Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29526 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 14/06/2018, dep. 16/11/2018), n.29526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14556-2011 proposto da:

F.A., elettivamente in ROMA, VIA SICILIA n.66, presso lo

studio AUGUSTO FANTOZZI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ROBERTO ESPOSITO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n.12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 36/2010 della COMM. TRIB. REG. di TRIESTE,

depositata il 21/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso;

udito l’Avvocato VALENTINA GUZZANTI per parte ricorrente, che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso, e l’Avvocato dello Stato

PELUSO ALFONSO per la controricorrente, che ha concluso per il

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate, ufficio di Udine, notificava al notaio F.A. un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2003 rettificando i valori indicati nella dichiarazione dei redditi in conseguenza di ripresa a tassazione di costi ritenuti indeducibili, sulla base di un processo verbale di constatazione del 16.5.05.

In particolare, l’ufficio contestava costi per visure, pratiche ipocatastali e simili; per tenuta della contabilità e dichiarazioni fiscali; per consulenza del lavoro; per collaborazione professionale occasionale; tutti tali costi erano ritenuti indeducibili perchè il notaio aveva stipulato con la ARI Srl (società partecipata da moglie e figlie) un contratto avente ad oggetto i medesimi servizi oggetto delle fatture contestate. Inoltre venivano contestati dall’ufficio costi per la locazione di un recapito di studio in (OMISSIS), ritenuto non operativo alla luce dei pochi atti ivi conclusi e dell’assenza di consumi per energia elettrica e telefono.

Infine, venivano contestati alcuni costi per rappresentanza e gestione, ritenuti non inerenti.

Il contribuente impugnava detto avviso di accertamento e la Commissione Tributaria Provinciale, dopo aver respinto l’eccezione preliminare di nullità dell’atto per asserita violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, accoglieva il ricorso relativamente alla ripresa dei costi per servizi e per locazione, respingendolo invece per i costi di rappresentanza e gestione.

L’ufficio proponeva appello ed il contribuente non si costituiva. La Commissione Tributaria Regionale di Trieste, con sentenza n. 36/01/2010, accoglieva il gravame ritenendo non deducibili i costi per servizi, sia in quanto ricompresi nell’ambito del contratto con ARI Srl, sia in assenza di idonee giustificazioni del notaio, che si era limitato a ribadire la correttezza formale delle fatture portate in contabilità. Riteneva parimenti non deducibili i costi per collaborazione professionale occasionale, sia in quanto la genericità dei relativi documenti impediva di individuarne l’inerenza all’attività professionale, sia in quanto si trattava di costi privi di riscontro documentale. Riteneva infine non deducibili i costi per locazione, in quanto le fatture relative alle utenze di energia elettrica e telefono afferenti al recapito di (OMISSIS) evidenziavano solo costi per canone fisso, senza alcun consumo, il che faceva presumere la non operatività della sede.

Interpone ricorso per la cassazione di detta sentenza il contribuente affidandosi a quattro motivi. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Il ricorrente ha depositato prima istanza di sollecita trattazione, e poi memoria per l’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la Commissione Tributaria Regionale non avrebbe rilevato che l’avviso di accertamento sarebbe stato emanato prima della scadenza del termine di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione, previsto per consentire al contribuente di presentare osservazioni e rilievi all’operato dell’Amministrazione finanziaria. Ad avviso del ricorrente, l’avviso avrebbe potuto essere notificato prima del termine soltanto in casi di comprovata urgenza, mentre nel caso di specie l’Amministrazione finanziaria nulla avrebbe dedotto, al riguardo, nell’atto impugnato.

La censura è inammissibile posto che essa è stata disattesa in prime cure ed il ricorrente non la ha riproposta in appello, grado di giudizio in cui egli è rimasto contumace, spiegando la necessaria impugnazione; di conseguenza, su di essa si è formato il giudicato interno.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1362,1363 e 1366 c.c. e dell’art. 1322 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato un’esclusiva nel contratto corrente tra ricorrente ed ARI Srl, laddove – al contrario – detta esclusiva non sussisteva affatto.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata su più fatti controversi, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto la Commissione Tributaria Regionale non avrebbe fornito alcun riscontro motivo circa la natura esclusiva del rapporto tra ricorrente ed ARI Srl.

Le due censure, che possono essere esaminate congiuntamente per la loro intima connessione, sono entrambe inammissibili perchè esse si risolvono nella richiesta di riesame nel merito della questione, precluso in questa sede: il ricorrente infatti propone una ricostruzione del fatto alternativa rispetto a quella fatta propria del giudice del merito, senza considerare che “Con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità” (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 29404 del 07/12/2017, Rv. 646976; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4916 del 15/04/2000, Rv. 535737).

Nè le censure in esame sono ammissibili sotto il profilo del vizio motivazionale, poichè – in continuità con il precetto contenuto nella sentenza delle S.U. di questa Corte n. 24148 del 25/10/2013 (Rv. 627790) – il motivo di ricorso non può mai risolversi “in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione”.

In aggiunta, va osservato che le due censure in esame non colgono la ratio della sentenza impugnata, poichè la Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto indeducibili parte dei costi non già a fronte della natura esclusiva del rapporto corrente tra contribuente ed ARI Srl, ma piuttosto in quanto essi si riferivano a prestazioni comprese nell’oggetto del predetto rapporto contrattuale e perchè il notaio non li aveva giustificati altrimenti. Sotto questo profilo, la motivazione della sentenza impugnata non risulta specificamente attinta dal ricorso.

Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 50e 75, nella sua formulazione anteriore alla riforma del 2004, e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la Commissione Tributaria Regionale avrebbe erroneamente ritenuto indeducibile il costo da locazione del recapito di (OMISSIS), senza considerare la potenziale idoneità della spesa ai fini della produzione di utili professionali.

Anche questa censura è inammissibile perchè si risolve in una richiesta di riesame nel merito della questione.

In definitiva, tutti i motivi di ricorso sono inammissibili, onde lo stesso va rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del grado, che liquida in Euro 5.000 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 14 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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