Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29525 del 24/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/12/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 24/12/2020), n.29525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domeni – Presidente –

Dott. BALSAMO Mile – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Mar – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giusep – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Mile – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3167-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

contro

COMUNE, DI MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

MARZIO 3, presso lo studio dell’avvocato, RAFFAELE IZZO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati IRMA MARIMELLI,

ANTONELLO MANDARANO, RUGGERO MERONI, ENRICO BARBAGIOVANNI;

– controriccorente –

e contro

SOCIETA’ INGG. BERTANI BASELLI & C. SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2990/2014 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 06/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

in data 2 dicembre 2008 il Comune di Milano stipulava con la società Ingg. Bertani Basellli & C. S.p.A., un atto denominato “Conferma con modificazioni” di una Convenzione sottoscritta in data 27 giugno 1961 e registrata il (OMISSIS), con cui le società immobiliari “Via Brisa 1”, “Via Brisa 2” e “Via Brisa 4” avevano ceduto al Comune di Milano un’area di circa 830 mq. sita tra le Via (OMISSIS) e (OMISSIS). Il Comune, a titolo di permuta con l’area sopra descritta, cedeva alle società un’area posta tra le vie (OMISSIS) e (OMISSIS), per una superficie di 980 mq. e, considerato il differente valore delle aree oggetto della permuta, stimato in Lire 232.800.000 e Lire 224.800.000, il Comune di Milano corrispondeva a titolo di conguaglio alle società Brisa la somma di Euro 8.000.000. La Convenzione prevedeva l’impegno da parte dei contraenti privati di costruire sull’area ceduta dal Comune un edificio avente l’altezza di 41 metri, da destinare per metà a residenza e per il rimanente 50% a negozi, uffici e studi commerciali. L’area in questione veniva resa inedificabile a seguito di destinazione urbanistica attribuitale dal P.R.G. del 1980, mentre, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 1977, veniva dichiarata la decadenza del diritto ad edificare, considerato che era trascorso infruttuosamente il termine di tre anni di approvazione del progetto edilizio contemplato nell’atto del 1961. Ne scaturiva un contenzioso tra le parti e con l’atto del 2008 si addiveniva ad una soluzione transattiva, con cui il Comune di Milano concedeva alla Ingg. Bertani Baselli & C. S.p.A. (già Costruzioni Moderne Terza S.r.l.) il diritto di superficie novantennale dell’area di circa 2.350 mq. sita in via (OMISSIS) per la realizzazione di una autorimessa interrata, mentre la società riconosceva al Comune di Milano la proprietà dell’area di via (OMISSIS).

L’Ufficio, in data 25 gennaio 2012, procedeva alla liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale sull’atto. La concessionaria del diritto di superficie presentata Istanza di autotutela, evidenziando che il trasferimento ai Comune di Milano dell’area sita tra la via (OMISSIS) e (OMISSIS) era già avvenuto con atto privato registrato il 1962, e su tale atto erano state liquidate le relative imposte. L’Ufficio accoglieva parzialmente l’istanza, ritenendo che il trasferimento di detta area era stato già tassato nel 1962, mentre era assoggettato ad imposizione fiscale la sola costituzione del diritto di superficie in favore della Ingg. Bertani Baselli & C. S.p.A..

Il Comune di Milano e la società contribuente, non ancora a conoscenza del provvedimento di autotutela parziale, impugnavano l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano che accoglieva i ricorsi riuniti, ritenendo che la pretesa portata nell’avviso di liquidazione costituiva “una duplicazione di imposta perla semplice conferma del trasferimento della stessa area, già avvenuto, tra gli stessi soggetti”. L’Ufficio appellava la pronuncia e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 2990/40/14, respingeva il gravame, ritenendo che la convenzione del 2008 avesse ratificato e confermato con modificazioni la permuta immobiliare stipulata nel 1961 per la quale le imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale erano state, a suo tempo, integralmente pagate. La Commissione Tributaria Regionale concludeva: “Nella specie, le parti, in sede transattiva, hanno parzialmente rinunciato a quanto concordato in origine, alta luce delle intervenute modifiche urbanistiche di entrambe le aree che rappresentano il deminutio rispetto a quanto pattuito nella precedente convenzione. Tali negozi vanno considerati, anche ai fini (Selle imposte di cui si discute, come un fenomeno unitario, anche in conformità al principio costituzionale di capacità contributiva, di equità fiscale e buona fede”. L’Agenzia delie entrare ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo un solo motivo. Il Comune di Milano si è costituito con controricorso, illustrato con memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia violazione dell’art. 1362 c.c., del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, e del D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa allegata, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che i giudici di appello avrebbero sostanzialmente ritenuto che, costituendo l’atto stipulato a fini transattivi del 2008 una conferma della precedente convenzione intervenuta tra le parti nel 1961, sulla quale le imposte erano già state versate integralmente, la pretesa dell’Ufficio costituiva una duplicazione, d’imposta. L’Ufficio deduce che, dalla lettura della intestazione dell’atto del 2008, emergerebbe che le parti avevano posto in essere una nuova pattuizione finalizzata al cambiamento nell’assetto degli interessi alla convenzione urbanistica sottoscritta il 27 luglio 1961. Tale cambiamento risulterebbe con chiarezza dall’atto del 2008, art. 2.2., nel quale si legge: “Il Comune di Milano, ai sensi dell’art. 955 c.c., a parziale modifica di quanto previsto dalla citata Convenzione in data 27 luglio 1961, concede all’impresa Ingg. Bertani Baselli & C. S.p.a. che, a mezzo dell’intervento del rappresentante, accetta il diritto di superficie sotterraneo, per il periodo di anni novanta decorrenti dalla stipulazione del presente atto e con possibilità di rinnovo, dell’area sita in via (OMISSIS), della superficie di circa mq. 2.350”. Pertanto oggetto del trasferimento dal Comune alla società in base all’atto del 2008 sarebbe il diritto di superficie sotterraneo, per il periodo di novanta anni, decorrenti dalla stipulazione dell’atto stesso, dell’area sita in via (OMISSIS), della superficie di mq. 2.350, laddove nella Convenzione del 1961, come riferito anche dalla Commissione Tributaria Regionale, il Comune di Milano aveva ceduto in permuta alle predette società un’area posta tra le vie (OMISSIS) e (OMISSIS), di complessivi mq. 980 solo parzialmente coincidente con quella su cui nel 2008 era stato costituito il diritto di superficie di mq. 2350.

L’Agenzia delle entrate aggiunge che il periodo di durata del diritto di superficie cominciava a decorrere dalla data di stipula dell’atto stesso, pertanto il diritto era stato trasferito con efficacia ex nunc. Ne consegue che il diritto trasferito dal Comune alla Società nel 2008 aveva natura ed oggetto diverso rispetto a quello oggetto della Convenzione del 1961.

2. Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni proposte dal Comune di Milano con riferimento all’inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza, tenuto conto che l’Ufficio ricorrente ha specificato il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, trascrivendo e riassumendo nel ricorso il contenuto dei documenti necessari per consentire alla Corte la valutazione delle predicate doglianze. Va, altresì, rigettata l’eccepita inammissibilità del ricorso per l’ipotesi di “doppia conforme” atteso che il contribuente ricorrente in cassazione ha indicato ragioni di fatto rispettivamente differenti poste a base della sentenza di primo grado e della sentenza di appello, illustrandone la diversità, oltre al fatto che la predicata censura è stata proposta come vizio di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3. Andando all’esame del motivo, le critiche proposte con l’unico mezzo di ricorso sono fondate, in ragione delle seguenti considerazioni.

La questione riguarda la corretta interpretazione delle statuizioni poste in essere dalle parti con gli atti negoziali del 1961 e del 2008.

A tale riguardo, va precisato che: “l’art. 1362 c.c., allorchè al comma 1, prescrive all’interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l’elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, rilevi con chiarezza e univocità l’intenzione dei contraenti, e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile” (Cass. n. 21576 del 2019). Questa Corte ha, in più occasioni, evidenziato come: “Benchè l’interpretazione del contratto resti tipico accertamento devoluto al giudice del merito, qualora non sia dato rinvenire il criterio ermeneutico che ha indirizzato l’opera del predetto giudice, peraltro in presenza d’emergenze obiettivamente non corroboranti l’interpretazione proposta, sussiste la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., senza che occorra ulteriormente onerare il ricorrente di ricercare, con specificità, la “ratio” decisoria avversata, giacchè il giudice viene meno al dovere d’interpretazione secondo i canoni legali, ove fornisca un’esegesi svincolata da regole conoscibili, nel senso di verificargli attraverso il vaglio probatorio, e non giustificata dal contenuto letterale dello strumento negoziale” (Cass. n. 30686 del 2019).

Orbene, nella fattispecie in esame, i fatti, ritenuti pacifici (v. pag. 8 ricorso), sono stati accuratamente ricostruiti nella sentenza impugnata.

L’atto del 2008, oggetto di tassazione, reca l’intestazione “Conferma con modificazioni della Convenzione sottoscritta in data 27 giugno 1961 dal Comune di Milano e dalle società immobiliari Via Brisa 1, Via Brisa 2, Via Brisa 3, Via Brisa 4, convenzione con la quale era stata concordata, in seguito Costruzioni Moderne Terza S.r.l. oggi impresa Ingg. Bertani Basefli & C. S.p.A., riguardante la permuta di aree site tre le vie (OMISSIS) è tra le Vie (OMISSIS), ai fini della transazione della vertenza pendente avanti alla Corte di Appello di Milano, Sez. l Civile R.G. 2989/1992”.

Secondo quanto precisato nella sentenza impugnata: “l’atto oggetto di contestazione costituiva conferma con modificazioni (per espressa intestazione) di una convenzione sottoscritta tra le parti in data 27 giugno 1961, con la quale la società immobiliare Via Brisa 1, Via Brisa 2, Via Brisa 3 e Via Brisa 4, cedevano in proprietà al Comune di Milano un’area di 830 metri quadrati, ben individuata nel cessato catasto urbano città e il Comune di Milano, a titolo di permuta, con l’area sopra descritta, cedeva alle predette società un’area posta tra le vie (OMISSIS) e (OMISSIS), individuata in modo molto chiaro presso il catasto, per una superficie di complessivi 980 metri quadri”.

Emerge dai fatti di causa che con l’atto del 2008, a causa di vicende che avevano riguardato la sopravvenuta modifica delle destinazioni urbanistiche delle aree (da cui era conseguito un contenzioso), il Comune trasferisce “ai sensi dell’art. 955 c.c., a parziale modifica di quanto previsto nella citata Convenzione in data 27 luglio 1961,…. all’impresa Ingg. Bertani Baselli & C. S.p.A… il diritto di superficie sotterraneo, per il periodo di anni novanta decorrenti dalla stipulazione dei presente atto e con possibilità di rinnovo, dell’area sita in via (OMISSIS), della superficie di circa mq. 2350” (art. 2.2.dell’atto 2008, riportato a pag. 8 del ricorso).

La precisazione “Conferma con modificazioni” indicata dalle parti nella intestazione, consente di comprendere, secondo il contenuto letterale delle affermazioni, che restava, pertanto, confermato che il diritto di proprietà del Comune di Milano sull’area in via (OMISSIS), oggetto dell’originaria permuta, mentre alla società Ing. Bertani Baselli veniva concesso un nuovo diritto: il diritto di superficie sotterraneo dell’area di via (OMISSIS), per il periodo di anni novanta decorrenti dalla stipulazione dell’atto.

Il principio “in claris non fit interpretatio” trova nella specie applicazione in quanto le espressioni letterali utilizzate dalle parti, sono univocamente intellegibili.

E’ evidente, pertanto, che le parti, con l’atto del 2008, hanno dato origine ad una nuova pattuizione, Sia per l’espressa precisazione della intestazione dell’atto, sia per la circostanza che il diritto di superficie si riferisce ad un’area molto più estesa (mq.2350) di quella oggetto del trasferimento di proprietà nel 1961 (mq. 980). Tale circostanza, evidenziata dall’Ufficio in ricorso, deve essere valorizzata per comprendere l’esatto assetto contrattuale posto in essere con le diverse fattispecie negoziali.

Nè può essere condivisa la tesi difensiva sostenuta dal Comune di Milano ne) controricorso (fatta propria dal giudice di appello), e riproposta con memoria, secondo cui il negozio del 1961, e quello del 2008 vanno intesi come un fenomeno unitario, quali negozi collegati, sia per l’enorme arco temporale che intercorre tra le due pattuizioni nonchè per le vicende urbanistiche e processuali verificatesi negli anni, ma anche alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge Bilancio 2019, e quindi a seguito della nuova formulazione dell’art. 20 TUR, secondo cui: “L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extra – testuali o dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”, norma di interpretazione autentica e con efficacia retroattiva.

Ne consegue che la natura dell’atto deve essere determinata solo sulla base degli elementi contenuti nell’atto stesso, dovendosi prescindere da elementi extratestuali e atti ulteriori collegati.

In ragione dei rilievi espressi, non possono, pertanto, essere condivise le conclusioni a cui giunge il giudice di appello, il quale, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto non dovute le imposte proporzionali di registro, ipotecaria e. catastale per il diritto di superficie sull’area di via (OMISSIS), a seguito dell’integrale pagamento effettuato per la permuta immobiliare stipulata nel 1961.

4. In definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va rigettato l’originarlo ricorso proposto dal Comune di Milano. Le spese di lite dei gradi di merito, tenuto conto della vicenda processuale e dell’andamento della lite, vanno interamente compensate tra le parti, mentre la parte soccombente va condannata al pagamento della spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dal Comune di Milano. Compensa la spese di lite dei gradi di merito e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerate, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

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