Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29528 del 24/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/12/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 24/12/2020), n.29528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6836-2016 proposto da:

MOPI COSTRUZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ILDEBRANDO GOIRAN, 23, presso lo studio dell’avvocato UGO SARDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUGNO CINZIA;

– ricorrente –

nonchè

C.M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ILDEBRANDO GOIRAN, 23, presso lo studio dell’avvocato SARDO UGO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUGNO CINZIA;

– ricorrente successivo-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO, in persona

del Direttore pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente successivo –

avverso la sentenza n. 3765/2015 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 08/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2020 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

Mopi Costruzioni S.p.A. (ora Mopi Costruzioni S.r.l. in liquidazione) e C.M.B. impugnavano l’avviso di rettifica e liquidazione n. (OMISSIS) riguardante le imposte di registro, ipotecaria e catastale relative alla vendita del 30.6.2009 di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Riccione effettuata da C.M.B., con cui veniva rideterminato il valore del bene in Euro 4.504.000,00 rispetto a quello dichiarato nell’atto dalle parti, pari a Euro 3.146.000,00. La società acquirente e la venditrice denunciavano che l’Agenzia delle entrate, nel a propria valutazione, era incorsa in errori di calcolo e di metodologia, meglio descritti in una perizia asseverata affidata allo stesso perito che aveva predisposto una perizia di stima in vista della vendita dell’area oggetto dell’avviso impugnato e dal a quale era risultato il valore di Euro 3.146.400,00 dichiarato nell’atto di compravendita. A fronte di una superficie commerciale valutata dall’Ufficio in mq. 5.630,00 i contribuenti eccepivano una riduzione della stessa di mq. 904,88, con superficie da intendersi correttamente, ai fini della determinazione dell’imposta di cui all’avviso impugnato in mq. 4.725,12. Venivi, altresì contestata l’uniformità del coefficiente di valutazione dell’area applicato dall’Agenzia delle entrate, indistintamente in Euro 4.000,00 ritenendo, invece, doveroso distinguere siffatto va ore in relazione all’effettiva destinazione d’uso delle diverse superfici, applicando il predetto coefficiente alle sole unità a destinazione commerciale pubblici esercizi. Si lamentava, altresì, che l’Agenzia delle entrate si era limitata a citare, senza prendere in considerazione, il permesso di Costruire n. 17/2307 – Gen. N. 377716, rilasciato in data 20.1.2009 ed il permesso di costruire n. 140/2007 – Gen. N. 29528 del 20.1.2009, con conseguenti errori di calcolo della superficie dell’area venduta. La Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 4192/44/2014, accoglieva parzialmente i ricorsi, previa riunione. Mopi Costruzioni S.p.A. e C.M.B. proponevano appello, lamentando che nella sentenza gravata non si era tenuto conto degli oneri che la società acquirente aveva dovuto accollarsi per ottenere i permessi di costruire, permessi che erano stati disattesi dall’Agenzia delle entrate, che nell’emettere l’avviso di rettifica si era basata su semplici piani attuativi. L’appellante lamentava che tale circostanza aveva comportato significativi errori di calcolo delle superfici commerciali. Gli appelli riuniti venivano rigettati dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 3765 del 2015.

Mopi Costruzioni S.p.A. propone ricorso principale per cassazione affidato ad un solo motivo, illustrato con memorie. L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese.

Ceschina Maria Bruna ha proposto ricorso incidentale svolgendo un solo motivo, illustrato ccii memorie. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso con riferimento al ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.Con l’unico motivo di ricorso principale e di ricorso incidentale entrambi i ricorrenti denunciano mancata considerazione e valutazione di una prova decisiva ai fini del decidere, violazione degli degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto dalla lettura della sentenza gravata emergerebbe che a Commissione Tributaria Regionale abbia totalmente omesso di considerare e, quindi, di valutare, anche negativamente se del caso, una prova offerta dalla parte ricorrente fin dal ricorso introduttivo di primo grado, vale a dire la perizia giurata del geom. G.M. redatta in data 27.7.2011. L’omesso esame e la conseguente omessa valutazione da parte del Giudice di appello della perizia di stima del terreno di cui sopra avrebbe determinato un errore in procedendo tale da giustificare e sostenere il vizio denunciato, considerato che dall’esame della perizia stessa il Giudice di appello avrebbe compreso elementi e circostante tali da poterlo condurre, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, ad una decisione diversa da quella adottata.

I ricorrenti rilevano che la perizia di cui si tratta è stata redatta tenendo conto delle risultanze di causa quali: a) La deliberazione del Consiglio Comun2.1e d Riccione n. 23 del 23 febbraio 2006, che ha approvato il Piano particolareggiato di Iniziativa privata per la realizzazione di un Fabbricato avente destinazione commerciale, direzionale, con sala polivalente e parcheggi al piano terra e interrato; b) La Convenzione per l’attuazione del piano Particolareggiato di iniziativa privata denominato “(OMISSIS)” stipulata l’8 agosto 2006 per atto notaio Dott. Francesco Colucci di Riccione, trascritta all’Agenzia del territorio di Rimini il 23 agosto 2006; c) il permesso di costruire n. 17/2007 del 20 gennaio 2009 e il permesso di costruire n. 140/2007 del 20 gennaio 2009. La mancata analisi del permesso di costruire avrebbe indetto l’Agenzia delle entrate in molteplici errori di calcolo delle superfici delle area, errori ben evidenziati dalla perizia del geom. G., che se esaminata dalla Commissione Tributaria Regionale avrebbe determinato il rigetto dell’appello.

2. Le censure proposte con ricorso principale e con ricorso incidentale sono sovrapponibili, in quanto entrambi i ricorrenti si dolgono dell’omessa valutazione dell’elaborato peritale di parte redatto dal geom. G., che nelle sue valutazioni avrebbe tenuto conto di tutte le risultanze di causa.

Le critiche, da trattarsi congiuntamente essendo inerenti alla medesima questione, sono infondate.

2.1. Va preliminarmente precisato che la censura vertente sugli artt. 115 e 116 c.p.c. attiene, effettivamente, alla materia della valutazione dei risultati desumibili dalle prove acquisite processualmente.

Ciò premesso, va rilevato che le consulenze tecniche di parte non costituiscono mezzi di prova, ma allegazioni difensive di contenuto tecnico che, se non confutate esplicitamente, devono ritenersi implicitamente disattese (Cass. n. 30364 del 2019).

Inoltre, la perizia giurata stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che i consulente tecnico asserisce di avere accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice del merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (Cass. n. 33503 del 2019; Cass. n. 9551 del 2009; Cass. n. 4437 del 1997).

Nè può essere condivisa la doglianza con riferimento agli elementi di prova che le contribuenti hanno dedotto in giudizio, posto che:” Il vizio di omessa pronuncia ricorre quando manchi qualsivoglia statuizione su un capo deila domanda o su una eccezione di parte, dando luogo alla inesistenza di una decisione sul punto della controversia, per fa mancanza di un provvedimento indispensabile per fa soluzione del caso concreto, non potendo dipendere dall’omesso esame di un elemento di prova” (Cass. n. 7472 del 2017).

Infatti, l’indirizzo consolidato sostenuto cia questa Corte ritiene che la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche allegati dalle parti (Cass. n. 16468 dei 2017) e dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 17097 del 2010).

2.2. Ciò posto, i giudici di appello affermano testualmente che: “Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la convenzione e la conseguente realizzazione delle opere di urbanizzazione in essa previste, noi; può venire considerata una circostanza negativa di deprezzamento del terreno, anzi al contrario, infatti, è proprio in seguito a tale accordo/convenzione che è possibile realizzare sull’opera de qua la costruzione dell’immobile. Per quanto alle superfici, deve venire confermato il conteggio eseguito dall’Agenzia, tenuto conto delle suddette pertinenze che, anc,5e se non vendibili separatamente, contribuiscono senz’altro d’d aumentare il valore della unità immobiliare ed a renderla più appetibile, agevolandone la vendita”.

Dette argomentazioni, seppure sintetiche, comunque congrue ed esaurienti, appaiono immuni dai vizi denunciati, atteso che i giudici del gravame hanno testualmente precisato: “contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente”, così dando conto di avere letto e considerato le deduzioni difensive delle parti.

Le brevi, ma chiare, argomentazioni utilizzate dai giudici del gravame per motivare il rigetto dell’appello forniscono una spiegazione logica ed adeguate della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla (nella specie il conteggio eseguito dall’Agenzia delle entrate e le valutazioni sulle questioni urbanistiche prospettate nel corso del giudizio), anche in relazione alla tesi difensiva sostenuta dai ricorrenti, che in ragione delle rassegnate conclusioni è stata espressamente disattesa (v. “contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente”). I fatti storici rappresentati dalle parti sono stati presi in considerazione dal giudice di appello, ancorchè questi non abbia dato conto in motivazione cli tutte le risultanze probatorie rilevanti (Cass. S.U. n. 8054 del 2014), non essendo tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr. ex plurimis Cass. n. 17097 del 2010; Cass. n. 12362 del 2006; Cass.” n. 11933 del 2003).

Appare evidente, pertanto, che la Commissione Tributaria Regionale ha dato, sia pure brevemente, conto di tutte le prove offerte, ed implicitamente anche delle deduzioni difensive di natura tecnica illustrate nella perizia giurata del geom. G. allegata dalle ricorrenti, pur concludendo con il dare rilievo alle ragioni dell’Ufficio.

2.3. Ne consegue che le critiche devono essere respinte, essendo chiaro l’iter logico seguito da, giudice del merito per giungere al proprio convincimento, ma soprattutto, evidente l’accertamento scaturito dall’esame delle risultanze processuali, oltre al fatto che ne va evidenziata l’inammissibilità atteso che, nella sostanza, pur predicando una errata ed omessa valutazione del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti, finiscono con sollecitare una nuova valutazione del merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità.

3. In definitiva, il ricorso principale e quello incidentale vanno rigettati. Le spese del presente giudizio relative al ricorso incidentale seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Nulla va disposto da Mopi Costruzioni S.r.l. in favore dell’Agenzia delle entrate che, con riferimento al ricorso principale, non ha svolto difese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente incidentale al rimborso delle spese di lite a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessivi Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pagato per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

 

 

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