Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29528 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29528 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA
sul ricorso 26176-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
PETITTO UMBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
TORTONA n.4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO
LATELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA
AMATUCCI;

– con troricorrente –

Data pubblicazione: 11/12/2017

avverso la sentenza n. 3569/9/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA (SEZIONE
DISTACCATA di SALERNO), depositata il 14/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/11/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA

Fatti di causa
Nella controversia avente ad origine l’impugnazione da parte di
Umberto Petitto della cartella di pagamento portante IRPEF anno
2006, l’Agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo, nei confronti
del contribuente, che resiste con controricorso, avverso la sentenza,
indicata in epigrafe, con cui la C.T.R. della Lombardia aveva dichiarato
inammissibile l’appello proposto avverso la decisione di primo grado,
perché privo i motivi specifici.
Umberto Petitto si costituisce con controricorso e deposita memorie e
documentazione.

Ragioni della decisione
Rilevato che secondo le S.U. di questa Corte (n. 758/2017)
l’iscrizione nei ruoli straordinari dell’intero importo delle imposte, degli
interessi e delle sanzioni, risultante dall’avviso di accertamento non
definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dagli
artt. 11 e 15 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, costituisce misura cautelare
posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur
sempre da quella dell’atto impositivo presupposto, che ne è il titolo
fondante, sicché, qualora intervenga una sentenza del giudice
tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in
parte tale atto, l’ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale
sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l’obbligo di
agire in conformità della statuizione giudiziale, sia ove l’iscrizione non
Ric. 2016 n. 26176 sez. MT – ud. 15-11-2017
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TORRE.

sia stata ancora effettuata, sia, se gúì effettuata, adottando i
consequenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso
dell’eccedenza versata;
vista la memoria depositata dal contribuente in data 12.7.2016 e
la documentazione allegata, da cui si evince che la sentenza della

accertamento da cui origina la cartella oggetto del presente ricorso per
Cassazione;
prende atto che è venuto meno il titolo posto a base della
cartella oggetto di impugnazione, per cui la censura dell’Agenzia delle
entrate è superata dalla sopravvenienza della definitività della decisione
sull’atto prodromico.
Il ricorso va conseguentemente rigettato. Le spese dei gradi di
merito sono compensate; l’Agenzia delle entrate è condannata al
pagamento delle spese del presente giudizio in base al principio di
soccombenza, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio, liquidate in 3.500,00 oltre spese generali
nella misura forfetaria del 15°/0 e accessori di legge; compensa le spese
dei gradi di merito.
Roma, 15/11/2017

C.T.R. della Campania, n. 6696/5/16, ha annullato l’avviso di

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