Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2953 del 07/02/2018
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2953 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: ORICCHIO ANTONIO
ORDINANZA
sul ricorso 7531-2014 proposto da:
PERRA GIANFRANCO, domiciliato in ROMA ex lege, P.ZZA
CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentato e
difeso dall’avvocato VITTORIO PERRIA;
– ricorrente contro
ACENTRO SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2295/2013 del TRIBUNALE di
CAGLIARI, depositata il 15/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCHIO.
Data pubblicazione: 07/02/2018
Rilevato che :
è stata impugnata da Perra Gianfranco la sentenza n.
2295/2013 della Corte di Appello di Cagliari con ricorso
fondato su due ordini di motivi.
Non ha svolto attività difensiva la parte intimata ACENTRO
Giova, anche al fine di una migliore comprensione della
fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto
del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
L’odierno ricorrente acquistava il 31 ottobre 2006 una
autovettura nuova di fabbrica
rottamando
contestualmente
.dalla intimata società,
altra
a u tovettu ra
immatricolata nel 1989.
s
Lo steso ricorrente conveniva, di seguito, la ACENTRO S.r.l.
in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Cagliari al fine di
ottenere la condanna della stessa al pagamento in proprio
favore della somma di C 1.290,81 quale , somma -a suo
dire- dovutagli in ragione di quanto spettantegli a titolo di
contributo per rottamazione e rimborso per bolli auto
triennali, benefici entrambi previsti dalla legge finanziaria
n. 296/2006.
Il Giudice di prime cure accoglieva la domanda attore
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza oggi gravata innanzi
a questa Corte, accoglieva l’appello della ACENTRO S.r.l. ed,
in totale riforma della prima decisione, rigettava la domanda
S.r.l..
del Perra, condannato alla refusione delle spese del doppio
grado del giudizio.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata
ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Considerato che :
1•
Con il miSXKro del ricorso si censura il vizio di “violazione
e falsa applicazione degli artt. 226-233 della Legge 27
dicembre 2006, n. 296 in relazione all’obbligo a carico del
venditore, ovvero dell’acquirente, di attivarsi per l’avvio
della procedura burocratica di assegnazione degli incentivi”.
Il motivo, pur in difetto di espressa indicazione , deve
ritenersi formulato ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c..
I suddetti benefici
ed ecoincentivi per la rottamazione
furono previsti dalle norme della citata legge finanziaria
2007 del 27 dicembre 2006.
La sentenza gravata ha , correttamente, rilevato che prima
della data di approvazione di quella legge ( e quindi al
momento dell’acquisto nella precedente data del 30 ottobre
2006 ) nessun obbligo, tanto più di carattere informativo,
poteva ritenersi incombere sulla società venditrice.
Inoltre (e decisivamente ) deve evidenziarsi quanto segue.
3
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
La ratio fondamentale su cui si basa la corretta e logica
decisione adottata dalla Corte territoriale con l’impugnata
sentenza si fonda su una ben precisa considerazione.
Gli invocati benefici previsti dalla citata legge finanziaria
2007 del dicembre 2006 (ed applicabile per i veicoli
erano dovuti in base ad una ben precisa condizione : la
previsione di rottamazione di autoveicolo.
Nella concreta fattispecie in esame, come sottolineato
giustamente dalla decisione oggi gravata, non ricorreva
l’ipotesi della rottamazione poiché il veicolo dell’odierno
ricorrente tg. CA604880 era stato ceduto alla società
venditrice all’atto di acquisto del nuovo veicolo “senza
assunzione da parte della Acentro s.r.l. di alcun obbligo di
procedere successivamente alla rottamazione”.
Tale decisiva e logica ratio dell’impugnata sentenza non
viene né colta, né scalfita dal ricorso col motivo qui in
esame.
Deve, inoltre, rilevarsi che nel ricorso vi è totale assenza di
idonee argomentazioni in diritto.
Infatti, parte ricorrente -pur denunciando la violazione o
falsa applicazione di legge- non ha svolto, come doveva,
specifiche argomentazioni intese a dimostrare come e
perché determinate affermazioni in diritto della sentenza
impugnata siano in contrasto con norme regolatrici o con
compravenduti a decorrere dal 3 ottobre dello stesso 2006)
specifico orientamento e principio giurisprudenziale ( cfr., ex
plurimis : Cass. n. 635/2015).
Pertanto in difetto di ogni opportuna allegazione, ad opera
della parte interessata, in relazione ad orientamento
giurisprudenziale che possa far ritenere la gravata decisione
reputarsi che l’impugnata sentenza.ha deciso facendo buon
governo delle norme e dei principi ermeneutici applicabili
nella fattispecie.
Parte ricorrenti, infatti, nulla allega o prospetta validamente
al fine di poter far ritenere che il provvedimento gravato ha
deciso la posta questione di diritto in modo difforme rispetto
alla giurisprudenza di questa Corte.
Al riguardo va ribadito il principio per cui
“non è
ammissibile il ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, n., 3
c.p.c., col quale non vengono svolte specifiche
argomentazioni intese a dimostrare come e perché
determinate affermazioni contenute nella sentenza gravata
siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o
con l’interpretazione delle stesse fornita dalla
giurisprudenza di legittimità”
Il motivo, pertanto, va respinto.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta in modo
promiscuo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115
c.ap.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo.
5-
non conforme a principi enunciati da questa Corte, deve
Il motivo non può essere accolto.
Per lo stesso ordine di ragioni già innanzi esposte (mancata
emergenza della consegna dell’auto in rottamazione) è del
tutto ininfluente ogni questione inerente ad aspetti relativi
ad esame di testi e documenti (comunque già svolto nella
Quanto alla pretesa omissione di esame va affermato il
principio per cui ” è inammissibile il motivo del ricorso che,
pur se formulato ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. ( come
novellato ex d.l. 83/12, conv. in I. 134/12 ed applicabile
ratione temporis ), svolge, nella sostanza, una questione di
valutazione in fatto attraverso il generico ricorso ad una
“omessa valutazione di produzioni documentali” (senza cioè
specifica indicazione del “fatto storico”, il cui esame sia stato
omesso, del “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso
risulti esistente, del “come” e del “quando” tale fatto sia
stato oggetto di discussione processuale tra le parti e della
sua “decisività”), così -si- riducendosi in una censura che
presuppone come tuttora vigente, nel suo vecchio testo,
l’art. 360, n. 5 c.p.c.”.
3.
–
4.
–
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
competente sede del giudizio di merito).
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso.
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
24 ottobre 2017.
I,sidente
11 F
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del