Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29529 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 14/11/2019), n.29529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25561-2018 proposto da:

A.H., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO

GILARDONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO, in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 17/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

A.H. ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del tribunale di Milano che ha respinto la sua domanda di protezione internazionale e umanitaria;

il ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorrente chiede alla Corte in via preliminare di sollevare alcune questioni di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017 come convertito in L. n. 46 del 2017;

la prima questione, che attiene al citato D.L., art. 21, e che è argomentata dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza in ordine al differimento dell’efficacia temporale del nuovo rito in materia di protezione internazionale, è manifestamente infondata per la ragione che questa Corte ha già avuto modo di precisate con sentenza n. 17177 del 2018;

la seconda, che attiene al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13 (nel testo modificato dal suddetto D.L.), nella parte in cui rende non reclamabile il provvedimento di merito, è manifestamente infondata per identica ragione, essendo sufficiente rinviare a quanto già da questa Corte osservato con la succitata sentenza n. 17177-18;

con l’unico motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, nella parte in cui il tribunale ha disconosciuto i presupposti della protezione umanitaria;

il motivo è inammissibile;

il tribunale, in rapporto al testo della norma in versione anteriore al D.L. n. 113 del 2018, ha conformato la decisione all’orientamento di questa Corte (v. Cass. n. 4455-18), stabilendo che la situazione del richiedente non era nel concreto tale da consentire di affermare sussistente l’integrazione sociale in Italia; a tal riguardo ha considerato che il richiedente aveva allegato soltanto di possedere alcuni attestati di partecipazione a corsi di apprendimento della lingua italiana e di rudimenti di mestieri; e che, in mancanza di una vera attività di lavoro, egli non era in condizione di integrarsi sul territorio nazionale, donde ha concluso che la prova di una situazione personale e familiare rilevante ai sensi dell’art. 8 Cedu non era stata fornita;

in proposito la motivazione si basa su una valutazione in fatto, non sindacata sul versante della motivazione nei limiti in cui un tale vizio è ancora deducibile in cassazione;

il ricorso, nell’affermare che non sarebbe stata considerata la situazione di vulnerabilità all’esito di un giudizio di bilanciamento tra il grado di inserimento sociale raggiunto in Italia e la condizione di provenienza, implica, sotto spoglie di censura in iure, una critica al risultato della valutazione, notoriamente insuscettibile di trovare ingresso in questa sede; le spese seguono la soccombenza;

ad avviso del collegio, non deve farsi applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, stante l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 2.100,00 oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

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