Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29520 del 24/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/12/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 24/12/2020), n.29520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23966-2012 proposto da:

GESTIONE IMMOBILIARE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XXIV

MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PURI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIO AZZARETTO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 139/2011 della COMM. TRIB. REG. della Sicilia,

depositata il 07/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/07/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia n. 139/25/11 depositata il 7.9.2011, non

notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 luglio 2020 dal relatore, cons. Francesco Mele.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– La s.r.l. Gestione Immobiliare, società incorporante la Gesim s.r.l. proponeva ricorso avverso cartella di pagamento per Irpeg, Irap ed Iva in relazione all’anno di imposta 2003, deducendo la illegittimità e nullità dell’atto impositivo per assenza della comunicazione contenente l’invito a fornire i necessari chiarimenti ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6.

– Nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, nel frattempo costituitasi, la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo riteneva la fondatezza del ricorso con conseguente accoglimento dello stesso.

– Decidendo sull’appello proposto dall’Ufficio, in contraddittorio con la contribuente, la CTR della Sicilia accoglieva il gravame sul rilievo che l’obbligo di invitare la parte a fornire in chiarimenti necessari e a produrre i documenti mancanti sussiste quando – a seguito della liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni – siano riscontrate incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; nella specie – per come si legge nella sentenza della CTR – “le somme iscritte a ruolo, a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 – bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 – bis, sono state determinate nella misura esposta in dichiarazione, non risultando che erano state riscontrate difformità tra i dati forniti dalla contribuente e quelli desunti dall’Ufficio, ma avendo gli esiti della liquidazione messo in evidenza soltanto omessi o ritardati versamenti, omissioni e ritardi che la stessa contribuente non ha disconosciuto”.

– Per la cassazione della predetta sentenza la società contribuente propone ricorso affidato ad un motivo.

– Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Il motivo di cui consta il ricorso reca: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

– Assume la ricorrente che – contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR – l’invio del c.d. avviso bonario è un adempimento obbligatorio e inderogabile la cui inosservanza inficia la successiva iscrizione a ruolo.

– Il ricorso non è fondato.

– Sulla questione si è ormai formato, e consolidato, un orientamento giurisprudenziale, al quale ritiene il collegio di dare seguito con la presente decisione. Nella fattispecie, il debito non è controverso; è stato lo stesso contribuente a procedere alla autoliquidazione dell’imposta; non sussistono le condizioni di obiettiva incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione previsti dalla normativa fiscale per l’invio delle comunicazioni di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5; la pretesa fiscale per cui è causa è costituita dalla imposta come sopra determinata, il cui pagamento omesso ovvero ritardato ha giustificato la successiva iscrizione a ruolo; la CTR, invero, ha accertato che non “erano state riscontrate difformità tra i dati forniti dalla contribuente e quelli desunti dall’ufficio”, con la conseguenza che sono stati iscritti a ruolo i soli tributi riconosciuti come dovuti dalla contribuente, la quale ne aveva omesso il pagamento, senza che fosse necessaria la preventiva comunicazione del c.d. avviso bonario.

– Con riferimento specifico, poi, al contraddittorio endoprocedimentale imposto dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, si evidenzia che esso non è imposto in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 – bis, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non è dato rinvenire nella specie (di recente, Cass. n. 33344 del 2019).

– Le considerazioni esposte spiegano altresì perchè è da giudicare infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente con riguardo alla necessità che il c.d. avviso bonario debba, in ogni caso, essere notificato a parte contribuente e non solamente in caso di “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 10.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

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