Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29538 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 16/11/2018), n.29538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 10816 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

elettivamente si domicilia

– ricorrente –

contro

s.p.a. Moretti, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Liguria, depositata in data 10 ottobre 2017, n.

1458;

udita la relazione relativa alla causa svolta alla pubblica udienza

dell’11 settembre 2018 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

sentito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Immacolata Zeno, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

udito per l’Agenzia l’avvocato dello Stato Anna Collabolletta.

Fatto

FATTI DI CAUSA.

La s.p.a. Moretti importò alcuni apparecchi motore e i relativi pezzi di ricambio con iva agevolata al 4%, perchè destinati a clienti con problemi di deambulazione. In esito a controllo a posteriori, tuttavia, l’Agenzia delle dogane classificò gli apparecchi alla posizione (OMISSIS) della nomenclatura combinata come “autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce (OMISSIS)), compresi gli autoveicoli del tipo “break” e le auto da corsa” perchè una parte dei dispositivi erano mezzi meccanici destinati al trasporto di persone e altra parte costituivano pezzi di ricambio e accessori relativi a questi veicoli.

Ne seguì la notificazione alla società di due avvisi di rettifica e dei relativi atti d’irrogazione di sanzioni con i quali l’Agenzia recuperò la maggiore iva dovuta, che, si riferisce in ricorso, la contribuente impugnò, pur provvedendo al pagamento in definizione agevolata degli atti d’irrogazione delle sanzioni.

La Commissione tributaria provinciale di La Spezia accolse il ricorso, e quella regionale ha respinto l’appello dell’Agenzia, sostenendo che i dispositivi in questione avessero le caratteristiche “per le quali saranno, almeno in massima parte, utilizzati da persone con problemi di deambulazione”.

Il giudice d’appello ha altresì aggiunto che anche qualora l’acquirente non rientrasse in questa categoria, comunque pagherebbe la maggiore imposta, sicchè il fisco non subirebbe danno alcuno.

Contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui non v’è replica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Coi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, perchè concernono la medesima censura, l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di classificazione doganale contenute nei Reg. n. 2658 del 1987 e n. 718 del 2009 (primo motivo) nonchè la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di pagamento dell’iva all’importazione, ossia del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 34, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70, comma 1 (secondo motivo).

2. – Al fine di distinguere la voce (OMISSIS) della Nomenclatura combinata, ritenuta applicabile dall’Agenzia, da quelle nn. (OMISSIS) e (OMISSIS), che, invece, aveva applicato la società, la classificazione doganale tiene conto non già dell’uso possibile, ma soltanto dell’uso previsto del dispositivo, valutato sulla base delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto alla data della sua importazione (Corte giust. 26 maggio 2016, causa C-198/15, Invamed Group Ltd e altre, punto 24).

E’ alle caratteristiche oggettive, dunque, che bisogna guardare, non già alla circostanza che i veicoli in questione possano essere eventualmente utilizzati da persone non invalide; circostanza, questa, espressamente ritenuta irrilevante ai fini della classificazione alla voce (OMISSIS) dalla giurisprudenza unionale (Corte giust. in causa C-198/15, cit., punto 26).

E le caratteristiche oggettive sono descritte nelle note esplicative della nomenclatura combinata, inserite il 4 gennaio 2005 e anche nel successivo Reg. n. 718 del 2009.

2.1. – Non emerge, invece, dalla sentenza in esame quali siano le “caratteristiche” in virtù delle quali, secondo quanto si legge in sentenza, i dispositivi in questione “…saranno, almeno in massima parte, utilizzati da persone con problemi di deambulazione…”.

Il che si riverbera sull’apoditticità della statuizione di diritto, che si rivela meramente assertiva.

3. – L’accoglimento del primo si riverbera sulla fondatezza del secondo motivo.

L’iva all’importazione condivide difatti con i dazi la caratteristica di trarre origine dal fatto dell’importazione nell’Unione e della susseguente introduzione nel circuito economico degli Stati membri (Corte giust. 11 luglio 2013, in causa C-272/12, Harry Winston SA, punto 41), con la conseguenza che fatto generatore ed esigibilità dell’iva all’importazione sono collegati a quelli dei dazi, pur rimanendo da questi distinti.

Coerentemente la base imponibile dell’iva è ragguagliata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 69, al “…valore dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell’ammontare dei diritti doganali dovuti…” (in tema, tra le più recenti, vedi Cass. 6 aprile 2018, n. 8473).

4. – La complessiva censura va quindi accolta, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia in relazione al profilo accolto e anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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