevere sul punto censure specifiche). Lamentano inoltre i ricorrenti la mancata considerazione dell’esistenza di un uso normativo che avrebbe imposto alla banca di avvisare la società correntista delle irregolarità da essa stessa commesse nella gestione del rapporto di apertura di credito: di tale uso, tuttavia, i ricorrenti non risultano aver dato in sede di merito alcun riscontro.

4. Il rigetto del ricorso si impone dunque. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso in favore della controparte costituita delle spese di questo giudizio, in Euro 5.200.00 (di cui Euro 200.00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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