Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29523 del 22/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2021, (ud. 16/06/2021, dep. 22/10/2021), n.29523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33200-2019 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO SALINE – PESCARA ALENTO – FORO, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, V. ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio

dell’avvocato ARCANGELO GUZZO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LORETO APRUTINO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DELLE MEDAGLIE D’ORO 48,

presso lo studio dell’avvocato GIULIO MASTROIANNI, rappresentato e

difeso dagli avvocati CLAUDIO DI TONNO, MATTEO DI TONNO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 349/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PESCARA, depositata il 15/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Il Consorzio Bonifica Centro Saline Pescara impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Pescara l’avviso di accertamento del 22/12/2016 avente ad oggetto la pretesa del Comune di Loreto Aprutino per l’ICI annualità 2011 per l’importo di Euro 19.800,00 a carico dell’immobile sito in (OMISSIS), identificato al catasto al (OMISSIS).

2. La CTP di Pescara accoglieva il ricorso evidenziando che gli immobili erano classificati nella categoria catastale E/3 e come tali esenti da imposta ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo accoglieva l’appello rilevando che, indipendentemente dalla tipologia catastale, le caratteristiche oggettive dei manufatti e delle opere costituite da una centrale idroelettrica e dagli impianti di pertinenza esulano dalla finalità pubbliche ed istituzionali e sono dirette allo sfruttamento economico ed industriale finalizzato alla produzione di energia elettrica.

4 Avverso la sentenza della CTR la contribuente proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi. Il Comune di Loreto Aprutino si è costituito depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. L’ente comunale ha depositato memoria

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il Consorzio denuncia violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che la CTR abbia erroneamente confermato la validità dell’accertamento omettendo di considerare che l’immobile, essendo pacificamente per l’anno 2011 classificato nella categoria catastale E/3, godeva del regime di esenzione dall’imposta.

1.2 Con il secondo motivo viene dedotto violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1 lett. a), nonché delle norme e dei principi sulla natura giuridica dei Consorzi di Bonifica di cui al R.D. n. 215 del 1933, e succ. modificazioni dell’art. 862 c.c. e della legislazione regionale (L.R. Abruzzo n. 36 del 1996) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. per avere i giudici di seconde cure trascurato di riconoscere la funzionalità pubblica dell’attività svolta dal Consorzio.

1.3 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112, 115 e dell’art. 132, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5; si argomenta che la CTR ha fondato la propria decisione ignorando del tutto le deduzioni e le prove documentali offerte dalla parte privata circa la classificazione catastale del complesso immobiliare in E/3.

2. Il primo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto sottendono le medesime questioni, sono fondati con assorbimento del secondo motivo.

2.1 Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. b), prevede l’esenzione dall’imposta per “i fabbricati classificati o classificabili nelle categoria catastali da E/1 a E/9”.

2.1 Il D.P.R. citato, art. 5, comma 2, stabilisce che “per i fabbricati iscritti a catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigente all’1 gennaio dell’anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dall’art. 52 T.U.I. R., u.c., primo periodo, approvato con D.P.R. n. 131 del 1986”.

2.2 Alla luce delle suindicate disposizioni il regime fiscale degli immobili va parametrato alla classificazione catastale nell’anno di imposizione; sul punto questa Corte ha avuto modo di precisare che in tema di ICI, la regola stabilita dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, è che le variazioni della rendita catastale hanno efficacia a decorrere dall’anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali, a meno che non si tratti di errori materiali (Cass. 2017/20463, 25328/201015560/2009 e 18023/2004).

2.3 In particolare, con riferimento alla causa oggettiva di esenzione questa Corte ha precisato che “i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9″ deve essere letto nel senso che l’esenzione si riferisce ai fabbricati così classificati oppure a quelli non ancora iscritti in catasto, ma nondimeno così classificabili, e che per il periodo in cui non sono stati ancora classificati, sono esenti da imposta se sussistono, per il medesimo periodo, i presupposti per la loro iscrizione nella categorie indicate. Di contro, l’esenzione non si applica agli immobili che siano stati classificati in una categoria diversa da quelle indicate con le sigle da E/3 a E/9 ad iniziativa del contribuente, che non può, ai fini della suddetta esenzione, invocare in suo favore l’errore, se non nei limiti e con gli effetti temporali propri della variazione della classificazione” (cfr. Cass. 24279/2019).

Tali principi non trovano applicazione solo quando si tratti di modifiche dovute a “correzioni di errori materiali di fatto, anche se sollecitate all’ufficio dal contribuente” (18023/2004; Cass. n. 15560/2009, Cass. n. 25328/2010).

2.4 Venendo al caso di specie può ritenersi pacifico che il complesso immobiliare oggetto dell’impugnato avviso di accertamento era classificato nell’anno di imposta di riferimento in categoria E/3 (costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche).

2.5 La circostanza, accertata dalla sentenza di primo grado, risulta dalla certificazioni catastali prodotte nel corso dei giudizi di merito, e non è stata messa in discussione né dalla sentenza di secondo grado né dalle difese dell’Ente Comunale costituitosi nel giudizio di legittimità. Il successivo accatastamento in categoria D contrariamente all’assunto del Comune nella memoria non ha effetti retroattivi non risultando che il precedente classamento fosse stato il frutto di un errore materiale.

2.6 La CTR nel convalidare l’avviso di accertamento sulla base della concreta destinazione degli immobili, prescindendo dalla classificazione catastale dell’anno 2011, non ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra esposti.

3. Il ricorso va, quindi accolto, con cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Commissione tributaria dell’Abruzzo in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte:

accoglie il primo e terzo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria dell’Abruzzo in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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