Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29530 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.A.M., rappresentata e difesa dall’Avv. LOJODICE

Oscar, come da procura a margine del ricorso, domiciliato per legge

presso la cancelleria della Corte di cassazione in Roma;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Lecce n.

741/08 RVG depositato il 3 dicembre 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 7 dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.V. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 3.000 per anni tre di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al Tribunale dal 2003 al gennaio 2008.

L’Amministrazione non ha proposto difese.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile in quanto la notifica del medesimo è avvenuta a mezzo posta ma non è stata depositato l’avviso di ricevimento mentre è principio già affermato quello secondo cui “La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimd’ (di recente: Sez. 2, Sentenza n. 13639 del 04/06/2010).

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva dell’intimato Ministero.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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