Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29536 del 24/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 24/12/2020), n.29536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16033-2016 proposto da:

P. SRL, elettivamente domiciliato in ROMA V. A. GRAMSCI 54,

presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO TASCO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIORGIO POZZI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2786/2016 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 10/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. MELE Maria Elena.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 2786/35/16 depositata in data 10 maggio 2016, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dalla società P. srl avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma con cui era stato accolto parzialmente il ricorso proposto avverso un avviso di accertamento per maggiori imposte IRES, IRAP e IVA;

Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo cinque motivi. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

il processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo la contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv., con mod., dalla L. n. 96 del 2017, contenente la prova del versamento della sola prima rata dell’importo liquidato in applicazione del beneficio. Ai sensi del medesimo articolo, comma 10, entro lo stesso termine del 31.12.2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio.

Atteso che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto.

Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del cit. art. 11, comma 10, ultimo periodo.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

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