Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29532 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29532 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso 20072-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente contro
DE SANTIS TIZIANA, RUSSO MARINA, PASARIT KATJA,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA NAZARIO SAURO 16, presso
lo studio dell’avvocato STEFANIA REHO, rappresentate e difese
dall’avvocato MASSIMO PISTILLI;
– controricorrenti nonchè contro
PERESSINI SILVIA;
– intimata –

Data pubblicazione: 11/12/2017

avverso la sentenza n. 456/2013 della CORTE D’APPELLO di
TRIESTE, depositata il 31/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha
confermato, per quanto in questa sede interessa, la statuizione del
giudice di primo grado di condanna del Ministero al pagamento in
favore delle dipendenti indicate in epigrafe delle differenze
retributive conseguenti alla maggiore anzianità di servizio prestata in
forza di contratti a tempo determinato;

che la Corte territoriale, richiamato il principio di non discriminazione
sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo
determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999,
nel rigettare le ulteriori censure mosse dal MIUR, ha svolto le
seguenti considerazioni: – le condizioni di impiego, rispetto alle quali
sussiste il divieto di discriminazione, comprendono, in conformità con
quanto chiarito dalla Corte di Giustizia, tutti gli istituti idonei ad
incidere sulla quantificazione del trattamento retributivo, non
essendo idonei a giustificare una diversità di trattamento tanto la
mera circostanza che un impiego nel settore pubblico sia definito
‘non di ruolo’, quanto la specialità del sistema del reclutamento
scolastico; – la posizione del docente a tempo indeterminato e quella
di chi ha lavorato con continuità nella medesima mansione in forza di
una pluralità di rapporti a termine sono pertanto pienamente
equiparabili, non potendo essere preclusiva la circostanza che si
tratti di un impiegato ‘non di ruolo’, non assunto per pubblico
concorso e non soggetto a stabilizzazione dopo un periodo di prova;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base di un motivo;
Ric. 2014 n. 20072 sez. ML – ud. 04-10-2017
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RILEVATO

che PERESSINI SILVIA non ha svolto attività difensiva, mentre le
altre dipendenti hanno resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione

che dopo la comunicazione della proposta il Ministero ricorrente ha
depositato atti di rinuncia al ricorso;

che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente
in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma
semplificata;

CONSIDERATO

Che, pur essendo intervenuta rinuncia al ricorso, manca la prova
della notifica dell’atto di rinuncia alle controparti costituite;

che questa Corte ha ripetutamente affermato che in assenza dei
requisiti di cui all’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ. (notifica
alle parti costituite o comunicazione degli avvocati delle stesse per
l’apposizione del visto), l’atto di rinunzia, sebbene non idoneo a
determinare l’estinzione del processo, denota il venir meno definitivo
di ogni interesse alla decisione e comporta, pertanto,
l’inammissibilità del ricorso, salvo che la controparte manifesti la
volontà di ottenere, comunque, la pronuncia sull’oggetto del
contendere (cfr. Cass. n. 2259/2013; Cass. n. 11606/2011; Cass.
Sez. Un. n. 3876/2010);

che, pertanto, non ravvisandosi ragioni per discostarsi dalla
giurisprudenza richiamata, il ricorso va dichiarato inammissibile;

Ric. 2014 n. 20072 sez. ML – ud. 04-10-2017
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dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che l’intervenuta rinuncia giustifica la compensazione delle spese del
giudizio di legittimità;

che non può trovare applicazione nei confronti delle amministrazioni
dello Stato l’art. 13 comma 1 quater D.p.r. 30 maggio 2002 n. 115,
nel testo introdotto dall’art. 1 , comma 17 legge 24 dicembre 2012

prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e
tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778/2016);

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 4/10/2017
Il Presidente
Adriana Doronzo

n. 228, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della

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