Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29529 del 11/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 29529 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 11400-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 02322840584 06363391001), in
persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta
e difende ope-legis;
– ricorrente Contro
DSV ROAD S.P.A. in liquidazione, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI
COLALEO;
– resistente –

Data pubblicazione: 11/12/2017

avverso la sentenza n. 6345/13/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di AIIIANO, depositata il 03/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/11/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione,
affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR
Lombardia indicata in epigrafe che, respingendo l’appello
dell’Ufficio, ha confermato la pronunzia di primo grado con la
quale era stata annullata la cartella relativa ad IRAP emessa
nei confronti della società DSV Road spa per l’anno 2009.
La parte intimata non ha depositato difese scritte.
Questa Corte, con ordinanza del 23.3.2017, ha disposto la
rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione nei
confronti della società contribuente, risultando a mezzo posta
eseguita presso il procuratore domiciliatario priva della
comunicazione di avvenuta notifica.
A tale incombente la ricorrente ha ottemperato ritualmente.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
Il primo motivo è inammissibile. Ed invero, dalla copia del
ricorso notificato in rinnovazione risultano mancanti
integralmente le pagine dalla numero 2 alla numero 4, nelle
quali era stato esposto il primo motivo di censura. Ciò rende
inammissibile detto motivo che non è stato portato a
conoscenza della parte intimata, rendendo parimenti
inammissibile il secondo motivo di ricorso, in relazione alla
intervenuta definitività della statuizione che ha eslcuso la
fondatezza della pretesa impositiva, travolgendo dunque le

Ric. 2015 n. 11400 sez. MT – ud. 15-11-2017
-2-

Fatti e ragioni della decisione

sanzioni oggetto della seconda censura.
Conseguentemente, il ricorso è inammissibile.
Nulla sulle spese.
PQM
Dichiara inaTmissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Il Presidente
‘\–4

ÌrAl
, ,/

Così deciso il: 15.11.2017 in Roma.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA