Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29529 del 29/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29529
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
L.U., rappresentata e difesa dall’Avv. LOJODICE Oscar,
come da procura a margine del ricorso, domiciliato per legge presso
la cancelleria della Corte di cassazione in Roma;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore,
rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello
Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei
Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Lecce n. 18/10
RVG depositato il 31 maggio 2010.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
giorno 7 dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanicheili;
sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso per quanto di ragione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L.U. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 800 per anni uno di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al Tribunale dal 23.6.2005 al 18.2.2009.
Resiste l’Amministrazione con controricorso. Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si censura t’impugnato provvedimento sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione per avere la Corte d’appello compensato integralmente le spese in base alla considerazione che il Ministero non si era opposto in giudizio all’accoglimento della domanda e che questa era stata accolta solo in parte.
Il motivo è fondato in quanto nulla osta a che l’Amministrazione esamini ed eventualmente accolga la richiesta di riconoscimento dell’equo indennizzo, non risultando in alcun modo dalla specifica disciplina la necessità del ricorso al giudice (Sez. 1, Sentenza n. 1101 del 22/01/2010).
Ne consegue che l’argomentazione secondo la quale la mancata opposizione alla domanda da parte della Amministrazione giustificherebbe la compensazione è palesemente incongrua in quanto ciò che rileva è che la parte sia stata costretta ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto.
Il motivo è invece infondato laddove censura l’argomentazione relativa al ridimensionamento della domanda in quanto effettivamente sono stati riconosciuti Euro 800 a fronte di una pretesa decisamente superiore (Euro 6.800 o, in subordine, Euro 3.200) e ciò comporta una parziale soccombenza.
Con il secondo motivo si censura la quantificazione dell’indennizzo operata in Euro 800.
Il motivo non è fondato alla luce della giurisprudenza della Corte a mente della quale per i primi tre anni di ritardo è equa una riduzione ad Euro 750 dell’indennizzo a fronte dell’iniziale ridotto patema d’animo.
Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti indicati. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto, compensate nella misura della metà le spese del giudizio di merito in considerazione dell’accoglimento solo parziale della domanda, il Ministero deve essere condannato alla rifusione del residuo.
Le spese di questa fase possono essere compensate per le stesse ragioni nella misura di un terzo e poste a carico dell’Amministrazione per il residuo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione in favore della ricorrente della metà delle spese del giudizio di merito che, per l’intero, liquida in complessivi Euro 775, di cui Euro 445 per onorari e Euro 280 per diritti, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo, nonchè dei due terzi di quelle della fase di legittimità che, per l’intero, liquida in complessivi Euro 600, di cui Euro 500 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo; spese di entrambi i gradi distratte in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011