Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29531 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29531 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17232/2017 R.G. proposto da
Contardi Gennaro, Contardi Anna, Contardi Guglielmo, Contardi
Gabriella e Contardi Lucio, rappresentati e difesi dagli Avv.ti
Gennaro Contardi e Marina Valentinetti, elettivamente domiciliati
presso il loro studio in Roma alla via Caroncini n. 6, per procura in
calce al ricorso;
– ricorrenti contro
Agenzia delle entrate;
– intimata avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 6685 depositata il
6 aprile 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 16 novembre 2017.
Letta la memoria depositata dai ricorrenti, che insistono per
l’accoglimento del ricorso.

1

Data pubblicazione: 11/12/2017

ATTESO CHE
Gennaro, Anna, Guglielmo, Gabriella e Lucio Contardi impugnano
per revocazione la sentenza della Corte che ne ha definito la
soccombenza nei confronti dell’Agenzia delle entrate riguardo un
avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro su

Il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione semplificata.
I ricorrenti per revocazione denunciano un conflitto di giudicati,
avendo gli acquirenti degli immobili ottenuto con separata
impugnazione l’annullamento del medesimo avviso di rettifica e
liquidazione.
Il ricorso è inammissibile: le pronunce della Corte di Cassazione
non sono impugnabili per contrarietà a giudicato ex art. 395 n. 5
c.p.c., ciò non essendo contemplato dalla disciplina positiva di
cui agli artt. 391-bis e 391-ter c.p.c. (Cass. SU 17557/2013 Rv.
627219; Cass. SU 23833/2015 Rv. 637609).
– Obiettivamente

determinata

dall’assetto

normativo,

l’inammissibilità del mezzo non può risentire di quanto ipotizzato
nella memoria dei ricorrenti circa l’eventuale improprietà di
condotta dell’amministrazione finanziaria.
Nulla sulle spese di questo giudizio, non essendosi costituita
l’intimata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara che i ricorrenti hanno l’obbligo di versare l’ulteriore
importo per contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
115/2002.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2017.

vendita di immobili.

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