Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29535 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

G.C., residente in

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in Roma alla Via Siacci n. 4

presso

lo studio dell’avv. VOGLINO Alessandro che la rappresenta e difende

in forza della procura speciale rilasciata a margine del contro

ricorso;

– controricorrente –

AVVERSO la sentenza n. 9/39/08 depositata il 10 marzo 2009 dalla

Commissione Tributaria Regionale del Lazio;

Sentite le difese della controricorrente, perorate dall’avv.

BENINCASA Fabio in camera di consiglio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, il quale ha condiviso le conclusioni contenute

nella relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

LETTO il ricorso con il quale l’Agenzia – ricordato che le somme richieste nella cartella impugnata (giusta la motivazione riportata nella stessa) erano state iscritte a ruolo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 129/37/01 della CTR di Roma che aveva definito il giudizio promosso dalla… G. e dal coniuge P. S. avverso l’avviso di accertamento … per l’anno d’imposta 1992 – censura detta statuizione con i seguenti tre motivi:

(1) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e art. 2909 cod. civ., concluse con il quesito se, a norma dell’art. 19…e dell’art. 2909″ detti “sia inammissibile il ricorso …avverso una cartella con la quale si chiede il pagamento di somme accertate con… avviso definitivamente confermato con sentenza passata in giudicato, emesso all’esito di un giudizio promosso dalla stessa destinataria…” (2) violazione e falsa applicazione della L. n. 114 del 1977, art. 17, a conclusione delle quali si chiede (“quesito”):

“se il disconoscimento della firma apposta in calce alla dichiarazione congiunta dei redditi dei coniugi, non risolva ogni questione in ordine alla responsabilità solidale dei coniugi” in quanto ” la prova della non autenticità materiale della sottoscrizione … non legittima di per sè la tesi che la sottoscrizione stessa sia avvenuta contro la volontà dell’apparente firmataria o all’insaputa di costei” per cui “viola il disposto della L. n. 114 del 1977, art. 17 la sentenza della CTR che si limita, sulla base della asserita falsità della sottoscrizione del coniuge, a dichiarare illegittima la cartella, nel caso in cui una contribuente pur disconoscendo la firma affermi in concreto di essersi sempre affidata al marito per tali incombenze;

(3) violazione e falsa applicazione della L. n. 114 del 1977, art. 17, sintetizzate nel “quesito” “se l’eventuale nullità della notificazione di un avviso di accertamento…, in quanto effettuata al solo marito, sia sanata dalla tempestiva impugnazione anche da parte della moglie …che… neppure eccepisca la nullità”;

LETTA la sentenza impugnata, con la quale la Commissione Tributaria Regionale – e-sposto aver l'”appellante” (a) sostenuto che la contribuente ha impugnato l’accertamento senza eccepire il difetto di solidarietà con l’ex marito nè la mancata notifica dell’accertamento nè di avere apposto firma falsa sulla dichiarazione dei redditi e (b) evidenziato che la firma sul ricorso contro l’accertamento non è stata disconosciuta sicchè non può annullarsi un ruolo fondato su sentenza passata in giudicato -, ha respinto il gravame dell’Ufficio affermando che “la motivazione del giudice di primo grado non viene … contestata dall’appellante, il quale nulla afferma di oggettivamente verificabile in ordine” (1) “alla firma apocrifa” e (2) “alla circostanza che la notifica è avvenuta nei confronti del solo ex marito e non del coniuge peraltro a separazione già avvenuta”;

LETTO il controricorso nel quale la G. eccepisce:

(a) l’inammissibilità del ricorso per:

(a1) violazione del principio di autosufficienza;

(a2) “contrasto con il giudicato interno”: (a) l’Ufficio non ha contestato, nel suo atto di appello, la relazione grafica del perito … dal quale emergeva che la firma apposta … non apparteneva alla ricorrente nonchè il rilievo secondo cui “la possibilità prevista dalla L. n. 114 del 1977, art. 17 di notificare l’accertamento e il ruolo al solo marito non sussiste quando alla dichiarazione congiunta faccia seguito la separazione dei coniugi; (b) L’Agenzia …, nell’atto di appello fa riferimento a motivi nuovi del tutto inammissibili e riguardanti l’esistenza di un avviso di accertamento del quale essa G. non aveva alcuna conoscenza;

(a3) violazione del divieto di introduzione dei motivi e domande nuove;

(b) l’infondatezza dei motivi di ricorso … perchè non in grado di confutare quanto argomentato dai giudici… circa la assoluta estraneità sostanziale di essa G. alla pretesa tributaria azionata nei confronti del marito dal quale era separata, con procedure di accertamento del tutto carenti sotto il profilo del diritto di difesa stante la mancata notifica di atti fondamentali;

LETTA l’ordinanza ex art. 380 bis c.p.c. – notificata all’Agenzia il 17 ottobre 2011 ed alla G. il 31 ottobre 2011 – nella quale il (presidente) relatore ha evidenziato il fondamento del primo motivo di ricorso, rilevando che “la sentenza non si occupa della cartella di pagamento, ma della validità dell’avviso di accertamento”;

RITENUTO CHE – il ricorso dell’Agenzia non soffre di nessuno dei motivi di inammissibilità addotti dalla contribuente in quanto:

(1) il principio di autosufficienza risulta pienamente osservato, essendo stati riportati tutti i conferenti elementi fattuali (anche processuali pregressi) necessari per la chiara a compiuta rappresentazione dei fatti di causa nonchè delle ragioni del ricorso stesso;

(2) l’eccepito giudicato interno (per mancata impugnazione degli afferenti punti) attiene a circostanze del tutto irrilevanti, non ostativi alla prima doglianza;

(3) l’introduzione dei motivi e domande nuove è semplicemente affermata ma non sostanziata dalla indispensabile indicazione di afferenti concreti e precisi elementi di identificazione;

– il giudice di appello non ha in alcuno modo considerato (a) il fatto esposto dalla stessa Commissione Tributaria Regionale come dedotto dall’Ufficio appellante; peraltro non contestato nel controricorso, specie quanto alla specifica “motivazione” (“iscrizione a ruolo a seguito di accertamento … notificato in data 15 luglio 1998, gli importi sopra indicati sono dovuti a seguito di decisione della CTR”) indicata nella cartella impugnata secondo cui la G. aveva impugnato l’avviso di accertamento nè (b) la conseguente tesi dello stesso Ufficio per la quale non può annullarsi un ruolo fondato su sentenza passata in giudicato;

– nell’esposto contesto le osservazioni (firma apocrifa e notifica dell’avviso di accertamento … avvenuta nei confronti del solo ex marito) – uniche poste dal giudice di appello a fondamento della sua decisione – attengono a motivi univocamente inammissibili (D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19) a causa della (pacifica) preesistente impugnazione (peraltro con esito sfavorevole) di detto avviso di accertamento da parte della stessa G., sì che indubbiamente il giudicato formatosi sulla legittimità (nell’an e nel quantum debeatur) della pretesa fiscale contenuta in tale atto – coprendo non solo il dedotto ma, come noto, anche il deducibile Cass., 3^, 6 luglio 2009 n. 15807, tra le recenti: “il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti entro i limiti oggettivi che sono segnati dai suoi elementi costitutivi, come tali rilevanti per l’identificazione dell’azione giudiziaria sulla quale il giudicato si fonda, costituiti dal titolo della stessa azione (causa pretendi), dal bene della vita che ne forma l’oggetto (petitum mediato) a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato); entro tali limiti, il giudizio copre il dedotto e il deducibile, restando salva e impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, verificatesi dopo la formazione del giudicato, o quantomeno, che non fossero deducibili nel giudizio in cui il giudicato si è formato”, nel cui novero rientrano, appunto, le questioni sia della autenticità della firma e/o della ritualità della notifica dello specifico atto impugnato (avviso di accertamento), siccome vizi propri dello stesso – non può costituire motivo di (ulteriore) impugnazione nella fase di riscossione del debito fiscale (ormai) definitivamente accertato a carico della medesima in quanto non attinente a vizi propri del atto (cartella), specificamente impugnato, consequenziale a quello;

– il fondamento, per le esposte considerazioni, del primo motivo di ricorso impone la cassazione della sentenza impugnata e, intuitivamente, determina l’assorbimento degli ulteriori motivi di doglianza per carenza di interesse al loro esame;

– la causa non abbisogna di nessun ulteriore accertamento fattuale e, pertanto, deve essere decisa nel merito da questa Corte ai sensi dell’art. 382 c.p.c. con il rigetto del ricorso di primo grado della contribuente per la forza del precedente giudicato inter partes ostativa alla proposizione delle eccezioni concernenti pretesi vizi inerenti il prodromico atto (avviso di accertamento) già oggetto di pronuncia giudiziaria;

– per la sua totale soccombenza la contribuente, in forza dell’art. 91 c.p.c., deve essere condannata a rifondere all’Agenzia le spese processuali di questo giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività difensiva spiegata dalla parte vittoriosa; le spese dei giudizi di merito, invece, vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2.

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso di primo grado della contribuente; condanna la G. a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 (ottomila/00), oltre spese prenotate a debito; compensa integralmente tra le parti le spese dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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