Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29537 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 16/11/2018), n.29537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 26813 del ruolo generale dell’anno

2011, proposto da:

s.p.a. Moretti, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del

ricorso, dagli avvocati Antonio Andreani e Francesco D’Addario, coi

quali elettivamente si domicilia in Roma, al corso Vittorio Emanuele

II, n. 18, presso lo studio Gian Marco Grez;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

elettivamente si domicilia;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Liguria, depositata in data 3 maggio 2011, n. 52;

udita la relazione relativa alla causa svolta alla pubblica udienza

dell’11 settembre 2018 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

sentito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Immacolata Zeno, che ha concluso per il rigetto e, in

subordine, per l’accoglimento del quinto motivo di ricorso;

uditi per la società l’avv. Francesco D’Addario e per l’Agenzia

l’avvocato dello Stato Anna Collabolletta.

Fatto

FATTI DI CAUSA.

La s.p.a. Moretti nel 2007 procedette a una dichiarazione d’immissione in libera pratica relativa ad alcuni apparecchi a motore e a parti di essi importati da Taiwan, che riferì rispettivamente alle voci (OMISSIS) e (OMISSIS) della nomenclatura combinata come “carrozzelle e altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione” e come “parti di carrozzelle o di altri veicoli simili per invalidi”.

Gli apparecchi e le parti di essi furono immessi in libera pratica conformemente alla classificazione in tali voci, senza riscossione del dazio e con l’applicazione dell’iva con aliquota agevolata. In esito a controllo a posteriori, tuttavia, l’Agenzia delle dogane classificò i dispositivi nella posizione (OMISSIS) della nomenclatura combinata come “autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce (OMISSIS)), compresi gli autoveicoli del tipo “break” e le auto da corsa”.

Ne seguì la notificazione alla società di un avviso di rettifica col quale l’Agenzia recuperò i dazi e l’iva dovuti, che la contribuente impugnò.

La Commissione tributaria provinciale di La Spezia accolse il ricorso, mentre quella regionale ha accolto l’appello dell’Agenzia delle dogane. Al riguardo, il giudice d’appello ha sostenuto che l’avviso di rettifica abbia natura di provocatio ad opponendum, sicchè è sufficiente che il contribuente sia posto, come nel caso in esame ha ritenuto fosse avvenuto, in grado di ricorrere.

A tanto ha aggiunto che va fatta applicazione del Reg. CEE sopravvenuto n. 718 del 2009, che classifica gli autoveicoli in questione alla voce doganale (OMISSIS), perchè non specificamente concepiti per il trasporto di disabili e privi di caratteristiche particolari atte ad alleviare disabilità.

Contro questa sentenza propone ricorso la società per ottenerne la cassazione, che affida a cinque motivi, ciascuno articolato in più subcensure, illustrato con memoria, cui l’Agenzia risponde con controricorso, che parimenti illustra con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo di ricorso la contribuente si duole della violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, della L. n. 241 del 1990, art. 3 e del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 43, nonchè dell’omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla sufficienza della motivazione della pretesa tributaria.

Il motivo è fondato.

1.1. – Va anzitutto escluso che, come sostenuto in sentenza, l’avviso di rettifica risponda a mere finalità di provocatio ad opponendum.

E ciò in base alle molteplici funzioni dell’avviso, che, come questa Corte ha avuto già occasione di segnalare (in particolare, vedi Cass. 17 ottobre 2014, n. 22003), garantisce il diritto di difesa del contribuente, delimitando l’ambito delle ragioni deducibili dall’ufficio nella successiva fase processuale contenziosa, consente una corretta dialettica processuale, presupponendo l’onere di enunciare i motivi di ricorso, a pena di inammissibilità, e la presenza di leggibili argomentazioni dell’atto amministrativo, contrapposte a quelle fondanti l’impugnazione e, infine, assicura, in ossequio al principio costituzionale di buona amministrazione, un’azione amministrativa efficiente e congrua alle finalità della legge, permettendo di comprendere la ratio della decisione adottata.

1.2. – Tali funzioni risaltano in particolare nel caso in esame, in cui si discute di classificazione doganale, che postula l’esatta identificazione degli elementi al riguardo indispensabili.

2. – Al fine di distinguere le voci (OMISSIS) e (OMISSIS) della nomenclatura combinata, difatti, la classificazione doganale tiene conto non già dell’uso possibile, ma soltanto dell’uso previsto del dispositivo, valutato sulla base delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto alla data della sua importazione (Corte giust. 26 maggio 2016, causa C198/15, Invamed Group Ltd e altre, punto 24).

E’ alle caratteristiche oggettive, dunque, che bisogna guardare, non già alla circostanza che i veicoli in questione possano essere eventualmente utilizzati da persone non invalide; circostanza, questa, espressamente ritenuta irrilevante ai fini della classificazione alla voce 8713 dalla giurisprudenza unionale (Corte giust. in causa C-198/15, cit., punto 26).

E le caratteristiche oggettive sono descritte nelle note esplicative della nomenclatura combinata, inserite il 4 gennaio 2005 e anche nel successivo Reg. n. 718 del 2009.

2.1. – Non emerge, invece, dalla sentenza in esame che l’Agenzia abbia illustrato a fondamento della propria pretesa le caratteristiche degli apparecchi e delle parti di essi oggetto d’importazione.

Il che si riverbera sulla apoditticità della motivazione resa sul punto dal giudice d’appello, che non descrive neanche in cosa sia consistita la “concisa motivazione” dell’avviso di rettifica impugnato.

3. – Il motivo va quindi accolto, con assorbimento dei restanti, coi quali si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, determinata dall’applicazione del Reg. sopravvenuto n. 718 del 2009 e i corrispondenti profili di motivazione (secondo motivo), la violazione sotto altro profilo dei principi relativi all’incidenza del ius superveniens sui processi in corso e i corrispondenti profili motivazionali della sentenza (terzo motivo), la violazione delle regole di classificazione dei prodotto e i relativi profili di motivazione (quarto motivo), nonchè gli aspetti sanzionatori (quinto motivo).

4. – In accoglimento del motivo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia in relazione al profilo accolto e anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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