Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29520 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 29/12/2011), n.29856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ICLA COSTRUZIONI SPA, in persona del liquidatore Elettivamente

domiciliata in Roma, Via Donatello, n. 75, nello studio dell’avv.

prof. Capponi Bruno e dell’avv. Domenico Di Falco, che la

rappresentano e difendono, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE BASILICATA, Elettivamente domiciliata in Roma, Via Nizza, n.

56, presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione Basilicata;

rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del

controricorso, dall’avv. Viggiani Mirella;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 47 della Corte di appello di Potenza,

depositata in data 28 febbraio 2008;

Sentita la relazione all’udienza del 28 settembre 2011 del

consigliere Dott. Pietro Campanile;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

dott. Aurelio Golia, il quale ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con domanda di arbitrato notificata il 4 marzo del 1997 alla Regione Basilicata la Icla Costruzione Generali spa, premesso di aver stipulato in data 22 luglio 1989 con detto ente, quale mandataria dell’ATI costituita con l’impresa edile di F.O., un contratto di appalto per la realizzazione di lavori di consolidamento delle infrastrutture di natura idrica del (OMISSIS), chiedeva che fosse accertato e determinato il danno conseguente a una serie di sospensioni dei lavori da attribuirsi all’ente committente.

Il Collegio all’uopo nominato con lodo parziale del 13 novembre 1997 rigettava l’eccezione di irregolare della propria costituzione, avanzata dalla Regione Basilicata con riferimento alla composizione numerica, e quindi, con lodo definitivo sottoscritto il 26 luglio 1999, rigettata le domanda di risoluzione del contratto per inadempimento avanzate da entrambe le parti, accoglieva parzialmente le pretese risarcitorie della ICLA relative a vari periodi di sospensione dei lavori da attribuirsi alla Regione Basilicata.

La Corte di appello di Potenza, pronunciando sulle impugnazioni dei suddetti lodi proposti dall’ente pubblico e, in via incidentale, dalla predetta società, con la sentenza indicata in epigrafe dichiarava la nullità di entrambi, rilevando l’irregolare composizione del collegio per essersi nel contratto di appalto rinviato alle previsioni degli artt. 42 e segg. del capitolato generale di appalto che prevedeva, fra l’altro, la nomina di cinque arbitri. Si dava atto dell’impossibilità di procedere in via rescissoria, richiamandosi l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, per gli enti diversi dallo Stato, il richiamo alle previsioni del capitolato generale ha natura pattizia, ed è pertanto insuscettibile alle successive variazioni del quadro normativo. Nè – si aggiungeva – poteva essere valorizzato il successivo comportamento delle parti, nel senso di una nuova manifestazione di volontà di costituire un collegio formato da tre arbitri, come desumibile dagli atti relativi alla nomina degli arbitri, in quanto non vi era stata alcune sostituzione della clausola compromissoria originaria, tenuto conto anche del valore interno delle deliberazioni dell’ente pubblico, prive, per tale ragione, di valore negoziale.

Per la cassazione di tale decisione la ICLA Costruzione Generali spa, in liquidazione, ha proposto ricorso, affidato a due motivi e resistito con controricorso dalla Regione Basilicata. A seguito di rinuncia al ricorso della ICLA, notificato in data 26 maggio 2010, veniva pronunciato decreto di estinzione del giudizio, comunicato in data 2 agosto 2010.

La parte controricorrente presentava in data 10 settembre 2010 istanza di fissazione della pubblica udienza ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Deve preliminarmente darsi atto, come evidenziato in narrativa, della rinuncia al ricorso, ritualmente notificata, della ICLA Costruzione Generali spa, in liquidazione, cui faceva seguito il decreto presidenziale di estinzione, nonchè della presentazione di istanza di fissazione di udienza, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 3, da parte della Regione Basilicata.

In tale atto vengono evidenziati due aspetti: l’interesse della controricorrente a una pronuncia nel merito, in considerazione della sua rilevanza in un giudizio arbitrale in corso, e l’assenza dei presupposti per l’emissione del decreto di estinzione, stante la mancata apposizione del visto previsto dall’art. 391 c.p.c. all’atto di rinuncia.

2.1 – Essendo del tutto evidente il carattere pregiudiziale della questione in esame, deve rilevarsi come, quanto al primo profilo, la controricorrente richiami espressamente l’indirizzo secondo cui l’istanza di cui all’art. 391 c.p.c., comma 3, non ha carattere impugnatorio, consente alle parti di chiedere il passaggio ad una fase successiva per un esame completo della controversia, nell’ambito della quale la Corte può valutare se l’istanza di estinzione sia stata correttamente emanata oppure, in caso contrario, procedere all’esame del ricorso per cassazione (Cass., 6 luglio 2009, n. 15817). Sotto tale profilo viene evidenziata la carenza dei presupposti di legge, stante l’omessa apposizione del visto previsto dall’art. 390 c.p.c., comma 3 sull’atto di rinuncia.

Ad avviso del Collegio l’insussistenza dei requisiti formali ai fini del perfezionamento della rinuncia – a prescindere, per il momento, da ogni considerazione in merito al regolamento delle spese processuali – non è ostativa alla verifica della persistenza o meno dell’interesse ad impugnare, rilevabile anche d’ufficio. Soccorre, in proposito, il principio, di recente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass., 18 febbraio 2010, n. 3876), secondo cui a norma dell’art. 390 c.p.c., u.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poichè è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità.

3.2 – Deve quindi procedersi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese processuali, avuto riguardo alla controvertibilità della questione inerente all’incidenza dello ius superveniens rispetto alle clausole compromissorie stipulate anteriormente (cfr. la recente Cass., 4 febbraio 2011, n. 2750).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa interamente le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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