Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29535 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 14/11/2019), n.29535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12335-2(118 proposto da:

LCB SAS DI S.M.R. & C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, S.M.R. elettivamente

domiciliate in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE,

rappresentate e difese dall’avvocato LUIGI CROCE;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DI (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

TIZIANO 108, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ALLOCCA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO CASARINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 62/2017 del TRIBUNALE di PAVIA, depositata il

10/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO

CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LCB sas di S.M.R. & c. e S.M.R. propongono ricorso per cassazione, illustrato da memoria depositata in occasione della precedente udienza, contro ATS di (OMISSIS), che resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Pavia che ha rigettato l’opposizione ad ordinanza ingiunzione per violazione del D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 7, comma 1, per trasporto di animale in violazione dei requisiti di idoneità di cui all’art. 1.

Ciò a seguito della ordinanza di inammissibilità della impugnazione ex art. 348 ter c.p.c. della Corte di appello di Milano.

La sentenza ha sancito che l’eccezione di incompetenza territoriale della Asl di Pavia era infondata perchè il luogo di commissione dell’illecito era da reputarsi coincidente con il luogo dell’accertamento in relazione al presumibile perfezionarsi dell’infrazione nel posto in cui vengono acclarati gli elementi costitutivi e nella specie l’inidoneità era stata accertata presso il macello Melca in (OMISSIS).

I ricorrenti denunziano 1) violazione della L. n. 689 del 1981, art. 17, comma 5, e dell’art. 18, perchè la competenza era della ATS di Milano già Asl di Lodi, luogo della violazione.

Era stata formulata proposta di manifesta infondatezza del ricorso.

Ed invero, la censura ripropone la questione sulla quale la sentenza ha sufficientemente risposto con l’affermazione che la violazione era stata accertata nel territorio di (OMISSIS) e non era agevolmente individuabile un luogo di commissione del fatto diverso da quello dell’accertamento (Cass. nn. 7397/20914, 3923/2010).

La doglianza era inidonea alla riforma della sentenza manifestando mero dissenso rispetto alla decisione e non indicando giurisprudenza difforme.

Con ordinanza interlocutoria del 21 febbraio 2019 è stata richiesta alla Corte di appello di Milano attestazione circa la data di comunicazione della ordinanza.

Il riscontro degli atti ha consentito di verificare la tardività del ricorso per cassazione proposto solo il 17.4.2018 rispetto ad una ordinanza comunicata il 20.10.2017.

Questa Corte ha statuito che il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. decorre dalla comunicazione o notificazione se anteriore della ordinanza e che il ricorrente è soggetto al duplice onere di deposito della copia autentica sia della sentenza sia della ordinanza con la relativa comunicazione o notificazione (S.U. n. 11850/2018).

Detto onere non è stato assolto tanto che la prova della comunicazione è stata richiesta di ufficio.

Nel concorso tra una causa di inammissibilità ed una di improcedibilità prevale quest’ultima (S.U. 7431/91 e successive conformi tra cui S.U. 11850/18 cit).

Da qui la nuova proposta relativa alla tardività del ricorso che il collegio condivide e fa propria.

Ne derivano l’inammissibilità e prima ancora l’improcedibilità del ricorso.

Invero, il ricorrente, per dimostrare la tempestività del ricorso proposto oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, ha l’onere di allegare sia l’assenza di comunicazione sia la mancata notificazione, affermando, pertanto, di fruire del termine lungo (Cass. 21.8.2018 n. 20852).

Come precisato da S.U. n. 15.5.2018 n. 11850, che richiede il duplice onere di deposito della copia autentica sia della sentenza sia, per la verifica della tempestività del ricorso, della citata ordinanza, salvo il potere officioso di rilevare la tempestività del ricorso medesimo, possono coesistere sia l’inammissibilità del ricorso per tardività sia l’improcedibilità per il mancato deposito delle copie autentiche della sentenza di primo grado e della ordinanza di inammissibilità dell’appello e, nel concorso di una causa di inammissibilità e di una di improcedibilità, prevale la declaratoria di quest’ultima.

Donde l’improcedibilità e la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso, condanna i ricorrenti in solido alle spese liquidate in Euro 900 di cui Euro 200 per esborsi e spese forfettarie nel 15%, oltre accessori, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

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