Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29535 del 24/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 24/12/2020), n.29535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25155-2015 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. BAFILE 5,

presso lo studio dell’avvocato LUCA FIORMONTE, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ALESSIA LAURICELLA, RENATO CULMONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE MESSINA, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

E contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2521/2014 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

MESSINA, depositata il 11/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2020 dal. Consigliere Dott. MARIA ELENA MELE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

G.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Palermo, sez. distaccata di Messina, n. 2521/2/14, pronunciata il 18.6.2014, depositata in data 11.8.2014 che aveva accolto l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Messina la quale, su ricorso della contribuente, aveva annullato la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti.

Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso, la contribuente denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa motivazione e per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 36, comma 2, n. 4, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., comma 6. La sentenza impugnata recherebbe una motivazione solo apparente in relazione al primo motivo d’appello, non fornendo alcuna spiegazione sulla ritenuta non applicabilità nella specie del regime di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25.

Con il secondo motivo, si denuncia la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo il giudice d’appello ritenuto applicabile tale disposizione anzichè il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, il quale opera nel caso in cui la cartella di pagamento consegua ad un atto di accertamento definitivo per mancata impugnazione con la conseguenza che la cartella di pagamento deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

Con il terzo motivo, si denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per omessa motivazione per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 36, comma 2, n. 4, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., comma 6, avendo la CTR omesso di esaminare la domanda contenuta nell’appello incidentale di cancellazione dell’iscrizione ipotecaria.

Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo.

Il giudizio risulta instaurato nel 2006, sicchè ai fini della proposizione del ricorso per cassazione operava il termine annuale previsto dall’art. 327 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis anteriore alla modificazione apportata a tale comma dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17.

La sentenza impugnata è stata pubblicata l’11 agosto 2014, e dunque durante il periodo di sospensione feriale dei termini processuali che all’epoca era fissato, ai sensi della L. n. 742 del 1969, ex art. 1, applicabile ratione temporis, dal 1 agosto al 15 settembre.

Successivamente, il 1 agosto 2015 si verificava una nuova interruzione del decorso del termine di impugnazione, iniziando un nuovo periodo di sospensione feriale.

Nel frattempo, è intervenuta la nuova normativa dettata dal D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, convertito in L. n. 162 del 2014, che ha ridotto a 30 giorni il periodo di sospensione feriale, dal 1 al 31 agosto.

Questa Corte ha ritenuto tale modifica normativa “immediatamente applicabile con decorrenza dall’anno 2015, in forza dello stesso D.L. (n. 132 del 2014), art. 16, comma 1, a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione, peraltro, del principio tempus regit actum” (Cass., Sez. 6 – 3, n. 20866 del 2017, Rv. 645365-01). Si è inoltre osservato che, ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, la modifica di cui al D.L. citato, art. 16, comma 1, “trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell’anno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la data dell’impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza” (Cass. Sez. 6-2, n. 11758 del 2017, Rv. 644185-01).

Con riguardo al computo del termine di decadenza dall’impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, nonchè alla sospensione del decorso dello stesso nel periodo feriale, questa Corte ha chiarito che “Nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma dell’art. 155 c.p.c., comma 2, e dell’art. 2963 c.c., comma 4, il sistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, devono aggiungersi 46 giorni (oggi 30) computati ex numeratione dierum, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 1, e della L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, (nella formula vigente ratione temporis), non dovendosi tener conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre (oggi 30 agosto) di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Pertanto si verifica il doppio computo del periodo feriale nell’ipotesi in cui, dopo una prima sospensione, il termine iniziale non sia decorso interamente al sopraggiungere del nuovo periodo feriale” (Cass., Sez. 5, n. 15029 del 2020, Rv. 658424-01).

Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che la sentenza impugnata è stata depositata l’11 agosto 2014, e dunque durante il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, sicchè il termine annuale di impugnazione decorreva dal 16 settembre 2014, ai sensi della L. n. 742 del 1969, ex art. 1, nella formulazione applicabile ratione temporis. Deve poi essere considerata l’ulteriore sospensione di 30 giorni, dal 1 al 30 agosto 2015 (L. n. 742 del 1969, ex art. 1, comma 1, come modificato dal D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, applicabile nella specie); conseguentemente, il termine di impugnazione scadeva 16 ottobre 2015.

Poichè, il ricorso è stato notificato il 22 ottobre 2015 (mediante consegna all’UNEP della Corte d’appello di Roma e spedito per posta con raccomandata il 23 ottobre 2015), deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

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