Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29529 del 24/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/12/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 24/12/2020), n.29529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23775-2016 proposto da:

S.I.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ATERNO 9, presso lo studio dell’avvocato PELLICCIARI CLAUDIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CELLUCCI ANTONIO;

– ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1285/2016 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 14/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2020 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

S.I.E. impugnava l’avviso di rettifica e liquidazione n. (OMISSIS), anno di imposta 2008, con cui venivano rettificati dall’Agenzia delle entrate, sulla base di una consulenza tecnica dell’Agenzia del Territorio, i valori dichiarati, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, nell’atto di compravendita di tre fabbricati stipulato con Nuova immobiliare Le Corti s.r.l., a rogito Notaio P.P. del 29.10.2008. La ricorrente riferiva che il valore dichiarato in atto era pari ad Euro 80.000″30, comprensivo sia del terreno che del fabbricato rurale, senza alcuna menzione dei manufatti abusivi. I manufatti abusivi, infatti, non erano stati indicati nell’atto di compravendita, ma venivano valorizzati in sede accertativi, sicchè a seguito di rettifica venivano rideterminate le imposte di registro e catastali e contestate le relative sanzioni. Nel corso del giudizio di primo grado, la ricorrente depositava una perizia tecnica giurata che determinava, a seguito di sopralluogo, in complessivi Euro 70,672,00 il valore del compendio immobiliare. Il consulente di parte, rilevando la valutazione di fabbricati abusivi da parte dell’Ufficio anche se incommerciabili ipso iure, non effettuava alcun distinto accertamento del terreno in zona G sottozona G5, quanto la presenza dei fabbricati abusivi, secondo il consulente, precludeva il rilascio di qualsiasi autorizzazione ed assorbiva la cubatura astrattamente realizzabile. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 18517/61/14, accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo di condividere i valori rideterminati dalla perizia giurata prodotta dal contribuente. L’Agenzia delle entrate appellava la pronuncia, eccependo che il giudice di primo grado aveva valorizzato nel computo complessivo un fabbricato abitativo non soggetto a rettifica, mentre aveva omesso di pronunciarsi sul valore del terreno per complessivi Euro 668.000,00. La Commissione Tributaria Regionale, con sentenza n. 1285/02/16, riteneva l’appello parzialmente fondato, concludendo che: a) l’aliquota applicata del 18 per cento era legittima ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 23, sebbene la valutazione del compendio immobiliare (terreni e fabbricati) verteva sulla potenziai tà edificatoria del terreno; b) l’Ufficio non aveva rettificato tutti i beni compravenduti ma solo il valore del terreno ceduto ad Euro 80.000,00 del fabbricato agricolo per il quale nel rogito non era stato dichiarato alcun valore, nonchè di altri due fabbricati considerati quale accessione del terreno e non citati nell’atto di compravendita per un totale di Euro 1.480.000,00 sulla scorta di una perizia redatta dall’Agenzia del Territorio; c) il giudice di primo grado non si era pronunciato sul valore del terreno adiacente al fabbricato rurale di mq. 3.930,00, che l’Ufficio aveva stimato di Euro 78.600,00 ipotizzando il valore di Euro 20,00 al mq., così come il perito di parte non aveva data alcun: valutazione ai fabbricati abusivi che pure erano stati trasferiti; d) poichè il contribuente aveva opposto che il valore ci Euro 20,00 al mq. era stato determinato apoditticamente in quanto non era stata motivata alcuna valutazione, si riteneva giù aderente una valutazione di Euro 10.00 al mq. tenuto canto che la parte non aveva dato alcuna indicazione; e) al valore determinato dal primo giudice di Euro 440. 672,00 doveva essere sottratto il valore del fabbricato di Euro 70.000,00, perchè soggetto ad imposizione sulla base della rendita catastale, ma doveva essere aggiunto il valore del terreno edificabile valutato in Euro 334.000,00 ed il valore dei terreno circostante il fabbricato rurale valutato in Euro 39.303,00, per un nuovo totale complessivo di Euro 743.972,00 da sottoporre a tassazione con l’aliquota al 18 per cento.

S.I.E. propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidandolo a due motivi, illustrati con memorie. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.Con il primo motivo, si denunci& omessa o insufficiente motivazione su di un fatto controverse e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto i giudici di appello avrebbero attribuito una rilevanza ultronea all’attività istruttoria espletata dall’Agenzia delle entrate, così omettendo fatti decisivi ed argomentazioni dedotte dalla società contribuente nelle sue difese sin dal primo grado di giudizio. Il giudice di appello avrebbe ritenuto di riformare la sentenza di primo grado, in quanto il giudice di prime care avrebbe omesso di considerare il valore del terreno che, invece, la sentenza gravata avrebbe stimato in Euro 373.000,00. Il percorso motivazionale sarebbe carente in quanto, sul presupposto che i fabbricati abusivi non fossero stati stimati dal perito di parte, successivamente, il giudice di appello avrebbe ritenuto che ai valori determinati dal perito (comprensivi dei fabbricati abusivi) dovesse, invece, essere sommato il valore del terreno, apoditticamente determinato sulla base di Euro 10 mq. La ricorrente deduce, invece, di avere fin dal primo grado affermato che la distinta valorizzazione ai fini impositivi dei fabbricati abusivi doveva necessariamente annullare il valore del terreno perchè, diversamente opinando, sarebbero stati stimati sia il terreno che le sua accessioni non commerciabili ipso iure. Ne consegue che il giudice del gravame avrebbe errato nel sommare il valore dell’area a quello dei fabbricati abusivi senza illustrare le ragioni del proprio convincimento. Il generico riferimento alla quantificazione unitaria del valore di Euro 10.00 al mq. non darebbe conto dei motivi in d-ritto per i quali le doglianze dell’Amministrazione circa il valore del terreno fossero meritevoli di accoglimento, seppure parziale, in danno della parte privata.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 23, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la citazione del citato D.P.R., art. 23, sarebbe assertiva senza spiegazione alcuna dell’applicazione della “requla iuris” rapporto controverso, difettando, quindi, tanto l’individuazione dei fatti rilevanti, quanto il criterio logico utilizzato per’ pervenire all’enunciato valutativo su quei fatti. La Commissione Tributaria Regionale avrebbe ricondotto ad unità l’imposizione sul terreno, ma non sarebbe comprensibile, nella parte dispositiva della sentenza, la ragione secondo cui il valore stimato del terreno debba scontare l’aliquota più gravosa del 18% e non quella applicabile ai singoli cespiti distintamente valorizzati. Inoltre, se i fabbricati abusivi sono considerati accessioni del terreno dovrebbero essere assoggettati ad imposizione indiretta sulla base dell’aliquota applicabile all’area sulla quale insistono per espressa previsione normativa, atteso che l’art. 23, comma 3, prevede che: “le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per ìl bene al cui servizio od ornamento sono destinate”.

3. I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per ragione di connessione logica, sono infondati, per i principi di seguito enunciati.

3.1. Non è contestato che “gli immobili rettificati sono risultati costituiti da un compendio adibito a centro ippico, un fabbricato rurale per il quale in atto non è stato dichiarato alcun valore, e due ulteriori fabbricati non dichiarati in atto valutati come accessioni al terreno” (v. pag. 3 sentenza impugnata).

Il giudice del merito ha precisato che l’Ufficio del Registro ha rettificato i valori, riconoscendo congruo il valore del terreno e del fabbricato agricolo, mentre per gli altri immobili ha utilizzato una perizia di stima dell’Ufficio del territorio con sopralluogo esterno, secondo il criterio sintetico comparativo con altre stime, tenendo conto dell’ubicazione e delle prescrizioni del P.R.G..

La contribuente, nell’atto di compravendita, ha valutato l’intero compendio in Euro 80.000,00 in maniera unitaria, mentre l’Ufficio ha rettificato il valore in Euro 1.480.000,00.

Ne consegue che le doglianze espresse c:on il secondo mezzo non possono trovare accoglimento, tenuto conto della scelta operata dal ricorrente, il quale ha determinato l’intero compendio in maniera unitaria, sicchè, nella fattispecie, trova applicazione il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 23, comma 1, n. 1, come correttamente evidenziato dal giudice di appello, secondo cui: “Se una disposizione una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l’aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti”. Nè può trovare accoglimento la tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui ai manufatti abusivi, in quanto accessioni del terreno, dovrebbe essere applicato il citato D.P.R., art. 23, comma 3, tenuto conto non vi è prova di alcun vincolo pertinenziale ai sensi dell’art. 817 c.c..

3.2. Procedendo all’esame delle censure proposte con il primo mezzo, va precisato quanto segue. La ricorrente denuncia vizio di motivazione, in quanto il giudice del merito avrebbe omesso di valutare le argomentazioni difensive espresse dalla stessa fin dal primo grado di giudizio, e quindi avrebbe omesso di considerare il valore del terreno che, invece, la sentenza gravata aveva stimato in Euro 373.000,00.

Il giudice del merito, secondo la tesi difensiva della contribuente, sarebbe incorso in errore in quanto, sulla scorta di assunti errati e contraddittori, avrebbe sommato il valore dell’area a quello dei fabbricati abusivi senza spiegare le ragioni del proprio convincimento (v. pag. 13 del ricorso).

Il vizio di motivazione, inoltre, viene predicato in ordine al riferimento alla quantificazione unitaria del valore ed alla valutazione del terreno in Euro 10,00 al mq. senza che venissero illustrati e valutati gli elementi dispiegati nelle difese di parte privata.

Le doglianze non possono essere condivise.

Il ricorrente lamenta di avere rappresentato che la distinta valorizzazione ai fini impositivi dei fabbricati abusivi doveva necessariamente annullare il valore del terreno perchè, diversamente opinando, sarebbero stati stimati sia il terreno che le sue accessioni non commerciabili ipso lire.

A tale riguardo, il perito di parte contribuente ha ritenuto di non valutare il terreno perchè la presenza di manufatti abusivi inibisce qualsiasi autorizzazione e assorbirebbe la cubatura astrattamente realizzabile.

L’assunto non ha pregio, in quanto correttamente il giudice del merito ha sommato il valore dell’area a quello dei fabbricati abusivi, trattandosi di un bene unitario. Nella specie, infatti, opera il principio dell’accessione ex art. 934 c.c., sicchè la costruzione, anche se abusiva, è incorporata al suolo, tanto che “la pronuncia del giudice al riguardo ha natura soltanto dichiarativa” (Cass. 31 marzo 1987, n. 3103; Cass. n. 13973 del 2000).

La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che il diritto di accessione è così forte da non poter essere impedito neppure dall’accatastamento in proprio della costruzione da parte del terzo che l’abbia realizzata, nè dall’inserimento della costruzione nella denuncia di successione (v. Cass. 27 giugno n. 5135). Realizzatosi l’acquisto per accessione, la costruzione (nella specie abusiva) entra nel patrimonio del proprietario del terreno con la conseguenza che il bene-costruzione segue le vicende proprietarie del bene-terreno.

Ne consegue che dovendosi considerare il valore del terreno tenendo conto anche del valore degli immobili abusivi sullo stesso realizzati, questa Corte, con ordinanza 30 gennaio 2018, n. 2189, ha dichiarato che il carattere illecito dell’eventuale abuso edilizio non può tradursi in una ragione di trattamento di favore per il privato, pertanto l’Amministrazione deve provvedere alla valutazione dell’immobile sulla base del comune apprezzamento commerciale (v. anche Cass. n. 11325 del 2001).

3.3. Infondate anche le denunce relative al vizio motivazionale della sentenza impugna1:3. Non è contestato che l’attività di controllo dell’Agenzia ha riguardato il fabbricato rurale identificato al foglio 69 particella 123: v. nota n. 1 controricorso) rispetto al quale non era stato dichiarato alcun valore, nonchè due ulteriori fabbricati ricompresi nel complesso immobiliare ceduto, ma non dichiarati in atto.

Il giudice di appello afferma di non condividere le valutazioni del perito di parte il quale: “non ha inteso esprimersi sul valore del terreno compravenduto di ben mq 33.414,00 ritenendo incerta e non immediata la sua potenzialità edificatoria, ma così facendo ha sottratto materia imponibile al fisco che a contrario l’Agenzia del Territorio ha valutato ad Euro 20,00 al mq. pari ad Euro 668.000,00 in totale”.

Successivamente precisa che: “il primo giudice non si è affatto pronunziato sul valore del terreno circostante il fabbricato rurale di mq. 3930 che l’Ufficio ha stimato in Euro 78.600,00 ipotizzando il valore di Euro 20,00 al mq. … così come il perito non si è affatto pronunziato sul valore del terreno circostante il fabbricato rurale di mq. 3.930 che l’ufficio ha stimato in Euro 78.600,00 ipotizzando il valore di Euro 20.00 al mq.”.

Infine, conclude chiarendo che: “Nella fattispecie tra la valutazione dell’Ufficio e quella del Primo Giudice o del Perito di parte, la differenza di valutazione è costituita dal terreno edificabile di mq. 33.414, più mq. 3,930 che l’ufficio ha valutato Euro 20.00 al mq. e controparte Euro zero”, precisando che: “Poichè la contribuente ha opposto che il valore di Euro 20.00 al mq. è stato determinato apoditticamente in quanto non è stata motivata la sua valutazione, qt,iesto Collegio ritiene che possa essere più aderente alla realtà la valutazione di Euro 10.00 al mq. tenuto conto che la parte ron ha dato alcuna indicazione”.

Va premesso, come correttamente rilevato dal giudice di appello nella decisione impugnata, che le consulenze tecniche di parte non costituiscono mezzi di prova, ma allegazioni difensive di contenuto tecnico che, se non confutate esplicitamente, devono ritenersi implicitamente disattese (Cass. n. 30364 del 2019).

Inoltre, la perizia giurata stragiudiziale di parte non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente tecnico asserisce di avere accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un tez3, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice del merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (Cass. n. 33503 del 2019; Cass. n. 9551 del 2009; Cass. n. 4437 del 1997).

Ciò premesso, questa Corte, in più occasioni, ha affermato che sussiste il vizio di omessa motivazione quando il giudice del merito ometta di considerare risultanze o richieste istruttorie aventi carattere decisivo. L’omesso esame di elementi istruttori, nè tantomeno di deduzioni difensive, non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante in causa sia stato congruamente preso in considerazione dal giudice, anche se la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie e delle tesi difensive prospettate dalle parti (Cass. SS. UU. n. 1988 del 2014).

Nella fattispecie, dalla piana lettura della motivazione della sentenza impugnata non può essere rilevato il denunciato vizio motivazionale, atteso che il giudice del merito ha correttamente illustrato l’iter logico e giuridico seguito per giungere al proprio convincimento, sulla base delle deduzioni difensive prospettate dalle parti, e quindi anche de(e relative emergenze istruttorie, rilevando come, a seguito delle omessa indicazione nell’atto di compravendita di alcuni cespiti, sia stato necessario aggiungere il valore del terreno edificabile valutato in Euro 334.000,00, di cui il perito di parte non ha tenuto conto, sulla base di una incerta potenzialità edificatoria, ed il valore del terreno circostante il fabbricato rurale valutato in Euro 39.300,00, in ragione della riduzione del valore di Euro 20,00 mq. ad Euro 10,00 mq. in quanto più congrua (precisando: “tenuto conto che la parte non haa dato alcuna indicazione”).

Con riferimento a tale specifica statuizione, la ricorrente, pur contestandone l’apoditticità, non ha fornito alcuna precisazione tecnica idonea a confutare la congruità, ne tale determinazione è stato oggetto di specifica contestazione da parte dell’Agenzia delle entrate.

Ne consegue che, con le prediate censure, sotto l’apparente deduzione del vizio di motivazione o di violazione di legge, la contribuente miri, in realtà, ad una inammissibilità rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. S.U. n. 34475 del 2019), così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758 del 2017).

4. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 8.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pagato per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

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