Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29527 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29527 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29640/2016 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente contro
Federico Giovanni, rappresentato e difeso dall’Avv. Nicola Lais,
elettivamente domiciliato in Roma alla via C. Monteverdi n. 20
presso lo studio dell’Avv. Federico Lais, per procura in calce al
controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia n. 2112/17/16 depositata il 30 maggio 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 15 novembre 2017.

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Data pubblicazione: 11/12/2017

ATTESO CHE
L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione il rigetto
dell’appello erariale contro l’annullamento del diniego di rimborso
opposto a Giovanni Federico quanto a ritenute subite come
lavoratore dipendente nel triennio 1990-1992.
Il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione semplificata.

(primo motivo) e violazione dell’art. 1, comma 665, I. 190/2014
(secondo motivo), per aver il giudice d’appello ammesso il
sostituito d’imposta al rimborso per il sisma siciliano del
dicembre 1990.
Il ricorso è infondato: il rimborso d’imposta previsto dall’art. 1,
comma 665, I. 190/2014 a favore dei soggetti colpiti dal sisma
siciliano del dicembre 1990 può essere richiesto non soltanto dal
sostituto d’imposta che ha effettuato il versamento, ma anche
dal percipiente le somme assoggettate a ritenuta nella qualità di
lavoratore dipendente, ciò corrispondendo all’unitarietà del
rapporto sostanziale presupposto dalla sostituzione d’imposta
(Cass. 14406/2016 Rv. 640556; Cass. 15026/2017 Rv. 644551;
Cass. 17472/2017 Rv. 644905).
Il ricorso va respinto e le spese regolate per soccombenza;
prenotando a debito, l’Agenzia delle entrate non ha obbligo di
versare l’ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13,
comma

1-quater,

d.P.R. 115/2002 (Cass. 5955/2014 Rv.

630550; Cass. 1778/2016 Rv. 638714).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al
controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in C
1.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di
legge.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2017.

Il ricorso denuncia violazione dell’art. 9, comma 17, I. 289/2002

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