Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29533 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 16/11/2018), n.29533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giusep – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO A.M. – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 18816/2014 R.G. proposto da:

Wilier Triestina Spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo

Camilli, con domicilio eletto presso l’Avv. Pietro Rinaldi, in Roma

P.le Clodio n. 22, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 117/13/14, depositata il 21 gennaio 2014.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 11 settembre

2018 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Zeno Immacolata, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Udito l’Avv. Massimo Camilli per la contribuente, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Udito l’Avv. dello Stato Anna Collabolletta per l’Agenzia delle

entrate, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle dogane di Ravenna contestava alla società Wilier Triestina Spa la non corretta dichiarazione della merce importata dalla Repubblica Popolare Cinese con la bolletta del 27.08.2008, costituita da parti di biciclette, per l’assenza della prescritta autorizzazione alla destinazione particolare, e dunque con inapplicabilità dell’esenzione dal dazio antidumping, sicchè procedeva, con avviso di rettifica, a recuperare il cd. dazio esteso e ad irrogare le conseguenti sanzioni.

Le impugnazioni proposte dalla contribuente avverso gli avvisi erano rigettate dalla Commissione tributaria provinciale di Ravenna. La sentenza era confermata dal giudice d’appello.

Wilier Triestina Spa ricorre per cassazione con quattro motivi, cui resiste l’Agenzia delle dogane con controricorso.

La contribuente deposita altresì memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del Reg. 88/97/CE, art. 14, per aver la CTR ritenuto la necessità della preventiva autorizzazione in caso di importazioni al di sotto della soglia di 300 pezzi al mese.

Formula, inoltre, istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 T.F.U.E. al fine di valutare se, nella situazione in giudizio, le importazioni possano usufruire dell’esenzione ove effettuate con le modalità dell’autorizzazione semplificata di cui al Reg. n. 2454/93, art. 292, commi 3 e 4, quando interessino un’unica amministrazione doganale.

1.1. Il secondo motivo denuncia, sulla medesima questione, la nullità della sentenza per omessa od apparente motivazione, nonchè per aver richiamato la sentenza della Corte di Giustizia del 29 luglio 2010, C-371/09, per relationem e senza approfondirne i contenuti.

2. Il motivo è infondato, restando assorbito il secondo.

2.1. La disciplina in questione, infatti, prevede in termini chiari e lineari – come recentemente statuito da questa Corte (v. Cass. n. 14582 del 06/06/2018) – la necessità della preventiva autorizzazione per poter fruire del regime di esenzione dal dazio antidumping; in particolare:

1) Il Codice Doganale Comunitario, art. 82, prevede che la merce, in caso di importazione in esenzione in ragione dell’utilizzazione “per fini particolari”, resta “soggetta a vigilanza doganale”, sicchè, in forza dell’art. 292 disp. att. Codice Doganale Comunitario, “è necessaria una autorizzazione scritta”;

2) il quarto considerando del Reg. CE n. 88 del 1997 prevede, poi, che “le importazioni di parti essenziali di biciclette sono esonerate dal pagamento del dazio esteso qualora siano ammesse nell’ambito del controllo della destinazione particolare”, mentre il Reg. cit., all’art. 2, espressamente condiziona l’esenzione “al controllo della destinazione particolare conformemente all’art. 14”;

3) il citato art. 14, infine, espressamente prevede “Le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica da un soggetto che non sia esentato, a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di riferimento sono esentate dall’applicazione del dazio esteso se sono dichiarate in conformità della struttura Taric di cui all’allegato III e delle condizioni di cui al Reg. (CEE) n. 2913/92, art. 82, e al Reg. (CEE) n. 2454/93, artt. da 291 a 304, che si applicano in quanto compatibili nei casi seguenti:

a) consegna di parti essenziali di biciclette ad una parte esentata a norma degli artt. 7 o 12,

b) consegna di parti essenziali di biciclette ad un altro titolare di un’autorizzazione in conformità del Reg. (CEE) n. 2454/93, art. 291, oppure;

c) dichiarazione, su base mensile, di un quantitativo inferiore alle 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette per l’immissione in libera pratica da una parte o sia ad essa consegnato. Il numero di parti essenziali di biciclette dichiarate da una parte, oppure consegnate ad una parte qualsiasi, viene calcolato con riferimento al numero di parti di biciclette dichiarate o consegnate a tutte le parti associate o legate da accordi di compensazione con detta parte”.

Il termine “oppure”, su cui la ricorrente fonda la propria tesi, non ha alcun valore di alternatività, ma solo che le ipotesi, pur diverse, non sono diversificate ma sono oggetto del medesimo trattamento poichè postulano tutte, ai fini dell’esenzione, l’esistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dai regolamenti 2913/92 e 2454/93.

2.2. Tale interpretazione, del resto, ha trovato pieno conforto nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale, con la sentenza 29 luglio 2010, C-371/09, proprio con riguardo al dazio per l’importazione di parti di biciclette, ha affermato la necessità dell’autorizzazione, non surrogabile dal mero riscontro dei presupposti materiali per il suo rilascio (par. 41-42: “l’art. 14 del regolamento di esenzione,… nel concedere l’esenzione dai dazi antidumping di cui trattasi, rinvia esplicitamente alle condizioni di cui agli artt. 291-304 del regolamento di applicazione, con riserva di queste ultime. Tra tali condizioni figura quella relativa al rilascio di un’autorizzazione preventiva ex art. 292 del regolamento di applicazione… il legislatore ha esplicitamente e specificamente subordinato il beneficio dell’esenzione al rilascio di una siffatta autorizzazione… la sola circostanza che l’importatore abbia rispettato il limite quantitativo di cui all’art. 14, lett. c), del regolamento di esenzione sarebbe sufficiente per concludere che “le altre condizioni per l’applicazione” sono soddisfatte, equivarrebbe a rendere lettera morta l’imposizione della condizione dell’autorizzazione preventiva… detto art. prevede un’esenzione dai dazi antidumping e, pertanto, va interpretato restrittivamente”; v. anche successivamente Corte di Giustizia, sentenza 17 settembre 2014, C-3/13).

2.3. La CTR, pertanto, non è incorsa nel lamentato errore di diritto, dovendosi ritenere l’irrilevanza del quantitativo (più o meno di 300 unità) ai fini dell’autorizzazione, che resta sempre necessaria.

2.4. Va del pari disattesa, quindi, l’istanza di rinvio pregiudiziale atteso l’univoco contenuto della pronuncia della Corte di Giustizia, che ha esplicitamente affermato la necessità dell’autorizzazione preventiva.

Neppure rilevante, sul punto, è il richiamo all’istituto dell’autorizzazione semplificata.

Il Reg. n. 2454/93/CE, art. 292, commi 3 e 4, infatti, stabilisce:

“3. In circostanze particolari le autorità doganali possono accettare che la dichiarazione di immissione in libera pratica presentata per iscritto o attraverso un metodo di elaborazione dei dati utilizzando la normale procedura costituisca una richiesta di autorizzazione, purchè:

– la domanda interessi una sola amministrazione doganale;

– il richiedente assegni tutta la merce alla destinazione particolare prevista, e – sia assicurato il corretto svolgimento delle operazioni.

4. Se le informazioni fornite nella domanda sono considerate insufficienti, le autorità doganali possono chiedere ulteriori precisazioni al richiedente.

In particolare, se la richiesta può essere effettuata mediante presentazione della dichiarazione doganale, le autorità doganali richiedono, fatto salvo l’art. 218, che la domanda sia accompagnata da un documento compilato dal dichiarante in cui siano indicate almeno le seguenti informazioni, a meno che esse non siano ritenute superflue o non siano inserite nella dichiarazione doganale:

a) nome e indirizzo del richiedente, del dichiarante e dell’operatore;

b) natura della destinazione particolare;

c) descrizione tecnica delle merci e dei prodotti derivante dalla loro destinazione particolare e i mezzi per identificarli;

d) tasso di rendimento previsto o modalità per la sua determinazione;

e) termine previsto per l’assegnazione delle merci alla loro destinazione particolare;

f) luogo in cui le merci sono assegnate alla destinazione particolare”;

Le norme invocate, dunque, postulano una varietà di condizioni e adempimenti – in alcun modo allegati in carenza di autosufficienza – e prima tra tutte, in evidenza, la richiesta dell’importatore, nella specie evidentemente e logicamente assente avendo la contribuente ritenuto, nella situazione in questione, di non dover chiedere alcuna autorizzazione (v. comparsa di costituzione in appello trascritta, pag. 49 del ricorso: “essendo la ricorrente sempre stata persuasa ed essendolo tutt’ora della non necessità di alcuna autorizzazione”).

2.5. Non è poi pertinente, infine, il recente precedente di questa Corte di cui all’ordinanza n. 18922 del 17/07/2018, invocato dalla ricorrente in memoria, che postula sempre la necessità della preventiva autorizzazione a prescindere dal quantitativo della merce, salvo richiedere, ove il numero dei pezzi sia superiore a 300, la valutazione specifica da parte della Commissione Europea ex Reg. CE n. 384 del 1996, art. 13, paragrafo 2, ricadendo la situazione nel campo della valutazione ai fini elusivi.

3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del Codice Doganale Comunitario, l’art. 220, II parte, lett. B.

3.1. Il motivo è infondato.

3.2. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, a cui è del tutto conforme l’orientamento della Suprema Corte, un importatore può utilmente invocare il legittimo affidamento ai sensi del Codice Doganale Comunitario, art. 220, lett. B, cit., e beneficiare così della deroga al recupero a posteriori ivi prevista, “solo qualora ricorrano tre condizioni cumulative. Occorre, anzitutto, che i dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime, quindi, che l’errore di cui trattasi sia stato di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore in buona fede e, infine, che quest’ultimo abbia rispettato tutte le disposizioni della normativa in vigore relative alla sua dichiarazione in dogana” (v., in particolare, sentenze del 18 ottobre 2007, Agrover, C-173/06; del 15 dicembre 2011, Afasia Knits Deutschland, C-409/10; del 16 marzo 2017, Veloserviss, C-47/16; Cass. n. 7702 del 27/03/2013; Cass. n. 13770 del 06/07/2016; Cass. n. 12719 del 23/05/2018).

Quanto al primo dei requisiti sopra menzionati, poi, il legittimo affidamento del debitore merita la tutela prevista da detta disposizione solo se sono state le autorità competenti “medesime” a porre in essere i presupposti sui quali si basava tale legittimo affidamento, ossia “solo gli errori imputabili a un comportamento attivo delle autorità competenti fanno sorgere il diritto a che i dazi doganali non vengano recuperati a posteriori” (v. sentenze sopra citate e, da ultimo, 16 marzo 2017, Veloserviss, C-47/16, punto 28).

3.3. Orbene, come accertato in fatto dalla CTR, nessun errore attivo è imputabile all’Amministrazione doganale e, anzi, le inesatte indicazioni apposte sulla bolletta doganale da parte dell’importatore hanno comportato la mancata immediata applicazione dei maggiori dazi, sicchè – come affermato dalla CTR – non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’invocata esimente.

3.4. Appare infine priva di ogni consistenza, come già rilevato, l’asserita esistenza, a giustificazione delle inesatte indicazioni nella bolletta doganale, di una autorizzazione semplificata atteso – al di là della necessità nella vicenda in esame dell’autorizzazione preventiva e della carenza degli elementi atti a dimostrare le condizioni e gli adempimenti necessari per addivenire a tale modalità – l’univoco convincimento della contribuente della non necessità di alcuna autorizzazione.

4. Il quarto motivo denuncia omessa pronuncia in ordine al motivo di gravame con cui si eccepiva la mancanza di danno erariale e dei presupposti oggettivi giustificanti la richiesta di dazio antidumping.

4.1. La contribuente, in realtà, ripropone, sotto altra veste, la medesima censura formulata con il terzo motivo, ossia che in caso di importazione di merce per quantitativi inferiori a 300 pezzi è pacifico e incontestato che le importazioni “sono esentate dal pagamento del dazio” poichè “le ditte che importano senza alcuna autorizzazione lo possono fare nel limite previsto dei 300 pezzi: solamente nel caso in cui “sforino” da tale limite, queste commettono un abuso ed il dazio è allora dovuto (…) il dazio antidumping è dovuto se il limite quantitativo è superato e non… se manca l’autorizzazione”.

Fermo restando, pertanto, che la CTR, nel rigettare la pretesa principale ha pure statuito sulle dedotte argomentazioni (del resto, la violazione del principio di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato ha riguardo alle domande ed eccezioni di parte; non già agli argomenti dalle parti addotti a sostegno delle rispettive tesi difensive), la doglianza resta assorbita.

5. Il ricorso va pertanto rigettato e le spese liquidate, come in dispositivo, per soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle dogane, che liquida in Euro 5.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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