Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29523 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.G., rappresentata e difesa dall’Avv. LOJODICE Oscar,

come da procura a margine del ricorso, domiciliato per legge presso

la cancelleria della Corte di cassazione in Roma;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Lecce n.

336/09 RVG depositato il 28 gennaio 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 7 dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.G. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 9.000 per anni sei di M-s ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al Tribunale di Bari dal 19.11.1998 al 21.4.2008.

L’Amministrazione non ha proposto difese.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso su deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello rigettato la domanda con riferimento alla rivalutazione in realtà mai richiesta, ponendo poi a fondamento della compensazione delle spese anche tale elemento.

Il motivo è inammissibile in quanto carente di interesse, dal momento che la compensazione è stata disposta, oltre che per la condotta processuale del Ministero, “per il ridimensionamento della domanda” con evidente riferimento all’ammontare dell’indennità e non certo agli accessori.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e difetto di motivazione per avere il giudice del merito compensato integralmente le spese sulla base della considerazione che il Ministero non aveva spiegato alcuna opposizione alla domanda, che peraltro non avrebbe potuto accogliere stragiudizialmente, nonchè in conseguenza dell’accoglimento solo parziale della pretesa.

Il motivo è parzialmente fondato in quanto nulla osta a che l’Amministrazione esamini ed eventualmente accolga la richiesta di riconoscimento dell’equo indennizzo, non risultando in alcun modo dalla specifica disciplina la necessità del ricorso al giudice (Sez. 1, Sentenza n. 1101 del 22/01/2010).

Per quanto poi attiene alla argomentazione secondo la quale la mancata opposizione alla domanda da parte della Amministrazione giustificherebbe la compensazione la sua incongruenza è palese in quanto ciò che rileva è che la parte sia stata costretta ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto.

Il motivo non è invece fondato laddove censura la rilevanza dell’accoglimento parziale (sono stati richiesti Euro 12.000 e riconosciuti Euro 9.000) in quanto una pretesa non riconosciuta in parte comporta una parziale soccombenza ed è irrilevante la formula di stile (“o in quell’altra misura maggiore o minore ritenuta di giustizia”) una volta che nel dettaglio (nella specie sono stati richiesti Euro 2.000 per anno di ritardo) si confermi l’importo richiesto.

Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti indicati.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto, compensate per un mezzo le spese del giudizio di merito per il parziale accoglimento della domanda, il Ministero condannato al pagamento del residuo liquidato come in dispositivo.

La parziale soccombenza giustifica la compensazione nella misura di un terzo delle spese di questa fase che, per il residuo, debbono far carico all’Amministrazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione in favore della ricorrente della metà delle spese del giudizio di merito che, per l’intero, liquida in complessivi Euro 1.140, di cui Euro 490 per onorari e Euro 600 per diritti, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo, nonchè dei due terzi di quelle della fase di legittimità che liquida in complessivi Euro 600, di cui Euro 500 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo;

spese di entrambi i gradi distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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