Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29524 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29524 Anno 2017
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: CORRENTI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso 27101-2016 proposto da:
CONDIT.11,1A S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 1 -)I,G1,1
SC1.11,0JA, 3, presso lo studio dell’avvocato l’R.\NCI,SCO
VACCARO, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCI NZINA
M.110;

– ricorrente contro
IRRI SY ST I

NI S.R.I,., in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, \T\ DI PII 1’R\1 320-D,
Presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA \IAZZA RICCI,
rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO ANGITO

– resistente nonché contro

Data pubblicazione: 11/12/2017

RINASCITA SOC. COOP. AGRICOLA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RONIA, VIA

DITh

(2ASAL1 STROZZI 31, presso lo studio dell’avvocato)
BUONANNO, rappresentata e difesa dall’avvocato

LUCI() (2VSARINI;

avverso) la sentenza n. 1637/2016 del TRIBUNAI T. di N( )C1
depositata il 03/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/07/2017 dal Consigliere Dott. VINCL,NZO
CORRI YNTI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore generale Alberto Celeste che, visto l’art. 380 ter
c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio,
confermi la sentenza impugnata, con le conseguenze di legge.

Ric. 2016 n. 27101 sez. M2 – ud. 18-07-2017
-2-

– resistente –

Fatti di causa

Conditalia spa ha proposto ricorso per regolamento necessario di

1)

competenza ex artt. 42 e 47 c.p.c. avverso la sentenza 3.11.2016 del
Tribunale di Nocera Inferiore resa nel procedimento RG 6106/2015, che ha
dichiarato: a) la carenza di giurisdizione in favore di un collegio arbitrale, come

tra il procedimento RG 6106/2015 e quello RG 1087/2016 pendente presso il
Tribunale di Foggia, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
proposta dalla stessa Conditalia contro la srl Irri System.
Tanto quest’ultima società che la coop. Rinascita hanno resistito con memoria
ex art. 42 c.p.c.
Il procuratore generale, a seguito di trattazione ex art. 380 ter c.p.c., ha
concluso per la conferma del provvedimento impugnato.
Parte ricorrente ha depositato memoria in vista dell’adunanza camerale.
2)

Conditalia aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Nocera

inferiore la soc. coop. agricola Rinascita e la srl Irri System per accertare,
previo riconoscimento del collegamento tra i rapporti contrattuali, il grave
inadempimento di Rinascita relativamente al contratto di vendita di cosa futura
stipulato il 20.1.2015 e dichiarare la risoluzione di detto contratto e della
fornitura di materiali di irrigazione per la coltivazione commissionata ad Irri
System sl, con accertamento negativo del credito mentre, nel frattempo, era
intervenuta la notifica del decreto ingiuntivo, previamente depositato, emesso
dal tribunale di Foggia su ricorso di Irri System.
3)

Conviene muovere dall’esame del secondo motivo di ricorso per

regolamento, concernente il “capo della sentenza relativo a Rinascita soc.
coop. Agricola – Violazione dell’art. 819 ter c.p.c.”.
Parte ricorrente contesta la declinatoria di giurisdizione-competenza sulla
controversia in favore degli arbitri. Essa nega che l’art,10 del contratto, che
prevedeva la clausola compromissoria, possa operare perché asserisce che non
vi sarebbe “controversia” stante la rilevanza penale dei fatti accaduti e la
presenza di un sequestro disposto dall’autorità giudiziaria. Aggiunge che la
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da contratto con la Società cooperativa Agricola Rinascita; b) la litispendenza

clausola non è prevista nel contratto con Irri System e che le controversie non
sarebbero scindibili.
Solo con la memoria datata 6 luglio 2017, depositata in vista dell’adunanza,
quindi fuori dai tempi utili per sottoporre il documento al contraddittorio, ha
depositato un decreto di citazione a giudizio nei confronti dell’amministratore
della coop Rinascita.

sia documentata, rilievo condiviso dal procuratore generale; per altro verso ha
osservato che, in ogni caso, l’azione di accertamento negativo di debito
introdotta da Conditalia potrebbe trovare ugualmente sfogo in sede arbitrale /
trattandosi di diritti disponibili.
La pronuncia merita conferma.
La pendenza di un procedimento penale non è incompatibile con la devoluzione
in arbitri della lite connessa. L’art. 819 bis cpc stabilisce infatti che gli arbitri
possono anche sospendere il procedimento arbitrale (al pari di quanto farebbe
il giudice ordinario se la causa pendesse davanti a lui, chiarisce l’ultimo incOso
del n. 1) quando il processo dovrebbe essere sospeso a norma del comma
terzo dell’art,75 del c.p.p.. Pertanto la costituzione di parte civile consente
all’odierno istante, se intende mantenere il coordinamento delle due liti nei
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sensi che assume essere utile, trasferire l’azione in sede civile e nella sede
arbitrale, pattiziamente concordata con Irri, far valere quanto sostiene. D’altra
parte il disposto dell’art. 819 ter cpc è chiaro nel ribadire che la competenza
degli arbitri non è esclusa dalla connessione della controversia ad essi deferita
con una pendente davanti all’autorità giudiziaria ordinaria.
4)

Anche il primo motivo del ricorso per regolamento, che contesta la

declaratoria di litispendenza della causa instaurata per accertamento negativo
da Conditalia a Nocera inferiore con quella per ingiunzione avviata da Irri, è
infondato.
Conditalia assume che la causa per accertamento negativo sarebbe di portata
più ampia di quella sorta con il ricorso per decreto ingiuntivo. Ciò posto,
sostiene che si verte in ipotesi di continenza e che, stante l’incompetenza
territoriale di Foggia sulla causa di accertamento negativo, opererebbe il
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Il tribunale da un lato ha negato che la sussistenza di fatti penalmente rilevanti

secondo comma ultima parte dell’art. 39 cpc, sicchè avrebbe dovuto essere il
giudice preventivamente adito (Foggia) e non quello della causa contenente
(tribunale Nocera Inferiore) a spogliarsi della causa.
La tesi è infondata.
In sede di composizione di contrasto le Sezioni Unite hanno chiarito che «nel
caso in cui la parte nei cui confronti è stata chiesta l’emissione di decreto

davanti ad un diverso giudice prima che il ricorso ed il decreto ingiuntivo le
siano stati notificati, se, in virtù del rapporto di continenza tra le due cause,
quella di accertamento negativo si presti ad essere riunita a quella di
opposizione, la continenza deve operare in questo senso, retroagendo gli effetti
della pendenza della controversia introdotta con la domanda di ingiunzione al
momento del deposito del relativo ricorso, sempre che la domanda monitoria
sia stata formulata davanti a giudice che, alla data della presentazione, era
competente a conoscerla». (Sez. U, n. 20596 del 01/10/2007 e, quanto alla
prevenzione determinata dal deposito dell’ingiunzione cfr anche SU 23675/14).
Dopo la novella del 2009 il terzo comma dell’ad 39 sancisce la regola della
prevenzione in base al deposito del ricorso e ciò preclude le discettazioni sul
punto di parte ricorrente.
Nella specie giova rilevare che è incontroverso (ricorso pag.8) che il decreto
ingiuntivo Irri System fu depositato il 20 novembre 2015, mentre la citazione
di Conditalia pervenne ai destinatari il 27 novembre.
In forza della giurisprudenza citata i anche in caso di continenza della causa di
accertamento negativo, il meccanismo che opera è quello della prevalenza
della causa instaurata con precedenza temporale.
Anche il profilo relativo alla non configurabilità della litispendenza non appare
fondato, atteso che la causa di accertamento negativo contrapposta
successivamente all’azione di condanna si prospetta come sovrapponibile alla
causa preveniente, in quanto per la parte che riguardava Irri System
concerneva solo la pretesa fatta valere da quest’ultima (ricorso pag.2).

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ingiuntivo abbia proposto domanda di accertamento negativo del credito

Si deve infatti escludere che ai fini della continenza rilevi la causa con
Rinascita, destinata alla competenza arbitrale dichiarata dal giudice
salernitano.
Resta così respinta ogni deduzione relativa all’applicabilità del principio di
prevenzione e alla configurabilità di continenza.
5)

Il terzo motivo lamenta la regolazione delle spese di lite a carico

Conditalia afferma che la pronuncia sulle spese sarebbe illegittima per il venir
meno i con legge 69/2009r dell’inciso finale del primo comma dell’art.92 cpc che
prevedeva la condanna alle spese in casi di sentenza sulla competenza. In ogni
caso lamenta la mancata compensazione delle spese di lite.
La censura è infondata, perché la modifica della superfetazione di cui all’art. 92
non ha fatto venir meno la regola generale secondo cui quando, come nella
specie, il giudice pronuncia con sentenza sulla competenza, è necessaria la
liquidazione delle spese secondo il principio di causalità.
La novità normativa era stata causata infatti dalla modifica dell’art. 44 c.p.c.

secondo cui la pronuncia sulla competenza va effettuata con ordinanza e non
con sentenza.
Quanto alla compensazione, posto che la tesi prevalsa, nel contrasto tra le
parti sulla questione di competenza, è stata quella della Irri, non v’è margine
alcuna per censurare la scelta di far carico delle spese sul soccombente, come
per legge.
Le spese seguono la soccombenza anche nell’odierno procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, dichiara la competenza come affermata dalla sentenza
impugnata e condanna la ricorrente alle spese liquidate in euro 2700, di cui
200 per spese vive oltre accessori e spese forfettarie nel 15%

ciascuna controparte, dando atto

in favore di

dell’esistenza dei presupposti ex dpr

115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile – sott
2^- tenuta il 18 luglio 2017 Il Presidente

dr Pasquale D’Ascola
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dell’odierna ricorrente che aveva instaurato la controversia in Nocera.

D’EPOSITATO IN CANCELLE.RIA

11 DIC. 2017
E Funzionario Giudiziario
…Cinzia DIP:

I! Funzionario Giudiziarii ,
l

MPRIMA

oggi,

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