Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29533 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29533 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso 20117-2014 proposto da:
MINISTERO

DELL’ISTRUZIONE,

UNIVERSITA’

E

RICERCA

80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente contro
VALENTINI FULVIO, PASIN RAIMONDO, FANNI CANELLES MATTEO,
LAPEL MAURO, BONA MARIA ADELE, elettivamente domiciliati in
ROMA, V. NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dell’avvocato
STEFANIA REHO, rappresentati e difesi dall’avvocato MASSIMO
PISTILLI;
– con troricorrenti avverso la sentenza n. 457/2013 della CORTE D’APPELLO di
TRIESTE, depositata il 31/01/2014;

Data pubblicazione: 11/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

RILEVATO

che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste, in

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha dichiarato il diritto
di Lapel Mauro, Valentini Fulvio, Pasin Raimondo, Fanni Canelles
Matteo e Bona Maria Adele, incaricati di supplenze in forza di
consecutivi contratti a tempo determinato come docenti i primi tre e
come personale ATA gli altri, alla progressione stipendiale maturata
in costanza dei rapporti di lavoro a termine allo stesso modo di
quella riconosciuta, in relazione ai medesimi periodi, al
corrispondente personale di ruolo;

che la Corte territoriale, richiamato il principio di non discriminazione
sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo
determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999,
ha svolto le seguenti considerazioni: la circostanza che la
successione di più contratti a tempo determinato sia da considerare
legittima è irrilevante ai fini della decisione, poiché il principio di
parità di trattamento prescinde dalla legittimità del termine; – la
posizione del docente a tempo indeterminato e quella di chi ha
lavorato con continuità nella medesima mansione in forza di una
pluralità di rapporti a termine sono pertanto pienamente equiparabili,
non potendo essere preclusiva la circostanza che si tratti di un
impiegato ‘non di ruolo’, non assunto per pubblico concorso e non
soggetto a stabilizzazione dopo un periodo di prova;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base di un motivo;

che i dipendenti hanno resistito con controricorso;
Ric. 2014 n. 20117 sez. ML – ud. 04-10-2017
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parziale accoglimento del ricorso proposto dal Ministero

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente

semplificata;

CONSIDERATO

che con il primo motivo il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca denuncia violazione e falsa applicazione (di legge),
rilevando che la Corte d’appello, non adeguandosi alla giurisprudenza
della Corte di legittimità, non ha compiutamente valutato la
specificità della normativa afferente il reclutamento del personale
scolastico, cosi

da applicare erroneamente la

giurisprudenza

comunitaria formatasi in materia di abusivo utilizzo dei contratti di
lavoro a termine e osservando che l’art. 53 è applicabile agli
insegnanti di religione, il cui status mantiene alcune indubbie
peculiarità con la conseguenza che l’intrinseca diversità del rapporto
di lavoro fa ritenere priva di fondamento ogni questione prospettata
con riferimento all’art. 36 della costituzione nonché alla normativa
europea richiamata attraverso gli arrtt. 11 e 17 COst. poiché il
principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo
quadro presuppone la comparabilità tra le due categorie di lavoratori
a tempo determinato e a tempo indeterminato;

che con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione osservando che ;
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in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma

che va preliminarmente disattesa, quanto al primo motivo,
l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di

autosufficienza avanzQU, in

ragione della genericità della

formulazione dei motivi, nel controricorso, evincendosi dalla
formulazione del motivo la censura nei termini in precedenza

che il primo motivo, posto in relazione a una decisione concernente
esclusivamente la questione inerente al diritto alla progressione
economica (e non l’applicazione dell’art. 53 della legge 11/7/1980 n.
312) non è fondato, osservandosi, in conformità con Cass. n.
22558/2016; Cass. n. 27387/2016; Cass. n. 165/2017; Cass. n.
290/2017 (alle cui motivazioni ci si riporta integralmente), che il
Ministero ricorrente sovrappone e confonde il principio di non
discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell’Accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le
organizzazioni intercategoriali a carattere generale – CES, CEEP e
UNICE – e recepito dalla Direttiva 99/70/CE), con il divieto di
abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della
disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso Accordo, laddove i due
piani debbono, invece, essere tenuti distinti, essendo il primo
principio teso a ‘migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato
garantendo il rispetto del principio di non discriminazione’ e il divieto
a ‘creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi
derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di
lavoro a tempo determinato’;

che l’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al
lavoratore a tempo determinato ‘condizioni di impiego’ che non siano
meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo
indeterminato ‘comparabile’, sussiste, quindi, a prescindere dalla
legittimità del termine apposto al contratto, giacché detto obbligo è
attuazione, nell’ambito della disciplina del rapporto a termine, del
Ric. 2014 n. 20117 sez. ML – ud. 04-10-2017
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sintetizzati;

principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione
che costituiscono ‘norme di diritto sociale dell’Unione di particolare
importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto
prescrizioni minime di tutela’ (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C177/14, Regojo Dans, punto 32);

esame da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha
affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio
rilevandone il carattere incondizionato idoneo alla disapplicazione di
qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C- 307/05,
Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana) ed
affermando l’esclusione di ogni interpretazione restrittiva, non
potendo la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell’art. 137 n.
5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “impedire ad un lavoratore a tempo
determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il
beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a
tempo indeterminato, allorché proprio l’applicazione di tale principio
comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” ( Del Cerro
Alonso, cit., punto 42);

che la CGUE ha evidenziato che le maggiorazioni retributive derivanti
dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di
impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse
possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo
determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte
di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e
giurisprudenza ivi richiamata) e che a tal fine non è sufficiente che la
diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed
astratta, di legge o di contratto, non rilevando la natura pubblica del
datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo,
perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da
elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano
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che la clausola 4 dell’Accordo quadro è stata più volte oggetto di

le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle
caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55
e, con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani,
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);

di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice
nazionale – che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti
e costituiti prima della sentenza interpretativa – e valore di ulteriore
fonte del diritto della Unione Europea, nel senso che esse indicano il
significato ed i limiti di applicazione delle norme comunitarie, con
efficacia erga omnes nell’ambito dell’Unione (fra le più recenti in tal
senso Cass. 8 febbraio 2016, n. 2468);

che il secondo motivo è inammissibile, poiché assolutamente non
pertinente al decisum (sembra riferirsi a sentenza diversa da quella
impugnata, in forza del richiamo a una decisione della < Corte Aquilana> e a una declaratoria d’inammissibilità dell’appello, laddove
la pronuncia impugnata, emessa dalla Corte d’appello di Trieste,
contiene la decisione della controversia nel merito );

che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il
ricorso va rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375, n. 5, cod.
proc. civ.;

che la novità e la complessità della questione, diversamente risolta
dalle Corti territoriali, giustificano la compensazione delle spese del
giudizio di legittimità;

che nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata
inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art.
13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto
dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a
Ric. 2014 n. 20117 sez. ML – ud. 04-10-2017
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che l’interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte

titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei
confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il
meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal
pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. n.
1778 del 29/01/2016);

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 4/10/2017
Il Presidente
Adriana Doronzo

PQM

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