Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29532 del 24/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 24/12/2020), n.29532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 553/2014 promosso da:

Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro.

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Montesanto 52,

presso lo studio dell’avv. Bifulco Gioacchino Fabio, che la

rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

R.M., elettivamente domiciliata in Roma, via Catone 15,

presso lo studio dell’avv. Mazzucchiello Giuseppe, rappresentata e

difesa dall’avv. Pisani Angelo, in virtù di procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 138/17/2013 della CTR della Campania,

depositata il 06/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere REGGIANI ELEONORA;

letti gli atti del procedimento in epigrafe

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 138/17/2013, depositata il 06/05/2013, la CTR della Campania, ha riformato la decisione di primo grado e, accogliendo il ricorso della contribuente, ha annullato il ruolo (OMISSIS), riprodotto nell’estratto da quest’ultima impugnato, deducendo di non avere mai ricevuto la notifica di cartelle per crediti i tributi ivi indicati.

In particolare, il giudice di primo grado aveva ritenuto provata l’avvenuta notifica della cartella a cui si riferiva l’estratto di ruolo impugnato, eseguita a mezzo posta il 22/05/2010, dichiarando inammissibile il ricorso, perchè ogni eccezione in ordine alla esistenza e all’esigibilità del debito avrebbe dovuto essere formulata con l’impugnazione della cartella.

Il giudice dell’appello ha, invece, ritenuto che, in presenza di contestazioni, non potesse ritenersi sufficiente a fornire la prova della notificazione a mezzo posta della cartella la produzione del solo avviso di ricevimento, sottoscritto dalla contribuente e recante, nella parte superiore, il numero della cartella, in assenza della produzione dell’originale dell’atto a cui l’avviso faceva riferimento, munito della relazione di notificazione. In sintesi, secondo la CTR, mancava la prova diò quale fosse stato l’atto notificato.

Avverso tale sentenza, Equitalia Sud s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi di impugnazione.

La contribuente si è difesa con controricorso, ove ha anche, dedotto ulteriori motivi per il rigetto del ricorso per cassazione e la conferma della sentenza della CTR.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione o la falsa applicazione della L. n. 546 del 1992, art. 19, in relazione all’art. 2909 c.c., per non avere la CTR rilevato l’intervenuto giudicato sull’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da Equitalia Sud s.p.a., per essere stato impugnato l’estratto del ruolo, un atto non compreso nell’elenco contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, accolta dal giudice di primo grado, senza che venisse proposto appello sul punto.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione o la falsa interpretazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, in relazione all’art. 100 per non avere la CTR rilevato la carenza di interesse ad agire della contribuente, la cui domanda riguardava un semplice estratto di ruolo, spontaneamente acquisito, senza che fosse evidenziata la volontà di riscossione del concessionario, considerato che non è ammessa, nel processo tributario, la proposizione di azioni di accertamento negative in via preventiva.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione o la falsa interpretazione dell’art. 137 c.p.c. e ss., in relazione alla L. n. 890 del 1992 e al D.P.R. n. 602 del 1973, tenuto conto che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 espressamente prevede la possibilità di notifica mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimepto, la quale costituisce prova dell’eseguita notificazione, come previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Dal tenore della sentenza di primo grado, così come riportata dalla stessa parte ricorrente, si evince con chiarezza che il ricorso della contribuente è stato dichiarato inammissibile non perchè proposto contro un atto non impugnabile, ma perchè la CTP ha ritenuto provata la notifica della cartella di pagamento, poi riportata nell’estratto di ruolo, che però non è stata impugnata nel termine di legge, con l’effetto di precludere tardive censure in ordine alla validità e all’efficacia del credito tributario, per il tramite dell’impugnazione dell’estratto di ruolo (p. 4 e 5 del ricorso introduttivo).

3. Anche il secondo motivo è infondato. 3.1. Si deve premettere che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, n. 19704 del 02/1072015) hanno puntualizzato che l’estratto di ruolo è un documento non previsto da alcuna disposizione di legge, un elaborato informatico creato dal concessionario della riscossione a richiesta dell’interessato, contenente unicamente gli elementi di un atto impositivo, e non una pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo l’esattore carente del relativo potere), ed è pertanto, in quanto tale, non impugnabile sia perchè si tratta di atto non rientrante nel novero degli atti impugnabili ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, sia perchè si tratta di atto per il cui annullamento il debitore manca di interesse ex art. 100 c.p.c., non avendo alcun senso la sua eliminazione dal mondo giuridico, senza che si incida su quanto in esso rappresentato.

Con la ricordata decisione delle Sezioni Unite, e con varie pronunce successive delle Sezioni semplici (cfr. Cass., Sez. 6-5, n. 22507 del 09/09/2019; Cass., Sez. 6-L, n. 5443 del 25/02/2019; Cass., Sez. 6-5, n. 22184 del 22/09/2017) è stato tuttavia anche evidenziato che si deve pervenire a diverse conclusioni laddove l’impugnazione investa l’estratto di ruolo per il suo contenuto, ossia in riferimento agli atti che nell’estratto di ruolo sono indicati e riportati, e cioè il ruolo e la cartella, che non siano mai stati notificati. In tal caso sussiste evidentemente l’interesse ad agire del contribuente e sussiste anche la possibilità di farlo, non ostandovi il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, u.p., in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità o l’assenza della notifica di un atto, del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacchè l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.

Ciò che si deve tuttavia evidenziare è che, in queste ipotesi4 l’estratto del ruolo non viene impugnato da solo, ma unitamente alle cartelle di pagamento non notificate o invalidamente notificate.

Sono infatti le cartelle di pagamento gli atti suscettibili di recare pregiudizio al contribuente, potendo essere poste a base della procedura di riscossione coattiva, e non certo l’estratto del ruolo, che, quale mero atto interno all’Amministrazione finanziaria, non ha, in sè, alcuna possibilità di incidenza nella sfera giuridica del destinatario.

3.2. Nel caso di specie, dalla stessa lettura del ricorso si evince con chiarezza che la contribuente, unitamente all’estratto di ruolo, ha impugnato la cartella di pagamento ad esso relativo, allegando di non avere ma ricevuto la notifica di quest’ultima e la conseguente non esigibilità del credito tributario in essa portato ò(v. soprattutto p. 2, 3 e 9 del ricorso per cassazione).

Anche la sentenza impugnata, nel riassumere le ragioni delle parti, ha operato tale ricostruzione, laddove si legge: “Con ricorso 25/02/2011 R.M. impugnava l’estratto di ruolo – in epigrafe individuato – recante un importo a suo debito di Euro 25.283,35. Deduceva che a seguito del diniego di un finanziamento bancario era venuta a conoscenza della pretesa tributaria ed aveva chiesto in data 2.2.2011 l’estratto contestato. Evidenziava che in precedenza nessuna cartella per tributi indicati in estratto le era mai stata notificata; che eventuali pretese erariali erano inefficaci e prescritte, e che l’A.E. era comunque decaduta dal diritto di far valere sue eventuali pretese tributarie come quella in discorso. Chiedeva comunque che fosse accertata l’inesistenza e la nullità “di ogni presunto credito e cartella esattoriale presupposto della pretesa e la nullità e illegittimità della procedura di riscossione”…” (v. p. 2 della sentenza impugnata).

3.3. Deve pertanto ritenersi che la contribuente abbia dedotto elementi necessari e sufficienti a giustificare l’impugnazione dell’estratto di ruolo, attraverso il quale ha fatto valere l’omessa notificazione della cartella di pagamento su cui esso si fonda insieme ad ulteriori vizi.

4. Il terzo motivo di ricorso è invece fondato, nei termini di seguito evidenziati.

4.1. Nell’illustrare la censura formulata, la stessa parte ricorrente ha richiamato il disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, ove è stabilito stabilisce che “La cartella è notificata … omissis … La notifica può essere eseguita anche i mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma 2 o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda” (p. 15 del ricorso per cassazione).

Come più volte affermato da questa Corte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, costituisce una modalità di notifica alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione. Essa si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza che sia necessario redigere un’apposita relazione di notificazione, nè inviare alcuna raccomandata informativa al destinatario, trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta di cui alla L. n. 890 del 1982 (v., tra le tante, Cass., Sez. 6-5, n. 10037 del 10/04/2019; Cass., Sez. 6-5, n. 29710 del 19/11/2018; Cass., Sez. 6-5, n. 28872 del 12/11/2018; Cass., Sez. L, n. 19270 del 19/07/2018; Cass., Sez. 5, n. 8293 del 04/04/2018; Cass., Sez. 65, n. 12083 del 13/06/2016).

Tale soluzione interpretativa ha superato il vaglio della Corte costituzionale (Corte Cost., sentenza n. 175 del 23/07/2018), la quale ha ritenuto che tale forma “semplificata” di notificazione trova giustificazione nell’accentuato ruolo pubblicistico dell’agente per la riscossione, volto ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato.

Secondo la Corte costituzionale, i rilevati scostamenti della disposizione in esame rispetto al regime ordinario della notificazione a mezzo posta, considerati nel loro complesso, segnano sì un arretramento del diritto di difesa del destinatario dell’atto, ma soddisfano il requisito dell’effettiva possibilità di conoscenza dell’atto, che costituisce il limite inderogabile alla discrezionalità del legislatore in materia. La medesima Corte ha aggiunto che lo scarto tra conoscenza legale e conoscenza effettiva, in concreto verificabile, è suscettibile di essere comunque riequilibrato mediante il ricorso alla rimessione in termini di cui all’art. 153 c.p.c., che può essere richiesta da colui che assuma di non avere avuto, in concreto, conoscenza dell’atto, per causa a lui non imputabile, dimostrando, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, la sussistenza di tale situazione. 4.2. Con specifico riferimento alla questione posta con il motivo di ricorso in esame, riguardante la prova dell’avvenuta notificazione, ritiene questa Corte di dover confermare l’orientamento oramai maggioritario, secondo il quale non è necessario che l’agente della riscossione dia la prova anche del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata, dal momento che l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo in forza della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se lo stesso destinatario dia prova di essersi incolpevolmente trovato nell’impossibilità di prenderne cognizione (così, da ultimo, CaA., Sez. 3, n. 12883 del 26/06/2020; Cass., Sez. 5, n. 33563 del 28/12/2018; Cass., Sez. 3, n. 15795 del 29/07/2016).

In altri termini, la prova dell’arrivo della raccomandata fa presumere l’invio e la conoscenza dell’atto, mentre l’onere di provare eventualmente che il plico non conteneva l’atto spetta non già al mittente, ma al destinatario (in tal senso, oltre ai precedenti già citati, con riferimento alla notifica dell’atto impositivo, effettuata anch’essa in applicazione della L. n. 890 del 1992, v. anche Cass., Sez. 5, n. 16528 del 22/06/2018).

L’orientamento prevalente risulta peraltro conforme al principio generale di c.d. “vicinanza della prova”, poichè la sfera di conoscibilità del mittente incontra limiti oggettivi nella fase successiva alla consegna del plico per la spedizione, mentre la sfera di conoscibilità del destinatario si incentra proprio nella fase finale della ricezione, ben potendo egli dimostrare (ed essendone perciò onerato) che al momento dell’apertura il plico era in realtà privo di contenuto.

Merita dunque di essere confermato il principio per cui, in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è assolta dal notificante mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, poichè, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., fondata sulla univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all’art. 2729 c.c.) della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione, come nel caso in cui sia fornita la prova che il plico in realtà non conteneva alcun atto al suo interno (ovvero conteneva un atto diverso da quello che si assume spedito).

4.3. Ne consegue che, nel caso di specie, risultando l’avviso di ricevimento sottoscritto dalla destinataria, in assenza di prova contraria, deve ritenersi che la cartella ivi indicata sia stata consegnata a quest’ultima.

5. Come sopra anticipato, la contribuente ha dedotto nel controricorso ulteriori motivi di rigetto del ricorso per cassazione e di conferma della sentenza impugnata (irritualità del procedimento di notifica, contestazione dell’autenticità della documentazione prodotta in semplice copia, intervenuta prescrizione e decadenza D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 25), sulle quali occorre che si pronunci il giudice di merito.

6. In conclusione, deve essere rigettato il primo e il secondo motivo di ricorso e, accolto il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata nei Limiti del motivo accolto, con rinvio della causa, anche per le spese del presente grado di giudizio, alla CTR della Campania in diversa composizione.

PQM

La Corte:

accoglie il terzo motivo di ricorso e, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto, con rinvio della causa, anche per le spese del presente grado di giudizio, alla CTR della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

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