Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2952 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 10/02/2010), n.2952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11081-2005 proposto da:

RUSSOTTFINANCE SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 400, presso lo studio

dell’avvocato PASSALACQUA GIOVANNI, rappresentato e difeso

dall’avvocato PARISI MAURIZIO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MESSINA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. BAIAMONTE 2, presso lo

studio dell’avvocato MAIELI ALESSANDRO, rappresentato e difeso

dall’avvocato CICCONE ALBERTO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 83/2004 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

MESSINA, depositata il 28/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Casa di Cura Villa Salus del prof. G. Barresi & C. s.a.s.

propose ricorso – sia contro l’agenzia del territorio di Messina che contro il comune di Messina – avverso l’avviso di accertamento con il quale i Comune di Messina relativamente all’anno 2000, richiedeva una maggiore imposta ICI con riferimento all’immobile aziendale al quale l’Agenzia del Territorio di Messina aveva attribuito la rendita catastale di Euro 70.238,14 dal 14.12.1999. L’Agenzia resisteva. La C.T.P., in parziale accoglimento, rideterminava l’ICI accertata.

La relativa sentenza veniva impugnata dal contribuente che deduceva l’illegittimità dell’atto impugnato per non essere stato preceduto dalla notifica della variazione della rendita catastale. La Commissione tributaria regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello.

Contro tale sentenza ricorre con duplice motivo il Comune di Messina;

il contribuente intimato non resiste.

Diritto

MOTIVAZIONE

il Comune, con il primo motivo, ha dedotto la violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74 per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto la necessità della formale comunicazione al soggetto passivo dell’imposta ICI dell’avviso di accertamento relativo al classamento definitivo dell’immobile, e quindi, l’illegittimità dell’atto impositivo impugnato, pur essendo stata la relativa rendita catastale attribuita prima dell’entrata in vigore della L. n. 342 del 2000.

La censura è fondata.

Questa Corte ha già affermato (Sez. 5, Ordinanza n. 5373 del 05/03/2009,Rv. 607070) “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 3, va interpretato nel senso che qualora la rendita catastale sia stata attribuita entro il 31 dicembre 1999 e l’atto impositivo che la recepisce venga notificato successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 342 cit. (10 dicembre 2000), soltanto con tale notificazione il contribuente acquisisce piena conoscenza di detta attribuzione (laddove, fino al 31 dicembre 1999, era sufficiente l’affissione all’albo pretorio), con la conseguenza che dalla data della notificazione medesima il contribuente è legittimato a proporre impugnazione non solo avverso la determinazione del tributo, ma anche nei confronti della determinazione della rendita”.

Tale principio deriva dalla chiara lettera della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3 secondo il quale, per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell’amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi d’imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all’accertamento dell’eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine per proporre il ricorso di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 3, e successive.

In sostanza il legislatore ha inteso stabilire che qualora, come nel caso di specie, la rendita sia stata attribuita entro il 31 dicembre 1999 ma l’atto impositivo che la recepisce sia stato notificato dopo la data di entrata in vigore della L. n. 342 del 2000, (10 dicembre 2000), solo con e da tale notificazione il contribuente è messo in grado di verificare l’operato del competente ufficio tecnico (all’epoca UTE) e quindi di apprestare una propria difesa proponendo impugnazione non solo avverso la determinazione del tributo, ma anche avverso la determinazione della rendita.

Non rileva pertanto – ai fini della legittimità dell’atto impositivo – che l’attività di liquidazione non sia preceduta dalla comunicazione del classamento definitivo, sia perchè la stessa è imposta al competente ufficio tecnico (all’epoca UTE) e non già al comune, ente del tutto estraneo all’adozione dell’afferente provvedimento, sia perchè l’omissione non inficia in alcun modo l’attività del comune, costituendo la notificazione, ai sensi della già cit. L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74 condizione di efficacia solo degli atti fondati sull’attribuzione della rendita catastale decorrente dal 1 gennaio 2000, mentre per quelli fondati su rendita attribuita entro il 31 dicembre 1999 (come nella specie) l’imposta dovuta in base al classamento, che il comune può legittimamente richiedere, ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21970 del 16/10/2009,Rv. 609850).

Pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo (attinente alla genericità dei motivi proposti nel giudizio di appello). La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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