Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29536 del 29/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 29/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29536
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
P.M., elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini
13, presso l’avv. Parlatore Andrea, che, unitamente all’avv. Claudio
Di Francia, lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto
(Venezia), Sez. 25, n. 15/25/08 del 9 maggio 2008, depositata il 9
giugno 2008, non notificata;
Vista la relazione ex art. 380-bis c.p.c. della causa svolta nella
Camera di Consiglio del 6 dicembre 2011 dal Relatore Cons. Dott.
Raffaele Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla
relazione ex art. 380-bis c.p.c. notificatagli.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che il ricorso – che concerne una controversia relativa all’impugnazione di un atto di irrogazione sanzioni per lavoro irregolare poggia su nove motivi, illustrati anche con memoria, con i quali il contribuente contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la dichiarata inammissibilità dell’appello principale (primo motivo), la legittimità dell’accertamento (secondo, terzo, quarto, quinto e nono motivo), l’irrogazione di una sanzione in relazione ad una maggiore durata del rapporto (sesto motivo), di durata del rapporto di lavoro rispetto alle dichiarazioni dei lavoratori raccolte dagli ispettori (settimo e ottavo motivo).
Ritenuto che il primo motivo di ricorso è infondato in quanto il novellato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 prevede il deposito dell’appello come atto attinente la proposizione dell’impugnazione ed è sanzionato con l’inammissibilità dell’impugnazione medesima: la verifica deve avvenire da parte del giudice ex officio nella prima udienza di trattazione.
Ritenuto che il secondo, terzo, quarto, quinto e nono motivo di ricorso sono inammissibili in quanto le questioni sono tutte coperte dal giudicato, costituito dalla sentenza della Commissione Provinciale, che ha confermato, pur riducendone la durata, la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato irregolari.
Ritenuto che il sesto motivo di ricorso è infondato. La L. n. 73 del 2002, art. 3 come interpretato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 144 del 2005, determina la sanzione con riferimento alla durata del rapporto presunta dall’inizio dell’anno, salvo prova contraria della quale è onerato il datore di lavoro. La sentenza impugnata ha ritenuto non provata la minore durata e ha, pertanto, applicato la presunzione fissata dalla norma.
Ritenuto che il settimo e l’ottavo motivo di ricorso non censurano il contestato accertamento di fatto della mancanza di prova di una minore durata sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che è il solo mezzo con il quale è consentita la censura in sede di legittimità.
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere rigettato e che le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.600,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011