Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29530 del 22/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2021, (ud. 16/06/2021, dep. 22/10/2021), n.29530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10390-2020 proposto da:

N.D., B.I., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO

BRASCA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5319/16/2019 della COMMISSIONE TRIBUTRARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 24/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale di Roma respingeva il ricorso della parte contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia del territorio di Roma aveva provveduto al riclassamento in relazione ad un immobile C/1 (negozio) ubicato nella (OMISSIS) della città di (OMISSIS) ((OMISSIS)) L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, aumentando la classe da 4 a 7 (cui corrisponde una maggiore rendita);

la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello della parte contribuente, rilevando che, con riferimento alla suddetta microzona, l’Agenzia delle entrate ha individuato uno scostamento del 35% del valore medio di mercato degli immobili rispetto al valore catastale in ragione di un contesto urbano e socio-economico del tutto differente da quello attuale e di norma risalente all’epoca dell’impianto del catasto urbano che non rappresentano più l’effettiva redditività degli immobili stessi: quanto sopra ha richiesto un intervento del catasto a scopo perequativo in modo da evitare disparità di trattamento con altre microzone;

la parte contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione di cui al D.P.R. n. 138 del 1998, artt. 1, 2, 5,6,7,8,9, del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61, della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 335 e 336, dell’art. 2697 c.c., della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, degli artt. 3,23,24,53 e 97 Cost., della L. n. 1089 del 1939, artt. 9, 11,12, e del D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 19,20,60, in quanto la motivazione del provvedimento impugnato non sarebbe adeguata in relazione ai requisiti richiesti dalla legge, in particolare per non aver fatto riferimento agli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare.

Con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la parte contribuente denuncia omessa pronuncia su di un punto della controversia determinante ai fini del decidere rappresentato da una perizia riguardante il negozio in questione nella quale si evidenziava come tale negozio per un verso si trovava in una posizione defilata rispetto alle principali vie commerciali e per un altro presentava elementi di non rilevante pregio.

Il primo motivo di impugnazione è fondato.

Costituisce infatti principio consolidato da questa Corte quello secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale – motivazione dell’atto di riclassamento, non solo con riferimento alla microzona ove insiste l’immobile, ma con specifico riferimento all’immobile oggetto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. n. 22671 del 2019).

Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. L’amministrazione comunale è tenuta pertanto ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. nn. 28544 e 28545 del 2020; Cass. n. 4712 del 2015; n. 3156 del 2015) e a fornire riscontri estimativi individualizzanti (Cass. nn. 28544 e 28545 del 2020; Cass. n. 9770 del 2019).

Questa Corte ha affermato che nella procedura di revisione del classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. nn. 28544 e 28545 del 2020; Cass. n. 10403 del 2019).

Pertanto, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. nn. 28544 e 28545 del 2020; Cass. nn. 22671 del 2019; Cass. 23051 del 2019).

Del resto questa Corte ha affermato che in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto (Cass. nn. 28544 e 28545 del 2020; Cass. nn. 25960, 23792, 17413, 17412 e 8741 del 2018); e ciò anche considerando che l’attribuzione di una determinata classe è correlata sia alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), sia alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, sia infine alle caratteristiche edilizie dell’unità stessa e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, eccetera) (Cass. nn. 28544 e 28545 del 2020; Cass. nn. 25960 e 23792; Cass. n. 22900 del 2017; Cass. n. 3156 del 2015).

Inoltre, secondo le sezioni unite, l’Agenzia delle entrate competente deve specificare se il mutamento è dovuto a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l’unità immobiliare e, nel caso, indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano (Cass. SU n. 7665/2016: nello stesso senso Cass. nn. 28544 e 28545 del 2020; Cass. nn. 25960 e 23792 del 2018).

Infine, la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 249 del 2017, ha da un lato affermato che “la scelta fatta dal legislatore con il censurato comma 335 (L. n. 311 del 2004, art. 1) non presenta profili di irragionevolezza (in quanto) la decisione di operare una revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell’unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene”, evidenziando però che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”.

La Commissione Tributaria Regionale non si e’, in definitiva, uniformata ai predetti principi, non rilevando la genericità della motivazione esposta nell’atto impugnato, in particolare laddove ha ritenuto che fosse sufficiente il semplice inserimento dell’immobile all’interno di una microzona i cui valori immobiliari hanno avuto un significativo incremento in proporzione rispetto alle altre microzone senza però tenere conto delle concrete e specifiche caratteristiche del negozio oggetto di accertamento.

Il secondo motivo di impugnazione è assorbito dall’accoglimento del primo.

Pertanto, in accoglimento del primo motivo di impugnazione e assorbito il secondo, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ultimo periodo, con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente;

ritenuto che possono essere compensate integralmente tra le parti le spese di tutte i gradi del giudizio, in ragione dell’assenza, al momento della proposizione del ricorso, di precedenti specifici riguardanti il caso di specie.

PQM

La Corte, accolto il primo motivo di impugnazione e assorbito il secondo, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente.

Compensa integralmente le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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