Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29528 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 14/11/2019), n.29528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24810-2018 proposto da:

M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MASSIMO GILARDONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO, in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 11/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

M.B. ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del tribunale di Milano che ha respinto la sua domanda di protezione internazionale e umanitaria;

il ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorrente chiede alla Corte in via preliminare di sollevare alcune questioni di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017 come convertito in L. n. 46 del 2017;

la prima questione, che attiene al citato D.L., art. 21, e che è argomentata dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza in ordine al differimento dell’efficacia temporale del nuovo rito in materia di protezione internazionale, è manifestamente infondata per la ragione che questa Corte ha già avuto modo di precisate con sentenza n. 17177 del 2018;

la seconda, che attiene al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13 (nel testo modificato dal suddetto D.L.), nella parte relativa al termine per proporre il ricorso per cassazione a decorrere dalla comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria del giudice a quo, è irrilevante avendo il ricorrente rispettato il menzionato termine;

la terza, che attiene alla medesima norma, questa volta nella parte in cui rende non reclamabile il provvedimento di merito, è manifestamente infondata in considerazione di quanto già da questa Corte osservato con la succitata sentenza n. 17177-18; con l’unico motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, nella parte in cui il tribunale ha disconosciuto i presupposti della protezione umanitaria;

il motivo è inammissibile;

il tribunale, in rapporto al testo della norma in versione anteriore al D.L. n. 113 del 2018, conformando la decisione all’orientamento di questa Corte (v. Cass. n. 4455-18), ha osservato che il richiedente nulla aveva allegato a proposito dell’esistenza della condizione personale e familiare rilevante ai sensi dell’art. 8 Cedu, a fronte invece del fatto di esser riuscito a trovare un lavoro nel proprio paese (il Bangladesh) ove ancora si trovava il padre;

in sostanza il tribunale ha rigettato la domanda di protezione umanitaria per un difetto di allegazione del presupposto, finalizzato a ricostruire comparativamente la condizione personale ai fini del giudizio di vulnerabilità;

il ricorso, nell’affermare che non sarebbe stata considerata la situazione effettiva in base alla documentazione comprovante l’inserimento del richiedente in Italia, postula una critica del tutto generica: da un lato non è indicato a quale documentazione si faccia riferimento, dall’altro si censura il decreto senza minima attenzione alla ratio decidendi, avendo il ricorrente omesso di specificare cosa in concreto era stato allegato a sostegno della domanda;

le spese seguono la soccombenza;

ad avviso del collegio non deve farsi applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, stante l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 2.100,00 oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

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