Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29537 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.R., elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico 12,

presso l’avv. Di Lorenzo Franco, che lo rappresenta e difende giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna (Bologna), Sez. 8, n. 36/08/06 del 10 marzo 2006,

depositata il 20 marzo 2006, non notificata;

Vista la relazione ex art. 380-bis c.p.c. della causa svolta nella

Camera di Consiglio del 6 dicembre 2011 dal Relatore Cons. Dott.

Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla

relazione ex art. 380-bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il ricorso – che concerne una controversia relativa al preteso rimborso dell’IRAP supposta non dovuta da un medico di base per gli anni 1998-2001 poggia su due motivi, illustrati anche con memoria, con i quali il contribuente contesta, sotto il profilo della violazione di legge, la peculiare interpretazione dell’autonoma organizzazione elaborata dal giudice di merito e della remunerazione del valore aggiunto anche nell’ipotesi che non sussista alcun ausilio a colui che svolge l’attività autonomamente organizzata.

Ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la formulazione generica ed astratta dei quesiti di diritto. Questa Corte ha affermato che: Il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366-bis, si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (Cass. S.U. n. 26020 del 2008).

Considerato che nel caso di specie i quesiti di diritto sono stati così formulati: 1) Accerti la Corte se vi è stata erronea interpretazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3; 2) Accerti la Corte se vi è stata violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3 e 4. Si tratta di quesiti meramente astratti che riproducono il titolo del motivo di impugnazione, che non consente alcuna concreta enunciazione da parte del giudice di legittimità di una regola iuris e la precisa individuazione dell’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata.

Ritenuto che non occorre provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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