Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29525 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29525 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2398/2016 R.G. proposto da
Equitalia Sud s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Rosaria
Merlino, elettivamente domiciliata in Roma alla via Archimede n.
143 presso lo studio dell’Avv. Federica Patelmo, per procura in
calce al ricorso;
– ricorrente contro
Crovilat s.r.I., rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Mariconda,
elettivamente domiciliata in Roma alla via Angelo Bargoni n. 8
presso lo studio dell’Avv. Antonio Inzerillo, per procura a margine
del controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 6394/7/15 depositata il 26 giugno 2015.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 15 novembre 2017.
Letta la memoria depositata dalla controricorrente, che insiste
per il rigetto del ricorso.

Data pubblicazione: 11/12/2017

ATTESO CHE
Circa l’impugnazione di n. 69 cartelle di pagamento per difetto di
notifica alla destinataria Crovilat s.r.I., l’appellante Equitalia Sud
s.p.a. impugna per cassazione la sentenza che ha dichiarato
inammissibile la produzione delle retate in sede di gravame.

Denunciando la violazione dell’art. 58 d.lgs. 546/1992, il ricorso
è fondato: tale norma consente la produzione nel giudizio
tributario d’appello dei documenti pur anteriormente disponibili,
senza che osti la preclusione generale di cui all’art. 345 c.p.c., al
lume del principio di specialità del rito tributario (Cass.
7714/2013 Rv. 626219; Cass. 22776/2015 Rv. 637175).
La memoria della controricorrente insiste sull’inammissibilità del
ricorso, ma quest’ultimo appare idoneo allo scopo e conforme
alla richiamata giurisprudenza di legittimità.
Il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo
esame e regolamento delle spese.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione
tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche
per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2017.

Il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione semplificata.

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