Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2952 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 2952 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA

sul ricorso 7304-2014 proposto da:
FLAMMIA MARIA LUCIA, FLAMMIA ADDOLORATA, elettivamente
domiciliate in ROMA, VIA ORTI DELLA FARNESINA 126,
presso lo studio dell’avvocato GIORGIO STELLA RICHTER,
che le rappresenta e difende;
– ricorrenti contro

FILOMENA LUCIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BERSONE N.91, presso lo studio dell’avvocato GENOVEFFA
PETRUZZIELLO, rappresentata e difesa dall’avvocato
ANTONIO MANNETTA;
– controricorrente nonchè contro

FLAMMIA MARIA LUCIA;

Data pubblicazione: 07/02/2018

-

intimata –

avverso la sentenza n. 1265/2013 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 26/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/10/2017 dal Consigliere Dott. FELICE

MANNA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Luciana Filomena, non in proprio ma quale procuratrice di
Giuseppe Filomena, agiva in giudizio innanzi al Tribunale di

Anna De Paola, affinché fosse accertata la proprietà di lui su di
una striscia di terreno larga oltre cinque metri, accertando
l’esatto confine tra i rispettivi fondi.
Resistendo i convenuti e proseguito poi il giudizio dalla
stessa Luciana Filomena, quale erede di Giuseppe Filomena, il
Tribunale rigettava la domanda, qualificando come rivendica
l’azione proposta.
L’impugnazione proposta da Luciana Filomena era accolta
dalla Corte d’appello di Napoli, che in riforma della sentenza di
primo grado, qualificata l’azione come regolamento di confini,
determinava il confine in conformità della richiesta dell’attrice.
Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, la Corte
partenopea giudicava non condivisibile il ragionamento operato
dal c.t.u. Questi, pur escludendo categoricamente che la fascia
di terreno in contestazione potesse far parte del fondo di
proprietà Flammia-De Paola, aveva ritenuto che essa
rientrasse nella particella n. 333 di parte attrice, ma che non
per questo potesse spettarle, in quanto rappresentava una
superficie originariamente sottratta alla strada comunale
Marinella. Per contro, osservava la Corte distrettuale, tale
striscia di terreno apparteneva inequivocabilmente
all’appellante sia perché oggetto dell’acquisto della particella
n. 333, avvenuta con atto pubblico per notaio Ivanissevich del
9.4.1966, sia perché, senza di essa, l’immobile della Filomena
non avrebbe avuto né i 14 mt. di fronte strada su via
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Ariano Irpino, nei confronti dei confinanti Gennaro Flammia e

Marinella, né i 210 mq. di terreno acquistati a misura sempre
con il medesimo atto notarile, che espressamente richiama il
frazionamento del medesimo lotto di proprietà Filomena e di
quello del dante causa dei Flammia-De Paola.
Avverso tale sentenza Addolorata e Maria Lucia Flammia,
quali eredi degli originari convenuti, propongono ricorso per

Resiste con controricorso Luciana Filomena.
Maria Lucia Flammia, quale procuratrice di Anna De Paola, in
proprio e quale erede di Gennaro Flammia, è rimasta intimata.
Attivato il procedimento camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1
c.p.c., introdotto, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dall’art. 1bis, comma 1, lett. f), D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito,
con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 (applicabile
al ricorso in oggetto ai sensi dell’art.

1 bis, comma 2, del

medesimo D.L. n. 168/2016), la causa è stata riservata in
decisione all’odierna adunanza camerale.
La parte ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione o
falsa applicazione degli artt. 948 e 950 c.c., nonché dei
principi generali in tema di prova nelle azioni petitorie, in
relazione ai nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c. La Corte d’appello,
si sostiene, avrebbe basato il proprio ragionamento su di una
qualificazione incerta della domanda, nel senso che non si
comprende dalla motivazione della sentenza se la pretesa
azionata debba ricondursi all’azione di regolamento di confini,
alla rivendica o all’accertamento della proprietà. Salvo, poi,
propendere per la rivendica ed attenuare il relativo onus
probandi in quanto i fondi in questione erano pervenuti alle
parti da un comune autore.

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cassazione, affidato ad un unico motivo.

Quindi, parte ricorrente deduce che la Corte d’appello abbia
disatteso le motivate conclusioni cui era pervenuto il c.t.u., e
deciso la controversia sulla base della sola interpretazione
dell’atto notaio Ivanissevich del 9.4.1966, il quale, però, non
fa alcun riferimento alla particella n. 333 di proprietà
Filomena; con la conseguenza che la sentenza impugnata non

Inoltre, detta sentenza è giunta alla conclusione paradossale di
attribuire alla parte attrice un’area inesistente sul terreno,
come affermato dal c.t.u., che ha escluso che tale area, pur
ricadendo all’interno del confine della particella 333, di
proprietà Filomena, sia attribuibile alla parte attrice perché
sottratta alla strada comunale Marinella sulla base di un errore
di posizionamento.
2. – Il motivo è infondato.
2.1. – Premesso che l’interpretazione della domanda
compete al giudice di merito e che la qualificazione dell’azione
soggiace al controllo di legittimità, va rilevato che la Corte
territoriale ha ricondotto l’azione proposta al regolamento di
confini in considerazione di ciò, che la parte attrice aveva
chiesto l’accertamento della proprietà di una porzione di
terreno allegandone il proprio, e non l’altrui, possesso, e
dunque senza alcuna domanda accessoria di restituzione.
Pertanto, il possesso attoreo della porzione di terreno
controversa, essendo oggetto di “azioni di disturbo” da parte
dei convenuti, secondo la Corte distrettuale non poteva che
essere preordinato ad un accertamento confinario e
all’apposizione di termini lapidei (v. pag. 5 sentenza
impugnata), del resto espressamente richiesti (v. pag. 2
sentenza impugnata).
Tale qualificazione si sottrae alla critica mossa da parte
ricorrente, atteso che mentre l’actio finium regundorum è
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dimostra che tale area sia proprio quella di cui si discute.

compatibile con la domanda, tipica della rivendica, intesa a
recuperare la porzione immobiliare controversa, tanto da
essere configurata quale “(duplex) vindicatio incertae partis”
(cfr. Cass. n. 6148/16), non è vera la proposizione inversa, nel
senso che non si dà rivendica senza finalità recuperatoria.
Di riflesso, per il suo carattere essenzialmente duplice,

onere probatorio a carico dell’attore, meno che mai un onere
assimilabile a quello relativo all’azione di rivendica, né opera la
conseguente regola di giudizio secondo cui il difetto di prova
comporta il rigetto della domanda. Infatti, nell’azione di
regolamento di confini, la quale si configura come una
vindicatio incertae partis,

incombe sia sull’attore che sul

convenuto l’onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova
idoneo all’individuazione dell’esatta linea di confine, mentre il
giudice, del tutto svincolato dal principio actore non probante
reus absolvitur, deve determinare il confine in relazione agli
elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima
analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (così,
Cass. n. 14993/12).
2.2. – L’interpretazione dei titoli di provenienza idonei alla
ricostruzione della linea di confine è anch’essa appannaggio
esclusivo del giudice di merito, cui pure – ed esclusivamente compete di stabilire quali tra gli elementi istruttori raccolti
siano maggiormente significativi ai fini della decisione
(giurisprudenza affatto nota e pacifica di questa Corte). Non
ha pregio, pertanto, la doglianza in oggetto, lì dove nega che
l’atto notaio Ivanissevich del 9.4.1966 contenga riferimenti
alla particella n. 333 di proprietà Filomena, perché si traduce
in un’inammissibile pretesa di vagliare i fatti di causa e di
sindacare il merito della decisione.

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nell’azione di regolamento di confini non è configurabile un

2.3. – Infine, neppure ha fondamento la censura basata sul
posizionamento della proprietà di parte attrice rispetto alla
strada comunale. La Corte territoriale non solo ha
esaurientemente e logicamente motivato sul fatto, spiegando
le ragioni del dissenso rispetto all’opinione espressa dal c.t.u.,
ma ha altresì fatto buon governo delle regole che presiedono

costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini delle indagini
necessarie a regolare il confine non è imprescindibile
determinare l’intera superficie dei fondi confinanti (Cass. nn.
739/74, 2610/72 e 468/70).
3. – Il ricorso va dunque respinto.
4. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo.
5. – Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo
unificato a carico dei ricorrenti, in solido tra loro.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido tra
loro alle spese, che liquida in favore della parte
controricorrente in C 4.700,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre
spese generali forfettarie nella misura del 15% ed accessori di
legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma

1-quater D.P.R. n. 115/02,

inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei
ricorrenti in solido tra loro dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda
sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il
20.10.2017.
Il Presidente
dr. Bruno Bianchini

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all’azione di regolamento dei confini, poiché secondo la

nario Giudiziart(

‘a NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

0 7 FEB. 2018

Roma,

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