Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29532 del 22/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2021, (ud. 16/06/2021, dep. 22/10/2021), n.29532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12363-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CADUCEO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 66, presso

lo studio dell’avvocato ROBERTO TIEGHI che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati LEONARDO LA VIOLA, DONATELLA BERTO;

– controricorrente –

contro

VENETO BANCA SPA IN LCA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 171/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 12/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente impugnava un avviso di liquidazione per imposte e oneri accessori dovuti in dipendenza dell’iscrizione ipotecaria relativa al contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria eseguita il 28 giugno 2005;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente ritenendo che sussistessero i requisiti richiesti dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, per usufruire dell’agevolazione fiscale in quanto l’apertura di credito aveva durata superiore a 18 mesi e il finanziatore non poteva recedere ad nutum ma solo per inadempimento o per giusta causa e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Ufficio;

la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6511 del 2018, cassava con rinvio in quanto l’effetto ostativo all’agevolazione deve operare anche nell’ipotesi in cui la clausola di recesso ad nutum a favore della banca sia contenuta in un contratto di conto corrente che – in esito all’applicazione del criterio interpretativo di valutazione complessiva ed interdipendente del regolamento negoziale – risulti collegato al contratto di finanziamento;

su iniziativa della parte contribuente, il procedimento veniva riassunto davanti alla Commissione Tributaria Regionale, la quale respingeva l’appello dell’Ufficio affermando che dalla lettura complessiva delle clausole del contratto di apertura di credito in conto corrente si evince, in base ai criteri di interpretazione letterale e sistematica di cui agli artt. 1362,1363 c.c. e al dettato del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, che la facoltà di recesso ad nutum prevista per il finanziatore prevista nell’allegato contratto di conto corrente di corrispondenza deve intendersi come non applicabile in quanto sostituita da una diversa volontà delle parti, anche perché una diversa interpretazione sarebbe irragionevole in quanto nessun imprenditore stipulerebbe un contratto di finanziamento, con il quale intende programmare la propria attività imprenditoriale, con il rischio incombente dell’improvvisa chiusura del contratto stesso senza alcuna giustificazione da parte della banca erogante;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la Caduceo s.r.l. in liquidazione si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15 e ss., degli artt. 1340,1341 e 1384 c.c., nonché del D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 38 e 40, in quanto il finanziatore avrebbe la possibilità di recedere ad nutum dal contratto di apertura di credito.

Il motivo di impugnazione è inammissibile.

Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15, stabilisce che “le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, nonché alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, e quelle effettuate ai sensi del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 5, comma 7, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, per le quali è stata esercitata l’opzione di cui (al D.P.R. n. 601 del 1973), art. 17, sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative”.

Secondo questa Corte:

ciò che assume rilievo, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione di cui al citato art. 15, è l’assunzione di un vincolo negoziale per un arco di tempo minimo stabilito dalla legge, indipendentemente dal successivo evolversi dalle vicende del rapporto, sicché la previsione, nel contratto di finanziamento, di una clausola in base alla quale l’azienda di credito avesse la facoltà di recedere unilateralmente e senza preavviso anche prima della scadenza dei diciotto mesi, priverebbe dall’origine il credito della sua natura temporale (medio lunga), richiesta dalla norma di agevolazione tributaria, degradando la durata del rapporto ad elemento variabile in funzione dell’interesse dell’azienda di credito (Cass. n. 7649 del 2018; Cass. n. 12928 del 2013).

l’agevolazione prevista dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, per le operazioni di finanziamento a medio ed a lungo termine nel settore creditizio opera anche ove il contratto preveda la facoltà dell’istituto erogante di recedere per giusta causa, anche prima della scadenza del termine di diciotto mesi contemplato da detta disposizione, poiché in detta ipotesi la cessazione anticipata del rapporto si correla a circostanze di fatto obiettivamente accertabili e sottoponibili a vaglio giudiziale che non implicano, pertanto, una degradazione della durata del rapporto ad elemento variabile in funzione dell’interesse della banca (Cass. n. 9506 del 2018);

in tema di imposta di registro, devono essere esclusi i benefici contemplati dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, per le operazioni di finanziamento bancario aventi durata minima di diciotto mesi qualora, all’esito della riqualificazione, D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 20 (nella formulazione applicabile “ratione temporis”, anteriore alla L. n. 205 del 2017), di più atti separatamente presentati per la registrazione, emerga, nel complesso, l’assunzione di un vincolo negoziale suscettibile “ad initio” di avere una durata inferiore, in ragione della previsione di una clausola di recesso “ad nutum” in favore dell’istituto di credito (Cass. n. 6505 del 2018).

In effetti, qualora il contratto in questione contenesse realmente – come sostiene il ricorrente – delle clausole che consentano il recesso ad nutum, effettivamente l’Agenzia delle entrate ben avrebbe ragione di lamentare un aggiramento del vincolo di legge della durata minima del finanziamento previsto dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, mentre, se all’esito di un giudizio di interpretazione complessiva del contratto, come tale insindacabile in sede di legittimità e dunque pieno appannaggio del giudice di merito, dovesse invece emergere che le clausole, valutate nel loro complesso, siano concordemente dirette a presidiare il nucleo causale essenziale del contratto di finanziamento a medio-lungo termine (ossia la dazione di un mutuo in cambio di una adeguata garanzia), che non sarebbe tale se il soggetto finanziato potesse svuotare tale garanzia mediante ad esempio la distruzione dello stesso bene senza un’adeguata sanzione, dovrebbe invece pervenire a ritenere pienamente legittima la concessione dell’agevolazione in questione (Cass. n. 7649 del 2018).

La concedibilità dell’agevolazione fiscale di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, va dunque valutata in relazione alla causa concreta del contratto (o, in caso di contratti collegati, alla luce dell’operazione economica complessiva posta in essere dai contraenti), in ossequio al principio costituzionale di uguaglianza e di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., dal momento che sarebbe irragionevole trattare in maniera fiscalmente diversa situazioni assimilabili dal punto di vista socio-economico quali un mutuo garantito da ipoteca privo di clausole che attribuiscono il recesso ed un altro che contenga delle clausole sostanzialmente interpretabili come risolutive espresse ex art. 1456 c.c., in presenza di inadempimenti particolarmente gravi o come recesso per giusta causa; viceversa sarebbe altrettanto irragionevole trattare in maniera fiscalmente uguale situazioni diverse dal punto di vista socioeconomico quali un mutuo garantito da ipoteca privo di clausole che permettano il recesso ed un altro che invece contenga delle clausole che consentano il recesso ad nutum (Cass. n. 7649 del 2018).

Deve infine considerarsi che, ai fini della ricostruzione dell’accordo negoziale, l’attività del giudice del merito si articola in due fasi; la prima diretta ad interpretare la volontà delle parti, ossia ad individuare gli effetti da esse avuti di mira, che consiste in un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo della motivazione, la seconda volta a qualificare il negozio mediante l’attribuzione di un “nomen iuris”, riconducendo quell’accordo negoziale ad un tipo legale o assumendo che sia atipico, fase sindacabile in cassazione per violazione di legge, e segnatamente dei criteri ermeneutici indicati dall’art. 1362 c.c. e ss. (Cass. n. 3590 del 2021).

Nella specie, il giudice del rinvio, all’esito di un giudizio di interpretazione complessiva del contratto, come tale insindacabile in sede di legittimità e dunque pieno appannaggio del giudice di merito (Cass. n. 10353 del 2020), si è pienamente attenuto alle direttive dell’ordinanza della Cassazione n. 6511 del 2018 perché ha proceduto ad un esame complessivo del contratto di apertura di credito e di quello collegato di conto corrente e ha correttamente e ragionevolmente ritenuto che anche valutando il contratto di apertura di credito alla luce del collegato contratto di conto corrente non sia possibile, per il finanziatore, recedere dal contratto ad nutum. Infatti l’attività del giudice di merito si è estrinsecata esclusivamente nell’interpretare la volontà delle parti, secondo una motivazione ragionevole, perché condotta secondo i criteri dell’interpretazione letterale e sistematica (laddove elenca e ed esamina nel loro complesso le clausole contrattuali che consentono di sciogliersi da esso) nonché alla luce del principio di ragionevolezza, laddove la sentenza impugnata svolge la considerazione secondo cui la volontà delle parti non può che essere quella di non permettere che il finanziatore possa recedere ad nutum perché nessun imprenditore stipulerebbe un contratto di finanziamento, con il quale intende programmare la propria attività imprenditoriale, con il rischio incombente dell’improvvisa chiusura del contratto stesso senza alcuna giustificazione da parte della banca erogante.

L’inammissibilità del motivo di impugnazione rende superfluo l’esame dell’eccezione di inammissibilità proposta dalla controricorrente, peraltro fondata sugli stessi motivi (doglianza del ricorrente che presupporrebbe una indagine di merito preclusa in sede di legittimità) che sono alla base della suddetta infondatezza.

Pertanto, ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile; la condanna alle spese dell’Agenzia delle entrate nei confronti la Caduceo s.r.l. in liquidazione discende dalla soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali a favore della Caduceo s.r.l. in liquidazione, che liquida in Euro 5.600, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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