Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29524 del 24/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/12/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 24/12/2020), n.29524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14003-2013 proposto da:

(OMISSIS) SOCIETA’ COOPERATIVA ARL, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

FIORILLI, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO PISTOLESI,

MARCO MICCINESI;

– ricorrenti –

nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) SOCIETA’ COOPERATIVA ARL, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

FIORILLI, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO PISTOLESI,

MARCO MICCINESI;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 110/2012 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 27/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

(OMISSIS) Società Cooperativa a.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 110/31/2012 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in controversia riguardante l’impugnazione di tre atti di contestazione emessi ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 2, in ragione della compensazione di crediti IVA per importi superiori alla soglia fissata dalla L. n. 388 del 2000, art. 34, pari ad Euro 516.456,90.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso, spiegando ricorso incidentale.

La curatela fallimentare della società contribuente (dichiarata fallita con sentenza del (OMISSIS) del Tribunale ordinario di Prato) ha depositato istanza di pronuncia estintiva del giudizio in conseguenza di definizione agevolata, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito dalla L. n. 96 del 2017.

L’Agenzia delle entrate, con istanza del 12 marzo 2018, ha riferito che, con nota del 19.2.2018, la Direzione Provinciale di (OMISSIS) ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della lite ed ha concluso chiedendo che, in riforma dell’impugnata sentenza, si dichiari l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La società contribuente ha aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, convertito con modifiche dalla L. n. 96 del 2017, formulando istanza di pronuncia estintiva del giudizio in conseguenza di definizione agevolata.

Il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, stabilisce che: “l’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità, previste per le notificazioni degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite e richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultima. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del procedimento estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.

Nella fattispecie, non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018, nè è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2018.

Questa Corte ha precisato che, in tema di definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11 (conv. con modif. dalla L. n. 96 del 2017), l’omessa presentazione dell’istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018 determina, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, l’estinzione del processo (Cass. n. 18107 del 2019).

Nella fattispecie, inoltre” l’Agenzia delle entrate ha aderito alla richiesta di estinzione del giudizio proposta dalla società contribuente, riferendo che la Direzione Provinciale di (OMISSIS) ha comunicato il perfezionamento della definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11.

In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l’estinzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere.

Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del citato D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, ultimo periodo.

PQM

La corte dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

 

 

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