Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2953 del 08/02/2021

Cassazione civile sez. I, 08/02/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 08/02/2021), n.2953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

su ricorso n. 14175/2019 proposto da:

A.J., alias B.J. elettivamente domiciliato in ROMA,

Via Grattarossa 50 A presso lo studio dell’Avv.to Giorgio Mori, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello

Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Ancona n. 21/2019,

pubblicata il 10 gennaio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18.11.2020 dal consigliere Dott.ssa Milena Balsamo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 21/2019, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale di Ancona che, a sua volta aveva confermato il diniego espresso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale competente in ordine alle istanze di riconoscimento dello status di rifugiato nonchè dell’istanza proposta via subordinata, di protezione sussidiaria ed in via ulteriormente gradata di protezione umanitaria avanzate da A.J., alis B.J., nato a (OMISSIS) in (OMISSIS), il (OMISSIS).

Il richiedente asilo proveniente dal (OMISSIS) aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale competente di essersi allontanato dal suo Paese in quanto il fratello era scomparso cinque anni prima ed egli aveva dovuto mantenere sia la sua famiglia che quella del fratello; che aveva venduto il terreno di proprietà del padre ed era partito per la Libia, dove aveva lavorato in un ristorante; ha sostenuto che una persona si era appropriata dei suoi soldi ed una volta scoppiata la guerra in Libia, il suo datore di lavoro lo aveva aiutato ad imbarcarsi per l’Italia.

La domanda veniva respinta sia dalla Commissione competente che dal Tribunale di Ancona.

I giudici di secondo grado, in particolare, hanno escluso le condizioni previste per il riconoscimento del diritto al rifugio D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8 ed i presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) per la concessione della protezione sussidiaria, non emergendo elementi idonei a dimostrare che il ricorrente potesse essere sottoposto nel paese di origine a pena capitale, tortura o a trattamenti inumani o degradanti, facendo riferimento alle Coi del 2017 da cui non emergeva una situazione di violenza indiscriminata o conflitto interno.

Nel contempo, il collegio di merito negava il ricorrere di una situazione di elevata vulnerabilità individuale, ai fini della protezione umanitaria, ritenendo che la dedotta situazione di povertà economica del Paese di origine non fosse di per sè sufficiente a legittimare il riconoscimento della protezione minore, dovendo la situazione di povertà del ricorrente essere l’effetto della grave violazione dei diritti umani subiti dal richiedente nel Pese di provenienza.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 43, comma 2, artt. 2,3 e 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; per avere la Corte d’appello escluso erroneamente il riconoscimento dello status di rifugiato, devalutando la scomparsa del fratello del ricorrente e la circostanza ch’egli dovesse mantenere economicamente tre famiglie; deducendo che la Corte d’appello avrebbe violato il dovere di cooperazione istruttoria, ritenendo qualificata solo la fonte di Amnesty International.

3. Con la seconda censura, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 2, in ordine al regime dell’onere probatorio attenuato nonchè alla cooperazione istruttoria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, ex art. 360 c.p.c., n. 3; per avere i giudici di primo grado escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, violando il dovere di cooperazione istruttoria, non avendo il decidente contemplato la situazione del richiedente asilo nell’ambito degli atti di persecuzione riconducibili alla violenza domestica, assimilabile alla ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b). Il giudicante avrebbe dovuto approfondire, ad avviso del ricorrente, la sua credibilità intrinseca e l’oggettiva verosimiglianza della sue dichiarazioni; valutando altresì la diffusione, nel Paese di origine, di prassi violente e l’incidenza causale dell’intervento delle autorità statali, disinteressate alle forme di violenza nelle relazioni della vita privata. Richiama infine alcune pronunce in ordine all’onere del giudice di verificare la situazione socio-politica del paese di origine.

4. Con l’ultimo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 43, comma 2 e art. 8; per avere il tribunale escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, in quanto non appartenente alle categorie di cui all’art. 19 T.U.I., commi 1 e 2 per cui è vietata l’espulsione. Argomenta che sussistono le condizioni di vulnerabilità che la Corte d’appello avrebbe dovuto valutare comparando le condizioni di vita in cui viveva il ricorrente prima della partenza e quelle attuali, potendo i seri motivi essere riscontrati anche in una incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali.

5. La prima censura è destituita di fondamento.

La protezione internazionale è disciplinata: – dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e) ed f), sull’attribuzione della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, che fissa i criteri comuni per l’attribuzione di diverse forme di tutela, assicurando un livello comune di prestazioni; – dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. d) ed e), che replica le medesime disposizioni per l’ipotesi di non appartenenza dello straniero ad un Paese membro UE. Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 2, lett. e), definisce “rifugiato” il cittadino straniero che, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trovi fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole, avvalersi della protezione di tale Paese, oppure – se apolide – che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni suindicate e non può, o a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all’art. 1013. Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. d) ed e), replica le medesime disposizioni per l’ipotesi di non appartenenza dello straniero ad un Paese membro UE.

La qualifica di rifugiato politico, riconducibile alla categoria degli status e dei diritti soggettivi, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 29 luglio 1951 (ratificata in Italia con L. 24 luglio 1954, n. 722), e ora della direttiva 2005/85/CE, attuata col cit. D.Lgs. n. 25 del 2008, si caratterizza per la circostanza che il richiedente non può o non vuole fare ritorno nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per il fondato timore di una persecuzione personale e diretta (per l’appartenenza ad un’etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita). Ne consegue – come spiega Sez. 1, n. 30105/2018, – che la situazione sociopolitica o normativa del Paese di provenienza è rilevante, ai fini del riconoscimento dello status, solo se si correla alla specifica posizione del richiedente e, più specificamente al suo fondato timore di una persecuzione personale e diretta, per l’appartenenza ad un’etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze e stili di vita, e quindi alla sua personale esposizione al rischio di specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico-fisica.

In sintesi, gli elementi essenziali per il riconoscimento dello status di rifugiato contenuti nella cd. clausola d’inclusione della correlata nozione (art. 1, lett. a, comma 2, della Convenzione di Ginevra) sono: a) il timore fondato; b) la persecuzione; c) l’impossibilità e/o la non volontà di avvalersi della protezione dello stato di cittadinanza e/o di residenza; d) la presenza al di fuori del Paese di cittadinanza o di residenza abituale.

Nella fattispecie, difettano tutti i presupposti enunciati, atteso che il richiedente asilo si è limitato ad affermare di non poter fare rientro in (OMISSIS) perchè solo in Italia può guadagnare sufficientemente per estinguere un debito nel suo paese di origine e salvare così le proprietà di famiglia (sebbene avesse fornito alla Commissione una versione del tutto differente), trascurando del tutto di prospettare la situazione di pericolo personale rimasta sul piano delle mere affermazioni (Cass. 359/2013).

Pertanto, la Corte d’appello ha correttamente deciso su detta domanda.

5. Il secondo motivo è manifestamente infondato in punto di diritto, e dunque anche a prescindere da qualsiasi giudizio sui fatti posti a fondamento di esso. Il ricorrente si duole del rigetto della sua domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 stabilisce che la protezione sussidiaria possa essere accordata in tre casi: a) quando il richiedente sia esposto al rischio di condanna a morte o dell’esecuzione della pena di morte; b) quando il richiedente sia esposto al rischio di tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; c) quando il richiedente sia esposto ad una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Questi rischi, per legittimare la concessione dello status di persona ammessa la protezione sussidiaria, da soli non bastano. Essi devono infatti possedere due ulteriori requisiti: 1) devono essere “effettivi” (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. (g)); 2) devono essere “individuali” o almeno “individualizzati”, nel senso di cui si dirà tra breve; 3) debbono derivare dalla condotta dello Stato; oppure di partiti od organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; od infine di soggetti non statuali, se lo Stato o le organizzazioni internazionali presenti sul suo territorio non possano o non vogliano fornire protezione. Da questo chiaro dettato normative discende in primo luogo l’erroneità delle allegazioni del ricorrente, nella parte in cui sostiene che la protezione sussidiaria per le ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. (a) (condanna a morte) e (b) (tortura o trattamenti degradanti) “non richiede la prova di essere esposto ad una persecuzione diretta grave e personale”.

E’ vero, invece, l’esatto contrario. Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. (g) richiede che i suddetti rischi siano “effettivi”, e dunque che il richiedente asilo, in caso di rientro in patria, possa essere concretamente condannato a morte e torturato, e non già in via meramente ipotetica o di supposizione. Questa interpretazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 non solo è l’unica consentita dalla lettera della legge, ma è altresì suffragata dal diritto comunitario (di cui quello nazionale è, in subiecta materia, diretta derivazione) e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea.

Sotto il primo profilo, basterà ricordare che il Considerando n. XXXV della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 (recante “Norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonchè sul contenuto della protezione riconosciuta”), espressamente stabilisce che “i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave”.

Inoltre, solo con il presente ricorso, il cittadino straniero ha dedotto una ipotetica situazione di violenza domestica, non meglio descritta, che, a suo avviso, configurerebbe una ipotesi di cui all’art. 14, lett. b.

Si tratta di nuova allegazione non prospettata nel giudizio di merito e dunque inammissibile in quanto questione non già compresa nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (v. Cass. Sez. 3, 09/01/2002 n. 194; più di recente, v. Cass. Sez. 6 – 1, 09/07/2013 n. 17041; n. 25319/2017; n. 907/2018).

Se, invece il riferimento alla violenza domestica riguarda solo la qualificazione attribuita alla situazione di povertà del paese di provenienza, essa non ha alcun fondamento, atteso che la condizione di povertà del paese di provenienza può assumere rilievo ove considerata unitamente alla condizione di insuperabile indigenza alla quale, per ragioni individuali, il ricorrente sarebbe esposto ove rimpatriato, nel caso in cui la combinazione di tali elementi crei il pericolo di esporlo a condizioni incompatibili con il rispetto dei diritti umani fondamentali. (Cass. n. 18443/2020; n. 16119 del 2020; S.U.n.. 29459 del 2019).

Nella specie, la situazione generale di povertà del Paese di provenienza rileva solo in relazione alla condizione individuale del richiedente, il quale ha genericamente dedotto che, dopo la scomparsa del fratello, sarebbe stato costretto a mantenere tre famiglie.

Con riferimento alla generica deduzione della situazione geo-politica del (OMISSIS), la tesi propugnata dal ricorrente è stata smentita dalla sentenza della Corte di giustizia UE 17.2.2009, in causa C-465/07, Elgafaji, la quale ha per l’appunto affermato principi non solo ben diversi da quelli prospettati dal ricorrente, ma anzi totalmente ostativi alla sua pretesa. La suddetta sentenza ha infatti affermato: a) che la situazione di violenza generalizzata esistente in una determinata area geografica non è sufficiente a giustificare la concessione della protezione sussidiaria, se il richiedente non dia prova di essere personalmente ed individualmente esposto ad un rischio grave in conseguenza di quella situazione (p. 37: “la sola dichiarazione oggettiva di un rischio legato alla situazione generale di un paese non è sufficiente, in linea di principio, a provare che le condizioni (per la protezione sussidiaria) sono soddisfatte in capo ad una determinata persona”); b) che a tale principio può derogarsi solo “in via eccezionale”, e solo nel caso in cui la violenza scoppiata nel paese del richiedente asilo sia così vasta e feroce, da lasciar presumere che il rientro in patria esporrebbe il richiedente asilo al rischio di danno grave alla persona “per il fatto della sola presenza” nel suo paese (p. 43 della motivazione); c) che, in ogni caso, spetta al giudice nazionale valutare se, quale e quanta sia l’intensità della violenza indiscriminata esistente nel paese di provenienza del richiedente (p. 43 della motivazione, secondo alinea).

Non è dunque esatto in punto di diritto quanto dedotto dal ricorrente, e cioè che egli avrebbe diritto alla protezione sussidiaria sulla base dell’esercizio del potere istruttorio che il giudice avrebbe dovuto attivare.

Il principio giuridico stabilito dall’art. 15 della Direttiva 2011/95/UE (e dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 che le ha dato attuazione) è invece ben diverso, cioè il seguente: se è vero che spetta al giudice nazionale accertare anche d’ufficio l’effettiva situazione del paese di origine del richiedente asilo, è altresì vero che spetta a quest’ultimo allegare e dedurre di essere esposto ad un rischio individualizzato; che da tale prova il richiedente può essere sollevato “in via eccezionale” in un caso soltanto, e cioè quando provenga da aree in cui esistano conflitti di straordinaria intensità; che in ogni caso lo stabilire quale sia il livello di violenza esistente nel paese di provenienza del richiedente (se basso, alto o “eccezionale”) è questione di fatto che deve essere “valutata dalle autorità nazionali competenti cui sia stata presentata una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali venga deferita una decisione di rigetto di una tale domanda” (p. 43 della motivazione).

L’obbligo di cooperazione si sostanzia nell’acquisizione di COI pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti (tale non potendosi ritenere, come già affermato da questa Corte, il sito ministeriale “Viaggiare sicuri”, il cui scopo e la cui funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti in sede di giudizio di protezione internazionale). E ciò è a dirsi alla luce dell’obbligo, sancito dall’art. 10, comma 3, lett. b) Direttiva Procedure, “di mettere a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande informazioni precise e aggiornate provenienti dall’EASO, dall’UNHCR e da Organizzazioni internazionali per la tutela dei diritti umani circa la situazione generale nel paese d’origine dei richiedenti e, all’occorrenza, dei paesi in cui hanno transitato”. Spetterà, dunque (all’amministrazione, prima, e poi) al giudice fare riferimento anche di propria iniziativa a informazioni relative ai Paesi d’origine che risultino complete, affidabili e aggiornate.

Nel caso di specie, le fonti indicate dal giudice di merito, compiutamente indicate a pagina 7 della sentenza impugnata dimostrano che le poteste di massa, gli scioperi e i blocchi dei trasporti non integrano secondo i giudici di merito una violenza generalizzata tale da integrare il presupposto di cui all’art. 14 cit., lett. c.

Pertanto, la censura relativa alla dedotta violazione del c.d. dovere di cooperazione istruttoria di cui al D.Lgs. 25 del 2008, art. 8 risulta smentita dall’assolto onere di cooperazione dal decidente.

Con riferimento alla critica che attinge la valutazione operata dal collegio relativa alla situazione di pericolo in cui verserebbe il richiedente in caso di reimpatrio, vale osservare che lo stabilire quale sia il livello di violenza esistente nel paese di provenienza del richiedente (se basso, alto o “eccezionale”) è questione di fatto che deve essere “valutata dalle autorità nazionali competenti cui sia stata presentata una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali venga deferita una decisione di rigetto di una tale domanda”; questione non sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo dell’omesso esame di fatti, profilo nel caso di specie non prospettato. Il risultato di tale indagine può essere censurato, quindi, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018; Cass. n. 11936/2020).

6.Parimenti destituita di fondamento è la terza censura.

Va anzitutto rilevato che la pronuncia delle S.U. 29459 del 2019 ha definitivamente affermato che alle domande (e, conseguentemente, ai giudizi) in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 si applica il sistema legislativo preesistente relativo alla tutela di carattere umanitario e non opera la sopravvenuta abrogazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Di recente le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: quello per cui, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, non si può trascurare la necessità di collegare la norma che la prevede ai diritti fondamentali che la alimentano. Si tratta di una enunciazione che riguarda diritti che non si prestano a catalogazioni: gli interessi protetti che ricevono tutela attraverso la nominata forma di protezione “non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali; sicchè (…) l’apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni” (Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459, in motivazione, ove i richiami a Cass. 15 maggio 2019, n. 13079 e a Cass. 15 maggio 2019, n. 13096; sul tema cfr. già Cass. Sez. U. 9 settembre 2009, n. 19393, la quale rilevava, in motivazione, come “i motivi di carattere umanitario debbano essere identificati facendo riferimento alla fattispecie previste dalle convenzioni universali o regionali che autorizzano o impongono al nostro Paese di adottare misure di protezione a garanzia dei diritti umani fondamentali e che trovano espressione e garanzia anche nella Costituzione, non solo per il valore del riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo in forza dell’art. 2 Cost., ma anche perchè, al di là della coincidenza dei cataloghi di tali diritti, le diverse formule che li esprimono si integrano, completandosi reciprocamente nell’interpretazione”).

Alla luce dei principi enunciati da questa Corte (Cass. n. 4455 del 2018, Cass. SS.UU. nn. 2949 e 24960 del 2019; n. 7599/2020; n. 18805/2020; n. 16119/2020) “la condizione di vulnerabilità suscettibile di riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria può essere desunta dalla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione raggiunto dallo straniero in Italia e la situazione soggettiva oggettiva in cui questi si verrebbe a trovare in caso di rientro nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del “nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale”, e ciò considerando globalmente e unitariamente i singoli elementi fattuali accertati e non in maniera atomistica e frammentata.

6.1 Una volta che il richiedente abbia documentato il suo grado di integrazione in Italia ed allegato i fatti oggettivi e soggettivi indicativi, a suo dire, della condizione di vulnerabilità cui sarebbe esposto nel paese d’origine, il giudice del merito è dunque tenuto ad operare la comparazione, in ragione del proprio dovere di collaborazione istruttoria officiosa, al fine di accertare se con il rimpatrio possa determinarsi, all’attualità, non il mero peggioramento della condizione di vita goduta dallo straniero nel nostro paese, ma, tenuto conto della sua condizione soggettiva ed oggettiva (età, salute, radici relazionali e parentali, condizione personale, appartenenza ad un gruppo sociale ecc.), una compressione dei diritti umani correlati al suo profilo, che lo priverebbe della concreta possibilità di condurre un’esistenza coerente con il rispetto della dignità personale. A tal fine, la nominata Corte ha precisato che tra i fattori da prendere in considerazione è ricompresa l’entità del legame che le persone interessate hanno allacciato con lo Stato contraente di accoglienza (per tutte: Corte EDU 31 gennaio 2006, Rodrigues da Silva e Hoogkamer c. Paesi Bassi, 39; la valorizzazione dei legami col paese ospitante è affermata anche nell’apprezzamento delle ragioni che possano giustificare l’espulsione per la commissione di reati: Corte EDU uner c. Paesi Bassi 18 ottobre 2006, 57-58, richiamata, di recente, da Corte EDU 14 febbraio 2019, Nadis c. Italia, 41, ove è parola della necessità, anche in tali evenienze, di valutare la solidità dei legami sociali, culturali e familiari esistenti col paese ospitante, oltre che con quello di destinazione).

Tale giudizio comparativo deve riguardare (ove allegata) anche la condizione economico – sociale del paese di origine, dovendosi verificare se ivi si sia determinata una situazione dettata da ragioni d’instabilità politica od altro, di assoluta ed inemendabile povertà per alcuni strati della popolazione, o per tipologie soggettive analoghe a quelle del ricorrente, e di conseguente impossibilità di poter provvedere almeno al proprio sostentamento, dovendosi ritenere configurabile la violazione dei diritti umani, al di sotto del loro nucleo essenziale, anche in questa ipotesi. Poichè la comparazione investe una situazione (quella cui il richiedente va incontro in caso di rientro nel paese di provenienza) che deve essere segnata dal rischio della lesione di diritti fondamentali, è dunque anzitutto necessario che il giudice del merito chiarisca in cosa consista, in concreto, un rischio siffatto, dando conto di quali siano i diritti esposti a pericolo per effetto del rimpatrio ovvero valuti l’assenza di rischio tenuto conto delle allegazioni del ricorrente.

Inoltre, alla luce del principio jura novit curia, il giudicante deve provvedere in ogni caso ad accertare la sussistenza dei requisiti della protezione umanitaria, ove pure la parte richiedente non abbia puntualmente indicato il diritto o i diritti fondamentali oggetto di compromissione, ma abbia comunque proceduto a una congrua allegazione dei fatti che li sottendano: condizione, quest’ultima, che segna il limite di ammissibilità della stessa domanda di protezione internazionale; è noto, infatti, che la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottragga all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336; Cass. 31 gennaio 2019, n. 3016; come precisato da Cass. 2 luglio 2020, n. 13573, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria è in particolare necessario che il richiedente fornisca elementi idonei a far desumere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese d’accoglienza; è il caso di rilevare, tuttavia, che i fatti storici posti a fondamento della positiva valutazione della condizione di vulnerabilità ben possono essere gli stessi già allegati per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o la concessione della protezione sussidiaria, giacchè – appunto – compete al giudice qualificare detti fatti ai fini della riconduzione all’una o all’altra forma di protezione: Cass. 12 maggio 2020, n. 8819).

Al riguardo, il ricorrente in sostanza deduce che deve ritenersi “vulnerabile”, per i fini di cui al D.Lgs. 286 del 1998, art. 5 perchè in (OMISSIS) deve mantenere tre famiglie e avrebbe per ciò solo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Alla luce dei principi enunciati da questa Corte (Cass. n. 4455 del 2018, Cass. SS.UU. nn. 294 9 e 24960 del 2019; n. 16119/2020), la condizione di vulnerabilità suscettibile di riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria può essere desunta dalla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione raggiunto dallo straniero in Italia e la situazione soggettiva oggettiva in cui questi si verrebbe a trovare in caso di rientro nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del “nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale”.

Una volta che il richiedente abbia documentato il suo grado di integrazione in Italia ed allegato i fatti oggettivi e soggettivi indicativi, a suo dire, della condizione di vulnerabilità cui sarebbe esposto nel paese d’origine, il giudice del merito è dunque tenuto ad operare la comparazione, in ragione del proprio dovere di collaborazione istruttoria officiosa, al fine di accertare se con il rimpatrio possa determinarsi, all’attualità, una compressione dei diritti umani correlati al suo profilo, che lo priverebbe della concreta possibilità di condurre un’esistenza coerente con il rispetto della dignità personale.

Tale giudizio comparativo deve riguardare (o e allegata) anche la condizione economico – sociale del paese di origine, dovendosi verificare se ivi si sia determinata una situazione dettata da ragioni d’instabilità politica od altro, di assoluta ed inemendabile povertà per alcuni strati della popolazione, o per tipologie soggettive analoghe a quelle del ricorrente, e di conseguente impossibilità di poter provvedere almeno al proprio sostentamentò, dovendosi ritenere configurabile la violazione dei diritti umani, al di sotto del loro nucleo essenziale, anche in questa ipotesi.

Tuttavia, nella specie, il cittadino straniero non ha allegato alcuna possibile compressione dei suoi diritti umani a seguito del reimpatrio in (OMISSIS), ma solo la circostanza che egli “deve mantenere tre famiglie”. Sennonchè, la mera allegazione della situazione di difficoltà economica e sociale in cui il richiedente verrebbe a trovarsi ove fosse rimpatriato nel paese di provenienza, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico, non legittima il riconoscimento della protezione umanitaria; non avendo, peraltro, il richiedente neppure allegato una assoluta ed inemendabile povertà per alcuni strati della popolazione, o per tipologie soggettive analoghe a quelle del ricorrente, e la conseguente impossibilità di poter provvedere almeno al proprio sostentamento, potendosi ritenere configurabile, anche in tale ipotesi, la violazione dei diritti umani, al di sotto del loro nucleo essenziale.

Come affermato dal giudicante, non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072; 9304 e 13096 del 2019; S.U. n. 29495/2019, n. 7599/2020).

Inoltre, questa Corte ha già più volte affermato che lo svolgimento di attività lavorativa nel nostro Paese, da solo, non costituisce una ragione sufficiente per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, per più ragioni: -) perchè la legge non stabilisce alcun automatismo tra lo svolgimento in Italia di attività lavorativa e la sussistenza di una condizione di “vulnerabilità”; -) perchè il permesso di soggiorno per motivi umanitari è una misura temporanea, mentre lo svolgimento di attività lavorativa, in particolare a tempo indeterminato, legittimerebbe un permesso di soggiorno sine die; -) perchè la “vulnerabilità” richiesta ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 non può ravvisarsi nel mero rischio di regressione a condizioni economiche meno favorevoli (ex multis, Sez. 1, Ordinanza n. 17832 del 3.7.2019; Sez. 1, Ordinanza n. 17287 del 27.6.2019, Cass. n. 11396/2020)). Lo svolgimento di attività lavorativa in Italia, per contro, può essere solo uno dei fattori indizianti che, valutati unitamente a tutte le altre circostanze del caso concreto, può dimostrare la sussistenza di una condizione di vulnerabilità del richiedente asilo.

Peraltro, la denuncia della erronea valutazione delle situazioni di vulnerabilità soggettiva integrative della protezione per motivi umanitari in ragione delle condizioni del paese di provenienza, è inammissibile in ragione del giudizio espresso dalla Corte di merito non censurabile in sede di legittimità sulla valutazione della condizione di vulnerabilità; motivo che reca, al più, censura del giudizio “di fatto”, proponibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

7. Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (S.U. n. 4315/2020).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della sezione prima civile della Corte di Cassazione, tenuta da remoto, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021

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