Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29536 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29536 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso 21293-2014 proposto da:
MINISTERO

DELL’ISTRUZIONE,

UNIVERSITA’

E

RICERCA

80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente contro
CARROZZO FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FRACASSINI 4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA NERI,
rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI GENOVESE;

controricorrente

avverso la sentenza n. 139/2014 della CORTE D’APPELLO di
TRIESTE, depositata il 29/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Data pubblicazione: 11/12/2017

RILEVATO

che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste, in
parziale accoglimento del ricorso proposto dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha dichiarato il diritto
di Carrozzo Francesca, dipendente del Ministero già incaricata di

progressione stipendiale maturata in costanza dei rapporti di lavoro
a termine allo stesso modo di quella riconosciuta, in relazione ai
medesimi periodi, al corrispondente personale di ruolo;

che la Corte territoriale, richiamato il principio di non discriminazione
sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo
determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999,
ha svolto le seguenti considerazioni: la circostanza che la
successione di più contratti a tempo determinato sia da considerare
legittima è irrilevante ai fini della decisione, poiché il principio di
parità di trattamento prescinde dalla legittimità del termine; – la
posizione del docente a tempo indeterminato e quella di chi ha
lavorato con continuità nella medesima mansione in forza di una
pluralità di rapporti a termine sono pertanto pienamente equiparabili,
non potendo essere preclusiva la circostanza che si tratti di un
impiegato ‘non di ruolo’, non assunto per pubblico concorso e non
soggetto a stabilizzazione dopo un periodo di prova;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base di un motivo;

che la Carrozzo

ha resistito con controricorso, illustrato con

memoria;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
Ric. 2014 n. 21293 sez. ML – ud. 04-10-2017
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supplenze in forza di consecutivi contratti a tempo determinato, alla

che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente
in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma
semplificata;

che con il primo motivo il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca denuncia violazione e falsa applicazione (di legge),
rilevando che la Corte d’appello, non adeguandosi alla giurisprudenza
della Corte di legittimità, non ha compiutamente valutato la
specificità della normativa afferente il reclutamento del personale
scolastico, cosi da applicare erroneamente la giurisprudenza
comunitaria formatasi in materia di abusivo utilizzo dei contratti di
lavoro a termine e osservando che l’art. 53 è applicabile agli
insegnanti di religione, il cui status mantiene alcune indubbie
peculiarità con la conseguenza che l’intrinseca diversità del rapporto
di lavoro fa ritenere priva di fondamento ogni questione prospettata
con riferimento all’art. 36 della costituzione nonché alla normativa
europea richiamata attraverso gli arrtt. 11 e 17 COst. poiché il
principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo
quadro presuppone la comparabilità tra le due categorie di lavoratori
a tempo determinato e a tempo indeterminato;

che con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione osservando che e a una declaratoria d’inammissibilità dell’appello, laddove
la pronuncia impugnata, emessa dalla Corte d’appello di Trieste,
contiene la decisione della controversia nel merito);

che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il
ricorso va rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375, n. 5, cod.
proc. civ.;

che la novità e la complessità della questione, diversamente risolta
dalle Corti territoriali, giustificano la compensazione delle spese del
giudizio di legittimità;

Ric. 2014 n. 21293 sez. ML – ud. 04-10-2017
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e, con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani,

che nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata
inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art.
13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto
dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei
confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il

pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. n.
1778 del 29/01/2016);

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 4/10/2017
Il Presidente
Adriana Doron

meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal

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