Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29530 del 24/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 24/12/2020), n.29530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oron – Presidente –

Dott. PAOLITTO Libera – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonel – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleono – Consigliere –

Dott. TADDEI Bianca Margeri – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26338-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.G.L.E., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo

studio dell’Avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo rappresenta e

difende insieme all’Avvocato FRANCESCO MOSCHETTI giusta procura

speciale estesa a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8/14/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 24/1/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 6/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Veneto aveva accolto l’appello proposto avverso la sentenza n. 25/9/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Padova che a sua volta aveva respinto il ricorso proposto avverso avvisi di accertamento per sanzioni amministrative annualità 2003-2004;

Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. il contribuente ha proposta istanza di sospensione del giudizio per adesione alla definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, e l’Agenzia delle entrate ha da ultimo depositato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere stante l’intervenuto pagamento del dovuto da parte dei contribuente;

1.2. l’adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, ed il pagamento del dovuto da parte dello stesso permette dunque di riscontrare l’effettiva definizione della lite, ed al giudice di dichiarare fa cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo;

1.3. il ricorso alla procedura di definizione agevolata non può, infatti, che comportare l’estinzione del giudizio pendente per effetto del pagamento di quanto a tale titolo dovuto, avendo questa regola portata generale, tanto da essere espressamente prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, secondo cui “il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”;

1.4. le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di causa estintiva della lite determinata dall’adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 50 del 2017;

1.5. non vi è luogo al pagamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, stante la definizione agevolata della controversia (cfr. Cass. n. 14782/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

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