Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29534 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 14/11/2019), n.29534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35971-2018 proposto da:

K.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MASSIMO GILARDONI, con procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.; PROCURA

GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

22/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

K.G., cittadino della Costa D’Avorio, impugnò il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale che gli aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, con ricorso che fu respinto dal Tribunale di Brescia con decreto del 22.10.2018, osservando che: non sussistevano i presupposti della protezione internazionale, in quanto i motivi dell’espatrio, come desumibili dalle stesse dichiarazioni del ricorrente, non erano meritevoli del riconoscimento dello status di rifugiato; non ricorrevano i presupposti della protezione sussidiaria, essendo del tutto inverosimile che, come esposto dal ricorrente, in caso di rimpatrio, egli possa essere in balia di soggetti appartenenti ad una minoranza etnica e che non possa far valere i suoi diritti innanzi alle Autorità del suo Paese; non era altresì riconoscibile il permesso umanitario, in mancanza di allegazione di specifiche situazioni di vulnerabilità, mentre non era sufficiente a tal fine la fattiva volontà d’inserimento in Italia.

K.G. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Non si è costituito il Ministero.

Il Consigliere relatore ha formulato la proposta ex art. 380bis c.p.c.; il ricorrente non ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO

CHE

Con i primi due motivi, in via preliminare, sono state sollevate due questioni di legittimità costituzionale: la prima relativa al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, per violazione dell’art. 3 Cost., in ordine alla riduzione a trenta giorni del termine per il ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale in materia di protezione internazionale ed umanitaria; la seconda riguardante il D.Lgs. n. 25 del 2008, stesso art. 35bis, comma 13, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, dell’art. 24Cost., commi 1 e 2, e dell’art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che il procedimento è definito con decreto non reclamabile.

Con il terzo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, avendo il Tribunale omesso, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, di effettuare il giudizio di bilanciamento tra il grado d’inserimento sociale raggiunto e la condizione di provenienza (con riguardo a quanto affermato da Cass., n. 4455/18).

Il primo motivo è infondato. La questione di legittimità costituzionale, relativa all’eccessiva limitatezza del termine di trenta giorni prescritto per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale è manifestamente infondata, perchè la previsione di tale termine è espressione della discrezionalità del legislatore e trova fondamento nelle esigenze di speditezza del procedimento (Cass. n. 1777 e 28119/2018).

Del pari manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale – oggetto del secondo motivo – del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, dell’art. 24Cost., commi 1 e 2, dell’art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, per la mancata previsione dell’impugnabilità in appello del decreto emesso in primo grado, in quanto tale norma è necessaria al fine di soddisfare esigenze di celerità, non esistendo copertura costituzionale del principio del doppio grado, mentre il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione (Cass., n. 27700/18).

Il terzo motivo è inammissibile poichè il ricorrente non ha allegato specifiche situazioni di vulnerabilità, in conformità dell’orientamento di questa Corte secondo cui in materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass., n. 15794/19).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA