Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29532 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.G., rappresentato e difeso dall’Avv. LOJODICE Oscar,

come da procura a margine del ricorso, domiciliato per legge presso

la cancelleria della Corte di cassazione in Roma;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Lecce n. 15/10

RVG depositato il 31 maggio 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 7 dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.G. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 800 per anni uno di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al Tribunale dal 2005 al 2009.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso si censura l’impugnato provvedimento sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione per avere la Corte d’appello compensato integralmente le spese in base alla considerazione che il Ministero non si era opposto in giudizio all’accoglimento della domanda e questa era stata accolta solo parzialmente.

Il motivo è in parte fondato in quanto nulla osta a che l’Amministrazione esamini ed eventualmente accolga la richiesta di riconoscimento dell’equo indennizzo, non risultando in alcun modo dalla specifica disciplina la necessità del ricorso al giudice (Sez. 1, Sentenza n. 1101 del 22/01/2010).

Ne consegue che l’argomentazione secondo la quale la mancata opposizione alla domanda da parte della Amministrazione giustificherebbe la compensazione è palesemente incongrua in quanto ciò che rileva è che la parte sia stata costretta ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto.

Il motivo non è invece fondato laddove contesta che sia intervenuto l’accoglimento parziale posto che la domanda conteneva una pretesa di Euro 3.600 e non rileva l’introduzione di una subordinata di minor importo (Euro 1.000, comunque superiore a quello riconosciuto), posto che in ogni caso vi è parziale soccombenza.

Il secondo motivo con il quale si lamenta il mancato riconoscimento degli interessi è fondato, in quanto, mentre in motivazione se ne argomenta la spettanza, nel dispositivo manca la relativa statuizione.

Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti indicati e cassato il decreto impugnato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto l’Amministrazione condannata al pagamento degli interessi in misura legale dalla data della domanda e inoltre, compensate le spese del giudizio di merito per un mezzo in ragione della parziale soccombenza, alla rifusione delle spese di merito liquidate come in dispositivo.

Le spese di questa fase possono essere compensate nella misura di un terzo per le stesse ragioni, con condanna dell’Amministrazione alla rifusione del residuo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento anche degli interessi in misura legale a far tempo dalla domanda nonchè alla rifusione in favore del ricorrente della metà delle spese del giudizio di merito che, per l’intero, liquida in complessivi Euro 775, di cui Euro 445 per onorari e Euro 280 per diritti, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo, e altresì dei due terzi di quelle della fase di legittimità che, per l’intero, liquida in complessivi Euro 600, di cui Euro 500 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo; spese di entrambi i gradi distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA