Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29531 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 16/11/2018), n.29531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giusep – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO A.M. – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 27005/2011 R.G. proposto da:

Wilier Triestina Spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo

Camilli, con domicilio eletto presso l’Avv. Pietro Rinaldi, in Roma

P.le Clodio n. 22, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 84/14/11, depositata il 7 luglio 2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 11 settembre

2018 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Zeno Immacolata, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Udito l’Avv. Massimo Camilli per la contribuente, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Udito l’Avv. dello Stato Collabolletta Anna per l’Agenzia delle

entrate, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle dogane di Vicenza contestava alla società Wilier Triestina Spa la non corretta dichiarazione della merce importata dalla Repubblica Popolare Cinese con le bollette del 9.2.2006 e del 27.7.2006, costituita da parti di biciclette, per l’assenza della prescritta autorizzazione alla destinazione particolare, e dunque con inapplicabilità dell’esenzione dal dazio antidumping, sicchè procedeva, con avviso di rettifica, a recuperare il cd. dazio esteso, nonchè, con successivo atto di contestazione, ad irrogare le conseguenti sanzioni.

Le impugnazioni proposte dalla contribuente avverso gli avvisi, accolte dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso previa riunione dei ricorsi, erano rigettate dal giudice d’appello.

Wilier Triestina Spa ricorre per cassazione con sei motivi, cui resiste l’Agenzia delle dogane con controricorso.

La contribuente deposita altresì memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del Reg. 88/97/CE, art. 14, nonchè omessa ed insufficiente motivazione circa un punto controverso della controversia.

1.1. Il secondo motivo denuncia, sulla medesima questione, la nullità della sentenza per omessa motivazione.

2. Il primo motivo, da qualificare solo come violazione di legge, esclusa la possibilità di censurare per vizio motivazionale l’interpretazione delle norme, è infondato, restando assorbito il secondo.

2.1. La disciplina in questione, infatti, come pure correttamente affermato, sia pure in termini sintetici, dalla CTR, prevede – come recentemente statuito da questa Corte (v. Cass. n. 14582 del 06/06/2018) – la necessità della preventiva autorizzazione per poter fruire del regime di esenzione dal dazio antidumping.

In particolare:

1) il Codice Doganale Comunitario, all’art. 82, prevede che la merce, in caso di importazione in esenzione in ragione dell’utilizzazione “per fini particolari”, resta “soggetta a vigilanza doganale”, sicchè, in forza dell’art. 292 disp. att. del Codice Doganale Comunitario, “è necessaria una autorizzazione scritta”;

2) il quarto considerando del Reg. CE n. 88 del 1997 prevede, poi, che “le importazioni di parti essenziali di biciclette sono esonerate dal pagamento del dazio esteso qualora siano ammesse nell’ambito del controllo della destinazione particolare”, mentre il Reg. cit., all’art. 2, espressamente condiziona l’esenzione “al controllo della destinazione particolare conformemente all’art. 14”;

3) il citato art. 14, infine, espressamente prevede “Le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica da un soggetto che non sia esentato, a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di riferimento sono esentate dall’applicazione del dazio esteso se sono dichiarate in conformità della struttura Taric di cui all’allegato III e delle condizioni di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92, art. 82, e al Regolamento (CEE) n. 2454/93, articoli da 291 a 304, che si applicano in quanto compatibili nei casi seguenti:

a) consegna di parti essenziali di biciclette ad una parte esentata a norma degli articoli 7 o 12,

b) consegna di parti essenziali di biciclette ad un altro titolare di un’autorizzazione in conformità del Regolamento (CEE) n. 2454/93, art. 291, oppure

c) dichiarazione, su base mensile, di un quantitativo inferiore alle 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette per l’immissione in libera pratica da una parte o sia ad essa consegnato. Il numero di parti essenziali di biciclette dichiarate da una parte, oppure consegnate ad una parte qualsiasi, viene calcolato con riferimento al numero di parti di biciclette dichiarate o consegnate a tutte le parti associate o legate da accordi di compensazione con detta parte”.

Il termine “oppure”, su cui la ricorrente fonda la propria tesi, non ha alcun valore di alternatività, ma solo che le ipotesi, pur diverse, non sono diversificate ma sono oggetto del medesimo trattamento poichè postulano tutte, ai fini dell’esenzione, l’esistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dai regolamenti 2913/92 e 2454/93.

2.2. Tale interpretazione, del resto, ha trovato pieno conforto nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale, con la sentenza 29 luglio 2010, C-371/09, proprio con riguardo al dazio per l’importazione di parti di biciclette, ha affermato la necessità dell’autorizzazione, non surrogabile dal mero riscontro dei presupposti materiali per il suo rilascio (par. 41-42: “l’art. 14 del regolamento di esenzione,… nel concedere l’esenzione dai dazi antidumping di cui trattasi, rinvia esplicitamente alle condizioni di cui al regolamento di applicazione, artt. 291-304, con riserva di queste ultime. Tra tali condizioni figura quella relativa al rilascio di un’autorizzazione preventiva ex regolamento di applicazione, art. 292, … il legislatore ha esplicitamente e specificamente subordinato il beneficio dell’esenzione al rilascio di una siffatta autorizzazione… la sola circostanza che l’importatore abbia rispettato il limite quantitativo di cui al regolamento di esenzione, art. 14, lett. c), sarebbe sufficiente per concludere che “le altre condizioni per l’applicazione” sono soddisfatte, equivarrebbe a rendere lettera morta l’imposizione della condizione dell’autorizzazione preventiva… detto art. prevede un’esenzione dai dazi antidumping e, pertanto, va interpretato restrittivamente”; v. anche successivamente Corte di Giustizia, sentenza 17 settembre 2014, C-3/13).

2.3. Ne deriva l’irrilevanza del quantitativo (più o meno di 300 unità) ai fini dell’autorizzazione, che resta sempre necessaria.

3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, omessa pronuncia in ordine all’eccepita esimente di cui al Codice Doganale Comunitario, art. 220, 2^ parte, lett. b, attesa la buona fede della contribuente e l’errore dell’autorità doganale che, al controllo, nulla aveva eccepito.

3.1. Il motivo è infondato: non sussiste omessa pronuncia poichè la CTR ha esplicitamente escluso l’applicabilità della richiesta esimente in quanto incompatibile con la pretesa di non applicabilità del dazio antidumping all’art. 14, lett. c.

4. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa ed insufficiente motivazione in ordine all’asserita declaratoria di inammissibilità sull’eccezione di applicazione della esimente di cui sopra perchè avanzata tardivamente con memoria dichiarata inammissibile. Denuncia, inoltre, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione delle regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362-1365 c.c..

4.1. Il motivo è inammissibile in entrambe le sue articolazioni.

Quanto al primo profilo, va rilevato che il vizio relativo all’incongruità della motivazione comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e non attiene, invece, alle argomentazioni giuridiche poste a fondamento della decisione.

Quanto alla dedotta violazione di legge, poi, la censura è del tutto generica, neppure avendo il ricorrente indicato come e dove si sarebbe trasfusa l’errata applicazione dei criteri ermeneutici invocati.

La doglianza, in ogni caso, è evidentemente infondata poichè la CTR non ha ritenuto l’inammissibilità del motivo in dipendenza della collocazione della censura in una memoria tardivamente presentata ma – come osservato – ha semplicemente escluso l’applicabilità della richiesta esimente in quanto incompatibile con la pretesa dedotta esclusione del regime autorizzatorio.

5. Il quinto motivo denuncia omessa pronuncia ed omessa motivazione in ordine all’eccepita mancanza di danno erariale e dei presupposti oggettivi giustificanti la richiesta di dazio antidumping.

5.1. La contribuente, in realtà, ripropone, sotto altra veste, la medesima censura formulata con il primo motivo, ossia che in caso di importazione di merce per quantitativi inferiori a 300 pezzi ha diritto di “usufruire tout court dell’esenzione” poichè “il dazio antidumping è dovuto se il limite quantitativo è superato e non… se manca l’autorizzazione”.

Fermo restando, pertanto, che la CTR, nel rigettare la pretesa principale ha pure statuito sulle dedotte argomentazioni (del resto, la violazione del principio di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato ha riguardo alle domande ed eccezioni di parte; non già agli argomenti dalle parti addotti a sostegno delle rispettive tesi difensive), la doglianza resta assorbita.

6. Il sesto motivo denuncia omessa pronuncia ed omessa motivazione in ordine ad una pluralità di motivi, afferenti alle sanzioni irrogate, rimasti assorbiti in primo grado e riproposti in appello e precisamente: A) illegittimità dell’atto di contestazione per infondatezza della pretesa daziaria sostanziale; B) la fattispecie non è sussumibile nel TULD, art. 303; C) difetto di motivazione in relazione al punto B); D) infondatezza della pretesa sanzionatoria per aver l’Amministrazione dato causa all’errore e per incertezza obbiettiva sul Regolamento 88/97/CE, art. 14, E) mancato riconoscimento dell’esimente ex T.U.L.D., art. 303, comma 2, lett. a, per aver correttamente dichiarato la natura e la denominazione commerciale della merce; F) Difetto di legittimazione passiva in ordine all’irrogazione della sanzione; G) difetto di motivazione sulle ragioni per l’irrogazione delle sanzioni alla contribuente.

6.1. La doglianza – ad eccezione del punto A, che è infondato avendo la CTR statuito sulla fondatezza della pretesa e, comunque, resta assorbito in relazione al primo motivo – è fondata, avendo la CTR omesso di pronunciare sulla sanzione contestata.

7. In accoglimento del sesto motivo di ricorso, ad eccezione del punto A, rigettati gli altri, la sentenza va pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte in accoglimento del sesto motivo di ricorso – con esclusione del punto A – rigettati gli altri, incluso il punto A del sesto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Veneto in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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