Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2953 del 07/02/2020
Cassazione civile sez. I, 07/02/2020, (ud. 11/10/2019, dep. 07/02/2020), n.2953
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29311/2018 proposto da:
A.S., elettivamente domiciliato in Torino, via Enrico
Cialdini 41, presso lo studio dell’avv. F. Grande, che lo
rappresenta e difende, giusta procura allegata al messaggio di pec
mediante il quale il ricorso è stato notificato;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, (OMISSIS);
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il
17/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
11/10/2019 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso proposto da A.S., cittadino pakistano, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia come “rifugiato” che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria.
Il richiedente ha riferito di aver lasciato il proprio paese per problemi di conflitti politici tra opposti partiti, ad uno dei quali egli aderiva, che voleva aprire un ufficio presso il suo negozio e ciò era motivo delle minacce che riceveva quotidianamente dagli esponenti del partito avverso, cosicchè il padre decise di mandarlo via dal paese, per evitare che le minacce degli esponenti del partito avverso potessero trascendere e metterne in pericolo l’incolumità.
Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione dell’art. 111 Cost., con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il tribunale di Bologna non aveva applicato, nella specie, il principio dell’onere della prova attenuato e per non aver valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri legali di cui alla norma indicata in rubrica; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, per non avere il Tribunale di Bologna riconosciuto la sussistenza di una pericolo di danno grave alla vita del cittadino straniero derivante dalla situazione della zona di provenienza per come esposta in ricorso.
Il primo motivo è inammissibile per una scorretta formulazione dei motivi, perchè sotto l’apparente rubrica di una violazione di legge, solleva censure alla valutazione di merito delle dichiarazioni del richiedente in termini di mero dissenso, che potevano essere dedotte solo come vizio motivazionale, nei limiti di quanto consentito dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il secondo motivo è inammissibile perchè contesta l’accertamento di fatto operato dal tribunale, sulla base delle fonti informative aggiornate, della situazione generale della sola zona di provenienza del ricorrente (Cass. n. 28433/18).
La mancata predisposizione di difese scritte da parte del controricorrente, esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020