Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29539 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6766-2015 proposto da:

AIPA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio

dell’avvocato PIETRO DI BENEDETTO, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

STUDIOCINQUE OUTDOOR SRL in persona dell’Amm.re Unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

GIROLAMO BOCCARDO 26/A, presso lo studio dell’avvocato GENNARO

FREDELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO MONTERISI

giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1884/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 25/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato MONTERISI che ha chiesto

l’inammissibilità e rigetto.

Fatto

FATTI DELLA CAUSA

1. La Studiocinque Outdoor s.r.l. propose opposizione, dinanzi al tribunale di Foggia, avverso l’avviso di accertamento ad essa notificato dall’AIPA s.p.a. concessionaria del Comune di Foggia del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione di tutte le entrate, tributarie e patrimoniali, dell’ente – a titolo di canone di concessione per gli impianti pubblicitari adibiti ad affissioni dirette, relativo all’anno 2007.

2. La Studiocinque Outdoor s.r.l. propose identica opposizione anche davanti alla commissione tributaria provinciale di Foggia.

3. Il tribunale adito dichiarò il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo sussistere la giurisdizione del giudice tributario, in ragione della natura tributaria dell’anzidetto canone.

4. La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 1884 del 18 novembre 2014, ha rigettato il gravame proposto dall’AIPA s.p.a. ritenendo sussistente un vincolo di giudicato esterno formatosi, in punto di affermazione della giurisdizione tributaria, sia sulla sentenza resa dalla commissione tributaria regionale della Puglia n. 53/26/11 quale giudice di appello contro la sentenza della commissione tributaria provinciale di Foggia, sia sulla sentenza n. 756/07/14 resa da quest’ultima commissione, quale giudice della opposizione proposta dalla Studiocinque Outdoor s.r.l. avverso l’intimazione di pagamento notificatale da AIPA s.r.l. sulla base del ricordato avviso di accertamento.

5. La sentenza della Corte di Appello di Bari è stata notificata dalla Studiocinque Outdoor s.r.l. ad AIPA s.p.a. il giorno 13 dicembre 2014 e l’AIPA, con ricorso notificato alla Studiocinque Outdoor s.r.l. e al Comune di Foggia il 4 marzo 2015, ne ha chiesto la cassazione per dedotto erroneità da contrasto con gli artt. 324 c.p.c. e 124 c.p.c. disp. att., nella parte in cui è stato ritenuto sussistente il sopradetto vincolo di giudicato esterno e conseguentemente dichiarata la giurisdizione tributaria.

7. La Studiocinque Outdoor s.r.l. ha depositato controricorso illustrato con memoria; il Comune di Foggia non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto il 4 marzo 2015 (v. relata di notifica alle parti intimate, in atti), perchè non tempestivo rispetto al termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 1, (60 giorni), decorrente, ai sensi dell’art. 326 c.p.c., dalla notifica della sentenza, avvenuta il 13 dicembre 2014 (v. documento 1 del fascicolo della Studiocinque Outdoor s.r.l.).

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente a rifondere alla srl Studiocinque Outdoor le spese del giudizio, liquidate in Euro 8275,82, oltre spese forfetarie e accessori di legge;

dà atto dell’obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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