Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29521 del 07/12/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/12/2017, (ud. 07/11/2017, dep.07/12/2017),  n. 29521

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. M.S. impugna la sentenza App. Catania 15.3.2016, n. 448, in R.G. 137/2011, con cui è stato rigettato il suo appello proposto avverso la sentenza Trib. Catania 26.8.2010, n. 333/2010 di declaratoria di inammissibilità della propria originaria opposizione allo stato passivo, per come disposta quale tardiva rispetto ai 15 giorni decorrenti dalla comunicazione di mancata ammissione integrale del credito inviata dal curatore;

2. la corte di appello ha riconosciuto la infondatezza della complessiva doglianza, attinente alla supposta doverosità da parte del curatore di inserire, nella citata comunicazione in lettera raccomandata, anche una indicazione espressa di avvenuto deposito dello stato passivo in cancelleria, non richiedendo la legge alcuna formula sacramentale e comunque apparendo inclusa la messa a conoscenza di tale circostanza grazie all’avviso della possibilità di formulare apposita “opposizione nei modi e termini di legge”;

3. con il ricorso, richiamata nel merito la fondatezza della maggior pretesa insinuata in privilegio per via del rapporto di agenzia con la fallita, si deduce in unico motivo il vizio processuale della sentenza di primo grado, errata in relazione agli artt.97-98 I.f. (vecchio rito), ove il tribunale ha escluso la necessità che la comunicazione del curatore contenga altresì una esplicita indicazione dell’avvenuto deposito dello stato passivo esecutivo, come formato dal giudice delegato, trattandosi di informazione comunque deducibile dal tenore della lettera inviata per il richiamo alla facoltà di opposizione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il ricorso è fondato; la fattispecie, esaminabile alla stregua della disciplina antevigente rispetto alla riforma del D.Lgs. n. 5 del 2006, impone a questo Giudice il riscontro diretto del fatto processuale, compiutamente evidenziato tanto in ricorso quanto nella sentenza ed attinente alla completezza della comunicazione, resa dal curatore con raccomandata con avviso di ricevimento, attinente all’esito della verifica dei crediti; tale comunicazione è stata erratamente ricostruita da una formula ritenuta equipollente, per inferenza logica dalla facoltà di opposizione esplicitamente citata;

2. in tema, già questa Corte ha invece statuito che “in materia di decorrenza del termine per l’opposizione allo stato passivo del fallimento, i creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione entro 15 giorni dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento, con le quali il curatore deve dare notizia dell’avvenuto deposito dello stato passivo in cancelleria; ne consegue che il termine non può farsi decorrere dalla data di ricevimento della raccomandata, con la quale il curatore abbia comunicato soltanto l’esito della domanda d’insinuazione, senza far cenno del deposito in cancelleria dello stato passivo del fallimento, non essendo previsto dalla L. Fall., art. 97, l’onere per il creditore insinuato di verificare il predetto deposito” (Cass. 22013/2007, 16357/2017);

3. a sua volta Cass. s.u. 25494/2009, riprendendo l’evoluzione garantistica conseguente agli interventi rettificativi della Corte costituzionale sull’originario impianto impugnatorio dello stato passivo (non più imperniato dunque sul relativo deposito in cancelleria, bensì sulla comunicazione singolare ai creditori dell’avvenuto deposito stesso ai fini della decorrenza del termine per l’opposizione L. Fall., ex art. 98), aveva precisato che “si tratta di esigenze ineludibili, che non possono essere posposte a quella di celerità ed unitarietà del giudizio di opposizione, avendo la Consulta avvertito in entrambe le pronunce che il diritto di difesa esige assoluta osservanza anche nei procedimenti speciali, ove pure l’aspirazione all’economia, speditezza e coerenza di giudizio – soddisfatta dall’unità del processo – resta comunque subordinata alla necessità di assicurare una più puntuale ed adeguata tutela ai diritti dei creditori del fallito; e sviluppato in tutte le direzioni il principio di fondo,in passato già enunciato per le fasi prefallimentare (Corte Cost. 141 e 142/1970) e postfallimentare (Corte Cost. 151/1980) secondo cui l’esercizio del loro diritto di difesa, così come di ogni altro interessato, non può prescindere dall’effettiva conoscenza da parte di ciascuno di essi, dei provvedimenti resi nell’ambito del procedimento concorsuale”; e prima che “con la sentenza 102/1986 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il menzionato art. 98, comma 1, nella parte in cui stabilisce che i creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo anzichè dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento con le quali il curatore deve dare notizia dell’avvenuto deposito ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo: perciò sostanzialmente riscrivendone il contenuto nel senso che il termine per le opposizioni allo stato passivo non decorre più dal suo deposito in cancelleria, ma per ciascun creditore dalla data di ricezione suddetta; 8) con la successiva sentenza 120/1986 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo lo stesso art. 98, comma 2 nella parte in cui non prevede nei confronti del creditore opponente la comunicazione, almeno quindici giorni prima dell’udienza di comparizione, del decreto ivi indicato, comunicazione dalla quale decorre il termine per la notificazione di esso al curatore: perciò attribuendo a detto creditore il diritto a ricevere la comunicazione in questione nel termine indicato”;

4. il ricorso va dunque accolto e, previa cassazione dell’impugnata sentenza, la causa va rinviata avanti al giudice a quo per il rinnovato scrutinio ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 1.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa avanti alla Corte d’appello di Catania che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2017

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