Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2953 del 10/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 2953 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

effettuati

SENTENZA

dtufficio,
su incarico

sul ricorso 17625-2011 proposto da:

del

CAFFARO S.R.L. IN L7QUIDAZIONE (C.F. 08140590582),

Ministero
dell’Ambiente,
per il

in persona del Commissario Straordinario pro

disinguinamento
di siti di

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

interesse
nazionale.

LUIGI CANINA 6, presso l’avvocato PAVIOTTI ROBERTO,

2013

Data pubblicazione: 10/02/2014

che la rappresenta e difende, giusta procura a

R.G.N. 17625/2011

margine del ricorso;

Cron.

.2q .5 3

– ricorrente – Rep.

1780

contro

ARPA

AGENZIA

REGIONALE

Ud. 20/11/2013

PER

LA

PROTEZIONEPu

1

DELL’AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (C.F.
02096520305), in persona del Direttore Generale pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PACUVIO 34, presso l’avvocato ROMANELLI GUIDO, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Notaio dott. PIERLUIGI COMELLI di UDINE – Rep.n.
43553 del 28.10.2013;

controricorrente

avverso il decreto del TRIBUNALE di UDINE,
depositato il 26/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del

20/11/2013

dal Consigliere

Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato PAVIOTTI
ROBERTO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito,

per

la

controricorrente,

l’Avvocato

ROMANELLI GUIDO e SUSANNA ERRERA (con delega) che
ha chiesto il rigetto del ricorso;

MARPILLERO MARCO, giusta procura speciale per

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Udine, con decreto del 26.5.011, in accoglimento dell’opposizione
proposta dall’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) del Friuli V. Giulia
allo stato passivo della Caffaro s.r.l. in Amministrazione Straordinaria, ha
riconosciuto collocazione privilegiata, ai sensi dell’art. 253 II comma del d. Igs. n.
152/06, al credito vantato dall’opponente a titolo di corrispettivo degli interventi di

analisi delle acque e dei terreni e di validazione del piano di caratterizzazione del sito
di Torviscosa, di proprietà della società insolvente, eseguiti, su incarico del Ministero
dell’Ambiente, nell’ambito del programma di bonifica del sito inquinato di interesse
nazionale della laguna di Marano e Grado, al cui interno ricade Torviscosa.
Il giudice ha rilevato che gli interventi, eseguiti d’ufficio a causa dell’inadempimento
della Caffaro, secondo quanto previsto dall’art. 252 del decreto per i siti inquinati di
interesse nazionale, erano in tutto e per tutto equiparabili a quelli eseguiti, anch’essi
d’ufficio, nei rispettivi ambiti di competenza locale, dai comuni e dalle regioni, ai
sensi dell’art. 250 del medesimo decreto; che pertanto i crediti derivanti dall’attività
svolta dall’ARPA per il Ministero godevano del privilegio immobiliare previsto dal
successivo art. 253, Il comma, del d. Igs. cit., che, richiamando gli interventi “di cui
all’art. 250”, il quale a sua volta richiamava “gli interventi di cui all’art. 242”, doveva
essere interpretato, in via logica e sistematica, come attributivo del privilegio a tutti i
crediti sorti a seguito di interventi d’ufficio e non, come preteso dagli organi della
procedura, unicamente a quelli effettuati per conto degli enti territoriali.
Caffaro s.r.l. in liquidazione in A.S. ha chiesto la cassazione del provvedimento con
ricorso affidato ad un unico motivo, cui ARPA ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 253 e 250 d. Igs.
n. 152/000, Caffaro s.r.l. in A.S. sostiene che il privilegio speciale sugli immobili
oggetto dell’attività di bonifica può essere riconosciuto ai soli crediti derivanti da

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interventi eseguiti d’ufficio, in via sostitutiva, su incarico di comuni e regioni, ma non
anche a quelli eseguiti su incarico del Ministero dell’Ambiente.
Deduce, a fondamento del proprio assunto, che, attraverso la censurata
interpretazione analogico-estensiva, il tribunale ha violato il canone ermeneutico “ubi

lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit”, ed osserva che, se davvero il legislatore avesse
voluto estendere il privilegio anche agli interventi disposti dal Ministero

dell’Ambiente, l’art. 253 non si sarebbe limitato a richiamare i soli interventi di cui
all’art. 250 (ovvero quelli effettuati d’ufficio dagli enti territoriali) ma avrebbe dovuto
citare anche le procedure di bonifica eseguite da detto Ministero ai sensi dell’art.
252.
Rileva, sotto altro profilo, che tale mancata previsione non determina disparità di
trattamento fra situazioni identiche (e non comporta, pertanto, alcun dubbio di
costituzionalità), essendovi diversità fra le due norme sia dal punto di vista letterale
(in quanto l’art. 250, la cui rubrica recita “bonifica da parte dell’amministrazione”, si
riferisce alle “procedure ed agli interventi di cui all’art. 242” , mentre l’art. 252, la cui
rubrica recita “siti di interesse nazionale”, si riferisce “alla procedura di bonifica di cui

all’art. 242″), sia dal punto di vista sostanziale, posto che l’attivazione del Comune
territorialmente competente è prevista dall’art. 250 solo in via suppletiva ” qualora i

soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente”, mentre
l’art. 252 prevede l’attivazione in via diretta e principale del Ministero dell’Ambiente,
che agisce di sua iniziativa e non per supplire all’inerzia dei responsabili
dell’inquinamento.
Sostiene che la ragione intrinseca di questa diversità deriva dal fatto che nei siti
inquinati di interesse nazionale l’inquinamento è riconducibile ad una pluralità di
soggetti, con la conseguenza che non sarebbe possibile fra gravare sulla proprietà di
uno solo di essi il privilegio speciale per crediti relativi ai costi sostenuti per
procedure attinenti all’intero sito.
Il motivo non merita accoglimento.
.

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Va intanto escluso che ricorrano differenze sostanziali fra gli interventi contemplati
dall’art. 250 e quelli contemplati dall’art. 252 del d. Igs. n. 152/06.
Nell’ambito del titolo V (rubricato “bonifica di siti contaminati”), il decreto stabilisce,
all’art. 239 3 0 comma, che gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale per le
aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con
appositi piani, nel rispetto dei criteri generali dettati dallo stesso decreto, fatte salve

le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse
nazionale.
Il successivo art. 252 si limita poi a definire (al comma 2) i parametri in base ai quali
devono essere individuati tali ultimi siti – vuoi per la loro inerenza ad aree di
particolare pregio ambientale, o tutelate ai sensi del d. Igs. n. 42/04, o comprese nel
territorio di più regioni, vuoi per la particolare rilevanza del rischio causato
dall’inquinamento – e ad attribuire (al comma 4) al Ministero dell’Ambiente la
competenza al compimento d’ufficio della procedura di bonifica — disciplinata
dall’art. 242 — che li riguarda.
Non v’è dubbio, d’altro canto, che la predetta procedura sia la medesima il cui
compimento d’ufficio è demandato, dall’art. 250, ai comuni territorialmente
competenti (o, ove questi non provvedano, alle regioni), atteso che, come si ricava
proprio dal coordinamento fra la rubrica e il contenuto di quest’ultima disposizione,
nella nozione di “bonifica” rientrano tutte le procedure e gli interventi di cui all’art.
242.
Infine, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il 5 0 comma dell’art. 252
prevede che, al pari di quanto stabilito dall’art. 250 per gli interventi d’ufficio degli
enti territoriali, il Ministero predispone gli interventi solo nel caso in cui non vi
provveda o non sia individuabile il responsabile della contaminazione, né vi
provvedano il proprietario del sito (diverso dal responsabile) od altro soggetto
interessato.
Neppure può condividersi l’argomento dell’impresa in LCA, secondo cui il credito per

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le spese sostenute dal Ministero per l’intervento non sarebbe assistito dal privilegio
speciale immobiliare sulle aree contaminate in quanto in un sito di interesse
nazionale, in cui l’inquinamento é riconducibile ad una pluralità di soggetti, non
sarebbe possibile, né giustificato, far gravare su una sola proprietà il costo delle
operazioni di bonifica: è infatti evidente che anche un sito sottoposto al controllo
degli enti territoriali potrebbe comprendere terreni appartenenti a diversi proprietari e

potrebbe risultare inquinato per fatti cui costoro sono estranei e che sono attribuibili a
più responsabili; né si comprende perché — nel caso di interventi effettuati su una
pluralità di aree in proprietà di una pluralità di soggetti — il privilegio non potrebbe
essere fatto valere su ognuna di esse, in relazione ai costi degli interventi per
ciascuna sostenuti.
Ciò senza contare che, nel caso di specie, non è controverso che il credito
dell’ARPA trovi la sua fonte nelle spese di operazioni di bonifica effettuate,
nell’ambito del sito di interesse nazionale della laguna di Marano e Grado, nella
specifica area di Torviscosa, pacificamente appartenente alla Caffaro s.r.I., e che la
società, secondo quanto accertato dal tribunale e non contestato dalla ricorrente, è
pure la responsabile dell’inquinamento.
D’altro canto, poiché le ragioni sottostanti al riconoscimento del privilegio vanno
individuate nella causa del credito, siccome derivante dal compimento di interventi di
disinquinamento che comportano un indubbio vantaggio economico per il
proprietario del sito (sia questi responsabile o meno della contaminazione), e poiché
tali ragioni ricorrono quale che sia l’amministrazione competente a procedere alle
operazioni di bonifica, ove il disposto del Il comma dell’art. 253 cit. (secondo il quale
sono assistite da privilegio speciale immobiliare le spese sostenute per gli interventi

di cui al I comma) dovesse essere interpretato nel senso invocato dalla ricorrente
(ovvero come contente un rinvio all’intero primo periodo della norma richiamata, la
quale stabilisce che gli interventi di cui al presente titolo — ossia gli interventi di
bonifica di cui al titolo V del d. Igs. — costituiscono onere reale sui siti contaminati

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qualora effettuati d’ufficio dall’autorità competente ai sensi dell’art. 250) si porrebbe
una questione di legittimità costituzionale della norma per violazione dell’art. 3 Cost.,
non essendo giustificabile una disparità di trattamento di situazioni identiche
dipendente unicamente dall’individuazione del soggetto titolare del credito.
La questione, tuttavia, non va sollevata, atteso che un’interpretazione coordinata e

contenuto nel 2° comma dell’art. 253, ai fini del riconoscimento del privilegio
immobiliare sul credito per le spese, agli “interventi di cui al I comma”, si riferisca alla
sola prima parte del primo periodo della disposizione richiamata e pertanto
attribuisca il privilegio a tutti gli interventi di bonifica contemplati dal titolo V del d.
Igs., e non ai soli interventi effettuati d’ufficio dall’autorità competente ai sensi dell’art.
250, cui deve intendersi specificamente riferita la sola costituzione (che in questa
sede non interessa) di un onere reale sui siti contaminati.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali, che liquida in € 20.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
Roma, 20 novembre 2013.
Il cohs. est.

Il Pr ‘dente

costituzionalmente orientata delle due disposizioni, conduce a ritenere che il rinvio

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