Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29530 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29530 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 29390-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 02322840584 06363391001), in
persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta
e difende ope-legis;
– ricorrente contro
ACILIA SRL e EQUITALL‘ NORD S.P.A.;
– intimateavverso la sentenza n. 1936/22/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 07/05/2015;

Data pubblicazione: 11/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/11/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
In fatto e in diritto
Rilevato che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per

impugnando la sentenza resa dalla CTR della Lombardia
indicata in epigrafe che, nel rigettare l’appello dell’ufficio, ha
confermato la pronunzia di primo grado che aveva annullato la
cartella notificata alla contribuente relativa al disconoscimento
di un credito d’imposta concernente l’anno 2007 e al mancato
versamento dell’imposta autoliquidata per l’anno 2008;
Rilevato che nessuna difesa scritta hanno depositato le parti
intimate e che questa Corte, con ordinanza del 23.3.2017, ha
disposto la rinnovazione della notifica del ricorso, incombente
al quale la ricorrente ha ritualmente provveduto;
Rilevato che il procedimento può essere definito con
motivazione semplificata;
Considerato che con il primo motivo di ricorso la ricorrente
deduce il vizio di ultrapetizione nel quale era incorso il giudice
di appello;
Considerato che con il secondo motivo si deduce il vizio di
nullità della sentenza impugnata che, nel rigettare l’appello
proposto in relazione alla decisione di primo grado che aveva
annullato integralmente la cartella anche rispetto ad una parte
non oggetto di impugnazione ad opera della contribuente,
aveva reso una motivazione apparente;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che va esaminato
con priorità per ragioni di maggiore liquidità, è fondato e
assorbe l’esame del primo;

Ric. 2015 n. 29390 sez. MT ud. 15-11-2017
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cassazione, affidato a due motivi, contro la società Acilia s.r.I.,

Considerato che la CTR ha confermato la decisione di primo
grado disattendendo l’appello dell’Agenzia delle entrate nella
parte in cui aveva dedotto l’errore nel quale era incorso il
primo giudice per avere annullato integralmente la cartella
impugnata unicamente sotto il profilo del disconoscimento di

contribuente avesse mai posto in discussione la legittimità
della richiesta in ordine al controllo ex art.36 bis dPR n.600/73
relativo alle somme non versate dalla medesima per l’anno
2008 pure intimate;
Considerato che per disattendere tale motivo di gravame la
CTR ha richiamato la motivazione della sentenza di primo
grado che aveva riguardato unicamente il credito relativo a
imposte pagate all’estero disconosciuto dall’ufficio, ritenendo
che le motivazioni esposte dalla CTP escludevano il prospettato
vizio di motivazione della sentenza impugnata;
Considerato che si è in presenza, all’evidenza, di una
motivazione che non rende in alcun modo giustificazione delle
ragioni che hanno indotto la CTR a disattendere il gravame
dell’Agenzia e che la motivazione della sentenza impugnata
può inscriversi sotto il paradigma della motivazione apparente;
Considerato che l’affermazione, pure contenuta in sentenza,
secondo la quale vi sarebbe stata duplicazione di imposta
poichè l’avviso di accertamento e la cartella di pagamento
emessa in seguito a controllo formale riguardavano
l’operazione di stock lending riguardavano il medesimo anno, è
parimenti incomprensibile riguardando l’attività di controllo ex
art.36 ter il Mod.Unico 2008 per l’anno 2007, mentre la
liquidazione ex art.36 bis dPR n.600/73 atteneva al Mod.Unico
2009 per l’anno 2008;

Ric. 2015 n. 29390 sez. MT – ud. 15-11-2017
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un credito per imposte pagate all’estero, senza che la

Considerato che sulla base di tali considerazioni, in
accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il primo,
la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione
della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese
del giudizio di legittimità.

La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo. Cassa
la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della
Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso il 15.11.2017 nella camera di consiglio 011a sesta
sezione civile in Roma.
esidente

PQM

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