Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2952 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. I, 07/02/2020, (ud. 11/10/2019, dep. 07/02/2020), n.2952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29117/2018 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in Forlì, viale Matteotti

n. 115, presso lo studio dell’avv. Rosaria Tassinari, che lo

rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS),

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

21/08/2018.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso proposto da D.A., cittadino ivoriano, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia come “rifugiato” che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria.

Il richiedente ha riferito di essere emigrato per motivi economici, perchè non aveva soldi nè per sè nè per la propria famiglia. Prima, invece, aveva un negozio e faceva il commerciante come il padre, ma nel 2011 era rimasto senza niente, perchè il negozio del padre era stato saccheggiato.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, perchè il tribunale di Bologna non aveva applicato I nella specie, il principio dell’onere della prova attenuato e per non aver valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, per non avere il Tribunale di Bologna riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per mancato riconoscimento della protezione umanitaria secondo gli obblighi costituzionali ed internazionali.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto il tribunale ha accertato la credibilità almeno parziale del ricorrente (tranne che sull’età e sulla descrizione del percorso di migrazione) e, quindi, in virtù “dell’onere della prova attenuato”, da una parte, ha consultato le più recenti ed accreditate COI sulla situazione in Costa d’Avorio (v. pp. 3 e 4 del decreto impugnato), dall’altro ha escluso che la vicenda narrata rientri nel perimetro normativo della protezione invocata. E’, invece, inammissibile il profilo sulla ritenuta parziale non credibilità del ricorrente, trattandosi di censure di merito su un accertamento di fatto.

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto propone censure di merito non consentite nel presente giudizio di legittimità; inoltre, la critica alla sentenza impugnata è generica, mentre, il Tribunale ha fondato il suo convincimento sull’inesistenza di una situazione di violenza indiscriminata nella zona di provenienza del ricorrente, sulla base di autorevoli fonti informative aggiornate.

Il terzo motivo, in riferimento alla protezione umanitaria, è inammissibile, in quanto, la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione; infatti, nel caso di specie, il giudice del merito ha accertato l’assenza di situazioni di vulnerabilità “individualizzata e specifica”, ed ha evidenziato come le attività svolte dal richiedente nel periodo di accoglienza (formative e di lavoro) non costituiscono prova di una particolare situazione di vulnerabilità.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale, esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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