Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29525 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.V., rappresentata e difesa dall’Avv. LOJODICE

Oscar, come da procura a margine del ricorso, domiciliato per legge

presso la cancelleria della Corte di cassazione in Roma;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

Nonchè:

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, come sopra domiciliato e difeso;

– ricorrente incidentale –

contro

P.V.;

– intimata –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Lecce n.

733/08 RVG depositato il 14 luglio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 7 dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste dei P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso principale e il rigetto di quello incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.V. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 3.000 per anni tre di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al Tribunale dal 2003 al gennaio 2008.

Resiste l’Amministrazione con controricorso e propone ricorso incidentale cui non replica la ricorrente.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale e quello incidentale debbono essere riuniti in quanto proposti nei confronti dello stesso decreto.

Con l’unico motivo del ricorso principale si censura l’impugnato provvedimento sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione per avere la Corte d’appello compensato integralmente le spese in base alla considerazione che il Ministero non si era opposto in giudizio all’accoglimento della domanda.

Il motivo è fondato in quanto nulla osta a che l’Amministrazione esamini ed eventualmente accolga la richiesta di riconoscimento dell’equo indennizzo, non risultando in alcun modo dalla specifica disciplina la necessità del ricorso al giudice (Sez. 1, Sentenza n, 1101 del 22/01/2010).

Ne consegue che l’argomentazione secondo la quale la mancata opposizione alla domanda da parte della Amministrazione giustificherebbe la compensazione è palesemente incongrua in quanto ciò che rileva è che la parte sia stata costretta ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto.

Il ricorso incidentale dell’Amministrazione, con cui ci si duole che sia stata liquidata una somma superiore a quella normalmente riconoscibile in base alla giurisprudenza della Corte di legittimità, è per contro infondato in quanto se è vero che la Corte ha indicato in Euro 750 l’importo normalmente liquidabile per i primi tre anni di irragionevole ritardo è anche vero che il giudice del merito può discostarsene in melius in presenza di circostanze ritenute degne di particolare attenzione e ciò è avvenuto nella fattispecie, avendo la Corte di merito, nella sua discrezionalità, attribuito rilievo all’oggetto del giudizio presupposto (materia di lavoro).

Il ricorso principale deve dunque essere accolto e cassato il decreto impugnato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto condannata l’Amministrazione alla rifusione delle spese del giudizio di merito liquidate come in dispositivo.

Le spese di questa fase seguono la soccombenza.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale, cassa il decreto impugnato in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 873, di cui Euro 445 per onorari e Euro 378 per diritti, oltre spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle della fase di legittimità che liquida in complessivi Euro 600, di cui Euro 500 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; spese di entrambi i gradi distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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